Accollo (diritto): differenze tra le versioni

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L''''accollo''' è il [[contratto]] tra il [[debitore]] (''accollato'') ed un terzo (''accollante'') in virtù del quale quest'ultimo si assume un [[debito]] del primo verso un [[credito]]re (''accollatario'').
L''''accollo '''è uno dei contratti che rientrano nel fenomeno della s''uccessione a titolo particolare nel debito'', più precisamente è il [[contratto]] tra il [[debitore]] (''accollato'') ed un terzo (''accollante'') in virtù del quale quest'ultimo si assume un [[debito]] del primo verso un [[credito]]re (''accollatario'').
L'accollo è disciplinato dall'art. 1273 del [[codice civile italiano|codice civile]].
L'accollo è disciplinato dall'art. 1273 del [[codice civile italiano|codice civile]].


==Struttura==
==Struttura==
L'accollo, al pari dell'[[espromissione]], ha quale [[causa (diritto)|causa]] quella di assumersi un debito altrui. Nondimeno mentre con l'espromissione siffatta funzione viene realizzata all'esito di un [[Convenzione (diritto)|accordo]] tra il terzo ed il creditore, nell'accollo l'accordo interviene tra il terzo ed il debitore originario.
L'accollo, al pari dell'[[espromissione]], ha quale [[causa (diritto)|causa]] quella di assumersi un debito altrui. Nondimeno mentre con l'espromissione siffatta funzione viene realizzata all'esito di un [[Convenzione (diritto)|accordo]] tra il terzo ed il creditore, nell'accollo l'accordo interviene tra il terzo ed il debitore originario.
E' tuttavia possibile, per il creditore, aderire alla convenzione intervenuta tra debitore e terzo, rendendo in tal modo irrevocabile la stipulazione (art. 1273, comma 1, codice civile). In questo caso, infatti, per effetto del comma 2 dell'art. 1411, il creditore acquista il diritto contro il terzo accollante. Questo tipo di accollo è stato chiamato dalla dottrina "esterno", in contrasto con l'accollo "interno o semplice" che si realizza ogni qualvolta la stipulazione produce effetti solo ed esclusivamente rispetto alle parti, precludendo al creditore la possibilità di aderirvi e rendere irrevocabile la stipulazione.
La dottrina dominante ritiene che il consenso del creditore all'accollo (laddove sia presente) rimanga comunque estraneo alla struttura della fattispecie giacché questa andrebbe configurata come stipulazione a favore del terzo (art. 1411 c.c.).


==Natura giuridica==
==Natura giuridica==

Versione delle 19:32, 23 set 2013

L'accollo è uno dei contratti che rientrano nel fenomeno della successione a titolo particolare nel debito, più precisamente è il contratto tra il debitore (accollato) ed un terzo (accollante) in virtù del quale quest'ultimo si assume un debito del primo verso un creditore (accollatario). L'accollo è disciplinato dall'art. 1273 del codice civile.

Struttura

L'accollo, al pari dell'espromissione, ha quale causa quella di assumersi un debito altrui. Nondimeno mentre con l'espromissione siffatta funzione viene realizzata all'esito di un accordo tra il terzo ed il creditore, nell'accollo l'accordo interviene tra il terzo ed il debitore originario. E' tuttavia possibile, per il creditore, aderire alla convenzione intervenuta tra debitore e terzo, rendendo in tal modo irrevocabile la stipulazione (art. 1273, comma 1, codice civile). In questo caso, infatti, per effetto del comma 2 dell'art. 1411, il creditore acquista il diritto contro il terzo accollante. Questo tipo di accollo è stato chiamato dalla dottrina "esterno", in contrasto con l'accollo "interno o semplice" che si realizza ogni qualvolta la stipulazione produce effetti solo ed esclusivamente rispetto alle parti, precludendo al creditore la possibilità di aderirvi e rendere irrevocabile la stipulazione.

Natura giuridica

Secondo la dottrina dominante, infine, l'accollo non sarebbe, a differenza dell'espromissione, un contratto autonomo; esso dovrebbe sempre conseguirsi all'interno di un più ampio contratto del quale sarebbe una semplice clausola. La tesi, comunque, non è da tutti accolta giacché si osserva che se la funzione di assumersi il debito altrui regge, da sola, l'espromissione, non si vede per quale ragione debba poi considerarsi insufficiente a reggere l'accollo quale autonomo negozio. Se così fosse però, si ribatte, la causa dell'accollo dovrebbe essere l'assunzione del debito altrui, con inutile sovrapposizione rispetto all'istituto dell'espromissione. Una autonoma convenzione di accollo rischierebbe quindi di essere geneticamente nulla.

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