Utente:Chiaresca
A seguito di un lungo periodo evolutivo, può oggi affermarsi che tutte le controversie concernenti tributi sono devolute alla cognizione di una giurisdizione speciale, quale è quella esercitata dalle Commissioni tributarie.
Il giudizio dinnanzi alle Commissioni tributarie si articola in due gradi che si svolgono dinnanzi alle Commissioni tributarie provinciali, giudice di primo grado, ed alle Commissioni tributarie regionali, giudice dell'appello.
La legge, contro le sentenze emesse dalle Commissioni regionali, prevede la possibilità di ricorrere alla Corte di Cassazione che ha sede unica a Roma, per soli motivi di legittimità.
Quale ulteriore mezzo di impugnazione delle sentenze dei giudici tributari è consentito il ricorso per revocazione nei casi eccezionali, individuati attraverso il richiamo all'articolo 395 del codice di procedura civile.