Carta d'identità italiana
La Repubblica Italiana prevede come documento di riconoscimento la carta d'identità.
Indice |
[modifica] Usi
La carta di identità può essere utilizzata dalla persona a cui è intestata, oltre che come documento di riconoscimento personale (art. 288 Regolamento di Pubblica Sicurezza), anche per espatriare (negli stati che l'accettano al posto del passaporto per i cittadini di un dato stato [1]) se espressamente valida e autorizzata a tale scopo e per registrarsi al fine di usufruire di servizi per i quali è obbligatoriamente richiesto un documento di riconoscimento (per esempio ottenere alloggio in alberghi e simili) o comunque richiesto da chi fornisca il servizio o venda una merce per identificare il cliente.
[modifica] Rilascio
La carta d'identità è rilasciata dal comune di residenza o di dimora. Il sindaco del comune ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di rilasciarla alle persone che ne facciano richiesta, dal 2011 indipendentemente dalla loro età: DL 70/2011). A differenza del passaporto viene quindi rilasciata anche a persone straniere, purché residenti o dimoranti in un comune italiano. A partire dal 1 giugno 2007, i consolati italiani sono autorizzati a rilasciare e rinnovare la carta d'identità, per i cittadini italiani residenti all'estero che siano iscritti all'AIRE, e il costo è equivalente a quello per i cittadini residenti in Italia (Legge 296/2006 - art. 1319).
La carta d'identità viene dunque rilasciata a tutti cittadini residenti o domiciliati in Italia fin dalla nascita, seppur con differenti periodi di validità. Fino al giorno antecedente al diciottesimo anno è necessaria la firma di un genitore (di entrambi i genitori come assenso all'espatrio, se si vuole che la carta d'identità sia valida per tale funzione). È anche possibile per un genitore fuori sede per motivi di lavoro o altro, impedito a presentarsi al Comune di residenza, inviare richiesta scritta, con le forme dell'autocertificazione, di rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
È possibile rilasciarla anche ai cittadini non residenti, previa acquisizione del nulla-osta dal comune di residenza. Per i cittadini, impossibilitati a recarsi presso il Municipio, per gravi motivi di salute, occorre prendere accordi con gli uffici, che provvederanno alla consegna della stessa direttamente al domicilio dell'interessato per il tramite della Polizia Municipale. Il rilascio è immediato e il costo è di Euro 5,42, la validità del documento è di 10 anni dalla data di rilascio ed è indicata sul retro del documento stesso. È possibile rinnovare la carta d'identità anche nei 6 mesi prima della data di scadenza. Lo stato civile dell'interessato viene inserito soltanto su richiesta del cittadino.
[modifica] Rinnovo della carta d'identità
Il periodo di validità della carta varia a seconda dell'età del richiedente (in conformità al D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 [in G.U. 12/7/2011, n. 160]:
- 10 anni (dal 2008), per tutti i maggiorenni (come previsto dall'art. 31 commi 1 e 2 del D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito in Legge 6.8.2008, n. 133, applicato anche alle
carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge).
- 5 anni , per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni (art 10 comma 5 lett. b numero 1 D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 [in G.U. 12/7/2011, n. 160];
- 3 anni, per i minori di età inferiore ai 3 anni (art 10 comma 5 lett. b numero 1 D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 [in G.U. 12/7/2011, n. 160];
Per il rilascio o la sostituzione di una carta d'identità smarrita o distrutta, occorre presentarsi personalmente, muniti di:
- tre foto tessera uguali e recenti di dimensione 3,5 x 4,5 cm;
- carta d'identità scaduta o altro documento d'identità valido oppure, in mancanza, con due testimoni che identifichino il richiedente (prassi quest'ultima spesso applicata anche se non supportata da adeguata normativa. Il funzionario comunale deve comunque essere certo dell'identità della persona a cui rilascia il documento, sotto la sua responsabilità);
- copia dell'eventuale denuncia di smarrimento sia nel caso in cui la precedente carta d'identità fosse ancora valida, sia nel caso in cui fosse già scaduta.
- Euro 5,42 per il pagamento;
- nel caso di carte elettroniche occorre prestare attenzione e informarsi preventivamente poiché potrebbero non essere universalmente riconosciute:
| « Il Ministero dell'Interno, con nota del 21 agosto 2009, comunica che le Autorità egiziane hanno formalmente notificato di non riconoscere il documento cartaceo di proroga della validità della carta d'identità elettronica. Anche in altri Paesi, come la Turchia, la Tunisia, la Croazia, la Romania, la Bosnia Erzegovina e la Svizzera si sono verificate analoghe situazioni di disagio. Si suggerisce ai cittadini che intendessero recarsi in viaggio nei Paesi sopraindicati di munirsi di altro idoneo documento di viaggio. » |
Similmente il timbro di proroga apposto sulla carta di identità cartacea a volte non viene riconosciuto per l'espatrio, anche all'interno dei confini europei. Per evitare possibili problemi si consiglia quindi a chi deve recarsi all'estero di chiedere il rilascio di una nuova carta di identità.
[modifica] Con validità per l'espatrio
La carta d'identità consente l'espatrio nei seguenti Paesi: tutti i 27 stati dell'Unione Europea e i paesi dell'area Schengen (*) nonché Albania, Bosnia-Erzegovina [1], Croazia [2], Egitto [3], Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia [4], Marocco [5], Repubblica di Serbia [6], Tunisia [7], Turchia [8].
(*) NOTE PER I PAESI SCHENGEN
- Per il BELGIO: Riconosciuti i certificati di nascita per minori di anni 15 muniti di timbro della Questura ed emessi a partire dal 07/06/2010; i certificati di nascita per minori di anni 15 rilasciati anteriormente a tale data sono da ritenere validi fino alla data di scadenza. Riconosciuto l’elenco dei partecipanti a viaggi scolastici debitamente vidimato dalla Questura competente (Decisione del Consiglio d’Europa del 30 novembre 1994 -94/795/GAI).
- Per la BULGARIA: Certificato di proroga cartaceo della carta di identità elettronica non riconosciuto.
- Per la FRANCIA: Documento valido anche per i Territori francesi d’Oltremare.
- Per l'IRLANDA: Segnalati problemi con Aer Lingus e Ryanair che a volte hanno rifiutato l’imbarco con il certificato di nascita per minori.
- Per l'ISLANDA: Certificato di proroga cartaceo della carta di identità elettronica non accettato, essendo il testo solo in italiano.
- Per la LETTONIA: Il minore con certificato di nascita deve essere accompagnato da uno dei genitori o da persona delegata, ma le Autorità si sono riservate una ulteriore valutazione, la cui determinazione non è ancora pervenuta. Si suggerisce di verificare con Ambasciata lettone prima della partenza. Passaporto collettivo valido solo se esibito insieme a passaporto o carta di identità individuale.
- Per la LITUANIA: II riconoscimento del certificato di proroga cartaceo della carta di identità elettronica è attualmente allo studio.
- Per la NORVEGIA: Certificato di proroga cartaceo della carta di identità elettronica non accettato, essendo il testo solo in italiano.
- Per la SLOVENIA: L’Ambasciata della Rep. Di Slovenia a Roma ha precisato, il 28 gennaio 2011, che il passaporto collettivo è un documento valido per l’ingresso o il transito, purché le persone elencate nel passaporto collettivo possano essere identificate mediante un documento d’identità personale (la carta d’identità). La stessa Autorità diplomatica ha precisato che per tale passaporto collettivo non è possibile rilasciare un visto d’ingresso. Riconosciuto inoltre l’elenco dei partecipanti a viaggi scolastici (studenti, cittadini di Paesi terzi, residenti in uno Stato membro dell’UE accompagnati da un docente dell’istituto scolastico che organizza il viaggio) debitamente vidimato dalla Questura competente (Decisione del Consiglio d’Europa del 30 novembre 1994 - 94/795/GAI).
- Per la SLOVACCHIA: Ogni persona inclusa nel passaporto collettivo deve avere un altro documento di riconoscimento valido. Le tessere AT/BT valide solo se accompagnate da un altro documento di riconoscimento valido. Il certificato di nascita deve contenere l'indicazione dell'accompagnatore ed è considerato valido solo per 12 mesi dalla data di rilascio.
- Per la SVEZIA: Ogni persona inclusa nel passaporto collettivo deve avere anche la carta di identità con foto. Ancora in attesa di conferma sull'accettazione del rinnovo cartaceo della carta di identità elettronica. Certificato di nascita con foto deve contenere indicazione della cittadinanza italiana.
- Per la SVIZZERA: Il passaporto, le carte di identità e le tessere AT/BT devono essere validi al momento dell’entrata e per la durata del soggiorno. Rinnovo cartaceo della carta di identità elettronica non riconosciuto. Riconosciuto rinnovo Carta di identità cartacea.
- Per l'UNGHERIA: Accettato anche il rinnovo cartaceo della carta di identità elettronica, purché esibito unitamente alla carta elettronica scaduta. Il passaporto collettivo è accettato purché accompagnato da altro documento di riconoscimento (per gli adulti) e dal certificato di nascita con fotografia timbrato, ai fini del l’espatrio, dalla Questura (per i minori di anni 15).
La validità, comunque, dei documenti per l'espatrio viene vagliata semestralmente dalle autorità competenti. Per ogni aggiornamento è necessario collegarsi al sito della Polizia di Stato (fonte [2]).
[modifica] Assenso genitori per i minori di 18 anni
Occorre l'assenso di entrambi i genitori oppure di coloro che esercitano la potestà genitoriale, che devono firmare un modulo predisposto dall'ufficio. Tale assenso all'espatrio non è autodichiarabile, perciò viene richiesta la firma in presenza del funzionario comunale che verifica l'identità e la qualità di genitore.
[modifica] A cittadini interdetti o inabilitati
Occorre la firma del tutore o del curatore.
[modifica] A cittadini aventi figli minori
Al momento della richiesta del rilascio della carta d'identità, l'interessato sottoscrive, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione di non avere alcun impedimento al rilascio del documento valido per l'espatrio e in particolare di avere l'assenso dell'altro genitore. Se l'altro genitore non vuole o non può per qualsiasi motivo dare il proprio assenso, occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare competente, che è quello del comune di residenza del minore. Il genitore che è l'unico esercente la potestà (vedovo/a oppure quando il bambino è stato riconosciuto solo dal padre o dalla madre) non necessita di alcuna autorizzazione.
[modifica] A cittadini stranieri
Occorre presentare il permesso di soggiorno in corso di validità e il documento rilasciato non costituisce titolo valido per l'espatrio.
[modifica] Obbligatorietà
Alle persone pericolose o sospette può essere ordinato (sempre ai sensi del TULPS, art. 4) dall'autorità di pubblica sicurezza di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza. Non esiste alcun obbligo di portare con sé la carta d'identità o documento equipollente (a parte il caso delle varie patenti di guida dei veicoli), ma l'autorità di P.S. può sottoporre a rilievi segnaletici[9] coloro che non possono provare la propria identità (ove non volessero potrebbero ricorrere fattispecie penali relative al rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale, di cui all’art. 651 c.p.).
Il D.P.R. n. 445 del 2000 pone ordine rispetto alle molteplici norme approvate negli anni in materia di rilascio dei documenti e accertamento dell'identità. All'art. 35, in particolare, sono elencati i documenti equipollenti alla carta d'identità.[10]
[modifica] Smarrimento o furto
In caso di smarrimento o furto della carta d'identità occorrono:
- un documento di riconoscimento valido (in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato);
- 3 fotografie recenti in primo piano, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili);
- denuncia, in originale, rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai Carabinieri (nel caso non sia possibile consegnare all'ufficio l'originale della denuncia, è sufficiente la fotocopia). Per fare la denuncia occorre conoscere il numero della carta di identità smarrita o rubata (il numero si può ottenere recandosi personalmente all'anagrafe). Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in seguito a smarrimento o deterioramento della carta di identità è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Tuttavia la Circolare Ministero dell'Interno 30-06-2003, n.16, ha chiarito che in caso di smarrimento sussiste l'obbligo di denuncia all'A.G., essendo la carta di identità documento identificazione ai fini di polizia assimilato alle carte valori ed, inoltre, documento equipollente al passaporto.
[modifica] Aspetto esteriore, caratteristiche ed informazioni riportate
La carta d'identità deve essere conforme al modello stabilito dal ministero dell'interno (TULPS, art.3) È in forma cartacea e pieghevole e di colore marrone (in alcune province ove esistono delle minoranze linguistiche il modello viene emesso con una colorazione differente). La carta d'identità ha durata di 10 anni (ma solo dal 1º gennaio 1999 la data di scadenza è stata esplicitamente indicata sulla carta). L'indicazione dello stato civile, un tempo obbligatoria, è ora facoltativa.
La denominazione riportata per indicare la professione deve essere scelta dal cittadino tra quelle previste in un apposito elenco. L'obbligatorietà dell'indicazione della professione è ancora oggetto di controversie: sulla scorta della normativa a tutela della privacy e del testo unico in materia di documentazione amministrativa, molte amministrazioni riportano sul documento la professione solo su esplicita richiesta dell'interessato; alcune amministrazioni si sono spinte fino ad ometterla anche in questa circostanza. Ai sensi dell'art. 289 ultimo comma del Regolamento di Pubblica Sicurezza è possibile l'apposizione dell'impronta digitale del titolare, in pratica questo non avviene.
I dipendenti civili e militari dello stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967 n. 851, possono richiedere per essi (modello AT, di colore verde) e per i loro familiari (modello BT, di colore azzurro) il rilascio di una tessera personale di riconoscimento avente le medesime caratteristiche e validità della carta d'identità. Per l'espatrio sussistono però limitazioni in quanto pochissimi paesi comunitari ed extra-comunitari accettano la tessera AT/BT al posto della carta d'identità. Infatti questa è valida - spesso con limitazioni - solo per l'espatrio in : Andorra, Austria, Croazia, Lettonia, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia (fonte [3], [4])
[modifica] Carta d'identità bilingue
In alcune province italiane, dove risiedono minoranze linguistiche, la carta d'identità è bilingue e viene emessa in colore differente (nella Provincia autonoma di Bolzano è di colore verde in italiano-tedesco, nella Provincia di Trieste è di colore verde scuro in italiano-sloveno e il suo rilascio è facoltativo, a richiesta dell'interessato, mentre nella Regione autonoma Valle d'Aosta è di colore blu in italiano-francese).
-
Carta d'identità bilingue italiano-tedesco (Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige)
-
Carta d'identità bilingue italiano-sloveno (Provincia di Trieste)
-
Carta d'identità bilingue italiano-francese (Regione autonoma Valle d'Aosta)
[modifica] Carta d'identità elettronica
| Per approfondire, vedi la voce carta d'identità elettronica. |
La carta d'identità elettronica è stata istituita nell'anno 2005 per sostituire gradualmente quella in forma cartacea.
La prima versione sperimentale è stata consegnata il 17 marzo 2001[11] ma il suo impiego non è ancora diffuso sull'intero territorio.
[modifica] Note
- ^ Non è riconosciuto il certificato di proroga cartaceo della carta di identità. Per i minori di anni 18 che non siano in possesso di un documento
- ^ È accettato il rinnovo cartaceo della carta di identità elettronica, purché esibito unitamente alla carta elettronica scaduta. È confermato il riconoscimento della carta di identità cartacea rinnovata mediante l’apposizione del relativo timbro di proroga della validità, apposto sullo stesso documento
- ^ Carta di identità cartacea ed elettronica con validità residua di 6 mesi, unitamente a 2 foto tessera per rilascio visto ingresso. A seguito dell'introduzione, in Italia, della carta d’identità per i minori dì anni 15, le Autorità egiziane hanno ritenuto opportuno precisare che è consentito l’ingresso nel Paese anche ai minori di anni 15, titolari di carta di identità valida per l'espatrio, alle medesime condizioni indicate in precedenza (solo per turismo; con carta di identità cartacea ed elettronica con validità residua dì 6 mesi, unitamente a 2 foto tessera per rilascio visto ingresso). Non è riconosciuto il certificato di proroga cartaceo della Carta di identità elettronica. NON è più riconosciuto il timbro di proroga della validità, apposto sulla Carta d’identità cartacea.
- ^ Carta d'identità con indicazione "valida per espatrio"; Il certificato di proroga cartaceo della carta di identità non è riconosciuto.
- ^ La Carta di identità cartacea ed elettronica valida per l'espatrio è accettata esclusivamente per gruppi di almeno 8 turisti con viaggi organizzati da tour operator.
- ^ Dal 12 giugno 2010 è accettata anche la carta d’identità in corso di validità
- ^ La sola carta di identità è ammessa per entrare nel Paese alle seguenti tre condizioni essenziali:
- che sia in corso di validità, riportante le foto e i dati personali del titolare. La fotocopia della carta di identità non può in nessun caso sostituire l’originale, neppure se si tratta di una copia certificata, conforme all’originale;
- che sia accompagnata da una prenotazione alberghiera prepagata (buono o voucher);
- che sia accompagnata da un biglietto di ritorno la cui data corrisponda a quella del termine del soggiorno in Tunisia.
- ^ 1) Passaporto ordinario e collettivo, carte di identità, tessere AT/BT e certificato di nascita devono avere una validità minima di 6 mesi dalla data di ingresso;
- Carte di identità, tessere AT/BT e certificato di nascita validi esclusivamente per frontiere internazionali aeroportuali e marittime e per frontiere terrestri con Grecia e Bulgaria. Non sono validi per l'ingresso dalle frontiere est e sudest del Paese. Sono state riscontrate criticità alle frontiere turche per l’ingresso in Turchia con la tessera AT/BT. È opportuno, pertanto, che l'ingresso in Turchia con la tessera AT/BT, pur nei limiti indicati dalle autorità turche (validità minima di 6 mesi dalla data di ingresso, motivi turistici, soggiorno di massimo 90 giorni, ingresso solo dalle frontiere internazionali aeroportuali e marittime o dalle frontiere terrestri da Bulgaria e Grecia) avvenga solo in casi eccezionali e di urgenza nei quali i connazionali non possano munirsi di altro documento di viaggio;
- Si segnala, infine, che i documenti identificativi rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri ai Consoli Onorari operanti in Italia non sono validi per l’espatrio in Turchia.
- ^ Dal regolamento attuativo: «I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identità, giusta l'art. 4 della Legge, sono descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici.»
- ^ 1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. 2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. 3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente".
- ^ Ermanno Lazard. Il curioso caso della Carta d’Identità Elettronica. wired.it, 24-02-2009. URL consultato il 2009-26-11.
[modifica] Voci correlate
[modifica] Altri progetti
Articolo su Wikinotizie: Italia: da oggi la carta d'identità vale 10 anni 27 giugno 2008
|
|
