Sfiducia costruttiva: differenze tra le versioni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Dia^~itwiki (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
TekBot (discussione | contributi)
m Coordinamento Template: Sostituzione stub
Riga 1: Riga 1:
{{stub diritto}}
{{S|diritto}}
L'istituto della '''sfiducia costruttiva''' è uno dei mezzi usati da alcune [[costituzione|costituzioni]] approvate nel secondo dopoguerra con l'intento di razionalizzare la [[forma di governo]] parlamentare. Consiste nell'impossibilità da parte del Parlamento di votare la sfiducia al governo in carica se, contestualmente, non concede la fiducia ad un nuovo esecutivo.
L'istituto della '''sfiducia costruttiva''' è uno dei mezzi usati da alcune [[costituzione|costituzioni]] approvate nel secondo dopoguerra con l'intento di razionalizzare la [[forma di governo]] parlamentare. Consiste nell'impossibilità da parte del Parlamento di votare la sfiducia al governo in carica se, contestualmente, non concede la fiducia ad un nuovo esecutivo.



Versione delle 15:24, 11 gen 2007

L'istituto della sfiducia costruttiva è uno dei mezzi usati da alcune costituzioni approvate nel secondo dopoguerra con l'intento di razionalizzare la forma di governo parlamentare. Consiste nell'impossibilità da parte del Parlamento di votare la sfiducia al governo in carica se, contestualmente, non concede la fiducia ad un nuovo esecutivo.

Tra i Paesi che prevedono l'istituto ricordiamo la Germania (l'art. 67 della Legge fondamentale al suo primo comma recita: «Il Bundestag può esprimere la sfiducia al Cancelliere federale soltanto eleggendo a maggioranza dei suoi membri un successore e chiedendo al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale. Il Presidente federale deve aderire alla richiesta e nominare l'eletto») e la Spagna (la cui Costituzione all'art. 113, comma 2 recita «La mozione di censura dovrà essere presentata almeno da un decimo dei deputati e dovrà, includere la proposta di una candidatura alla Presidenza del Governo», mentre l'art. 114, secondo comma, aggiunge «Se il Congresso adotta una mozione di censura, il Governo deve presentare le dimissioni al Re e il candidato proposto nel testo della stessa mozione risulterà investito della fiducia della Camera agli effetti di cui all'art. 99. Il Re lo nominerà Presidente del Governo»).