Decertificazione

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La decertificazione si riferisce all'eliminazione dell'obbligo di presentare certificati o atti di notorietà nei rapporti con le pubbliche amministrazioni o con privati gestori di pubblici servizi. In Italia, la decertificazione è stata introdotta con l'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183, ed è partita il 1º gennaio 2012.[1]

In base all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183, i certificati e gli atti di notorietà emessi dalle pubbliche amministrazioni sono utilizzabili solo nei rapporti fra privati. "Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47" del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.[2]

Inoltre "sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".[2]

Le pubbliche amministrazioni e i privati gestori di pubblici servizi possono acquisire "d'ufficio" i dati e possono in tal modo verificare quanto asserito nella dichiarazione sostitutiva.[2]

Note[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]