Discussione:Alta formazione artistica, musicale e coreutica

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Riporto integralmente la doppia modifica di 87.12.17.16 del 14:02, 25 set 2007 che tenta di spiegare, in maniera diretta e non enciclopedica, gli svarioni fatti dal parlamento e dal ministero nell'applicazione della Legge 508 del '99. L'utente è pregato quindi di riassumere in maniera non polemica il problema per poi inserirlo in un paragrafo nella voce. Paolos 15:48, 25 set 2007 (CEST)[rispondi]

Modifica di 87.12.17.16 del 14:02, 25 set 2007:

premeso che la riforma è stata fatta con la legge Legge 21 dicembre 1999, n.508

nel 1999 non esitevano i corsi 3 anni di Accademia perciò è automatico e chiaro 100% che si trata di quelli quadriennali perchè c'èra una legge prima della riforma che stabiliva che i diplomi di Accademia non potevano essere piu corti di 4 anni:

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione che è antecedente alla legge 508 e che dice:

CAPO I - Accademie di belle arti

   Art. 207 - Finalità

1. Le Accademie di belle arti hanno il fine di preparare all'esercizio dell'arte. 2. Nelle Accademie si svolgono i corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia. 3. I corsi hanno durata di QUATTRO anni. ( ripeto 4 anni e non 3 )


la legge 508 per stabilire a cosa corrispondono i diplomi di Accademia non lo dice esplicitamente ma fa riferimento alla legge:

Legge 19 novembre 1990, n. 341

che al comma 1 porta :

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

   a) diploma universitario (DU);
   b) diploma di laurea (DL);
   c) diploma di specializzazione (DS);
   d) dottorato di ricerca (DR).

1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati con i decreti di cui all'art. 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento.

Art. 3. Diploma di laurea

1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.


Ne consegue che:

Il DU (diploma universitario di primo livello) può avere una durata da 2 a 3 anni mentre il DL (diploma di laurea) ha una durata di 4 anni.

Da questo fatto si puo capire che il legislatore quando parlava di equipollenza dei diplomi quadriennali ( obbligo a 4 per legge ) di Accademia di Belle Arti si riferiva all'equipollenza con i diplomi di laurea DL e non ai diplomi universitari di primo livello che non potevano essere di durata superiore a 3 anni.

perciò i diplomi quadriennali sono equipollenti a Diplomi di laurea del vecchio ordinamento e non ai diplomi universitari di primo livello voluti dalla unione europea.

Il fatto piu singolare è che il MIUR non sappia interpretare correttamente le Leggi dell Stato e che continui a perseverare affemando che i diplomi di Accademia Quadriennali sono equipollenti da Diplomi Universitari triennali (DU)


Rigurado alle leggi successive si fa riferimento ai diplomi del nuovo ordinalmento e perciò il vecchio ordinamento non viene modificato dalle nuove leggi a meno che non si voglia dare un valore retroattivo alle leggi successive alla legge Legge 21 dicembre 1999, n.508.

Da verificare[modifica wikitesto]

"La normativa prevede l'equipollenza dei diplomi ottenuti con gli ordinamenti previgenti la riforma 3+2 (anche sperimentali) e il riconoscimento dei crediti CFA ottenuti attraverso i corsi sperimentali 3+2 anche dentro le isitituzioni universitarie (CFA=CFU) rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica alle lauree della Classi dei corsi di studio|classe delle lauree in Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda, qualora siano conseguiti congiuntamente a un diploma di scuola secondaria di secondo grado."

Tres_v 09:42, 24 giu 2010 (CEST)[rispondi]

Ma non ci sono 2 rimandi a note a supporto di questa frase? Paolos 15:42, 24 giu 2010 (CEST)[rispondi]
No guarda, ancora non esistono tabelle comparative, né decreti o atti o leggi che indichino un tale riconoscimento. Sarebbe una sorta di vincita alla lotteria, per il comparto AFAM. Sinceramente non so dove l'abbia preso come riferimento. Magari su qualche sito, ma non sul sito del ministero. Ed è quest'ultimo che conta. Tres_v 11:37, 25 giu 2010 (CEST)[rispondi]


la tabella che stabilisce l'equivalenza dei previgenti ordinamenti alle lauree in Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda NON ESISTE ANCORA perchè occorre ( lo dice la 508 ) un decreto della presidenza del consiglio che non c'è mai stato..... ma è anche vero che comparando il piano di studio dei previgenti ordinamenti quadriennali con i previgenti ordinamenti universitari ( il buon senso vuole che siano comparati gli ordinamenti vigenti nello stesso momento ) ci si accorge che il quadreinnale DAMS del vecchio ordinamento ed anche il Vecchio ordinamento di storia dell'arte universitario sono i piu simili ai vecchi corsi quadriennali di belle arti.

C'è da vedere se il governo vorrà equiparare per similitudine o decidere per qualcosa di diverso.

NON LO SO!


nota! c'era erroneamente il riferimento ad un decreto gentile del 1923 ma che riguardava i licei e non architettura che ho provveduto a sostituire con quello che penso sia giusto.

Gentile aveva previsto la possibilità di insegnare architettura anche presso gli istituti superiori e perciò in qualche modo aveva concesso la possibilità anche ad ISIA e ABA estendendo il titolo di dottore anche agli architetti usciti fuori dagli istituti superiori.

Sarebbe da approfondire il perché le ABA persero questa possibilità perché o non è stato gentile , o è stato lui in un momento successivo oppure c'è stato qualcun'altro oppure c'è stato uno sbaglio.

purtroppo non è facile stabilire l'intera cronologia dei cambiamenti fino ad oggi.

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L'equipollenza dei titoli AFAM ai titoli universitari diventa legge dello Stato: http://www.orizzontescuola.it/news/lequipollenza-dei-titoli-afam-ai-titoli-universitari-diventa-legge-dello-stato

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