Novazione: differenze tra le versioni

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==Novazione oggettiva==
La '''novazione''' oggettiva è un [[contratto]] mediante il quale le parti estinguono l'[[obbligazione]] originaria sostituendo ad essa una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. L'istituto appartiene alla categoria dei modi di estinzione dell'obbligazione, in particolare dei modi non satisfattori in quanto non realizza l'interesse del creditore. Il [[debito]] si estingue, ma il [[creditore]] non è soddisfatto.
La '''novazione oggettiva''' è un [[contratto]] mediante il quale le parti estinguono l'[[obbligazione]] originaria sostituendo ad essa una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. L'istituto appartiene alla categoria dei modi di estinzione dell'obbligazione, in particolare dei modi non satisfattori in quanto non realizza l'interesse del creditore. Il [[debito]] si estingue, ma il [[creditore]] non è soddisfatto.


La novazione oggettiva è prevista e disciplinata nel nostro [[codice civile]] all'art. 1230.
La novazione oggettiva è prevista e disciplinata nel nostro [[codice civile]] all'art. 1230.


== Natura giuridica ==
=== Natura giuridica ===
In [[dottrina]] si discute circa la natura della novazione. Due sono le principali teorie:
In [[dottrina]] si discute circa la natura della novazione. Due sono le principali teorie:
* '''Teoria oggettiva''': per i fautori di questa teoria il negozio novatorio oltre all' ''animus'' esigerebbe anche l'obiettiva modificazione del titolo o del contenuto del rapporto.
* '''Teoria oggettiva''': per i fautori di questa teoria il negozio novatorio oltre all' ''animus'' esigerebbe anche l'obiettiva modificazione del titolo o del contenuto del rapporto.
* '''Teoria soggettiva''': ben diversa è l'opinione dei sostenitori della teoria soggettiva. Essi ritengono infatti che la novazione procederebbe esclusivamente dalla volontà delle parti le quali potrebbero espressamente dar vita ad una novazione pur in presenza di una diversità tra vecchio e nuovo rapporto meramente ''accessoria''. In questa prospettiva l'art. 1231 c.c. varrebbe solo nei casi un cui le parti non avessero chiaramente espresso la loro volntà.
* '''Teoria soggettiva''': ben diversa è l'opinione dei sostenitori della teoria soggettiva. Essi ritengono infatti che la novazione procederebbe esclusivamente dalla volontà delle parti le quali potrebbero espressamente dar vita ad una novazione pur in presenza di una diversità tra vecchio e nuovo rapporto meramente ''accessoria''. In questa prospettiva l'art. 1231 c.c. varrebbe solo nei casi un cui le parti non avessero chiaramente espresso la loro volntà.

==Novazione soggettiva==
La '''novazione soggettiva''' è il negozio con cui si estingue l'originaria obbligazione per crearne una nuova con un diverso obbligato. Mentre, dunque, con la n. oggettiva l'elemento di novità riguarda il contenuto del rapporto o il titolo , con la n. soggettiva il quid novi riguarda il lato passivo del rapporto.
La fattispecie in commento mostra, senza alcun dubbio, un risultato pratico affine a quello ottenibile con la successione liberatoria nel debito, realizzabile, com'è noto, con la delegazione, l'accollo o l'espromissione. Sino all'entrata in vigore del codice del 1942 la dottrina si interrogava sulle differenze tra le due vicende. Si affermava, tra l'altro, che in caso di novazione il termine di prescrizione del nuovo debito sarebbe sempre decennale; le garanzie e gli accessori si estinguerebbero; non si trasmetterebbero al nuovo rapporto le eccezioni afferenti al rapporto originario.
Con l'entrata in vigore del codice attuale la disputa ha perso, probabilmente, ogni fondamento. L'art. 1235 c.c. afferma che laddove si voglia sostituire il debitore, si applicano sempre le norme in materia di delegazione, accollo o espromissione. Sebbene una parte della dottrina abbia svalutato il significato della norma, questa deve intendendersi nel senso che, per esplicita volontà del legislatore, la semplice sostituzione del debitore costituisce una modifica accessoria, indonea a reggere l'effetto novativo. In questo senso l'art. 1235 c.c. svolgerebbe la stessa funzione svolta dall'art. 1231 c.c. il quale testualmente esclude la novazione in caso di "apposizione o eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria".


==Voci correlate==
==Voci correlate==

Versione delle 12:22, 11 mar 2006

Novazione oggettiva

La novazione oggettiva è un contratto mediante il quale le parti estinguono l'obbligazione originaria sostituendo ad essa una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. L'istituto appartiene alla categoria dei modi di estinzione dell'obbligazione, in particolare dei modi non satisfattori in quanto non realizza l'interesse del creditore. Il debito si estingue, ma il creditore non è soddisfatto.

La novazione oggettiva è prevista e disciplinata nel nostro codice civile all'art. 1230.

Natura giuridica

In dottrina si discute circa la natura della novazione. Due sono le principali teorie:

  • Teoria oggettiva: per i fautori di questa teoria il negozio novatorio oltre all' animus esigerebbe anche l'obiettiva modificazione del titolo o del contenuto del rapporto.
  • Teoria soggettiva: ben diversa è l'opinione dei sostenitori della teoria soggettiva. Essi ritengono infatti che la novazione procederebbe esclusivamente dalla volontà delle parti le quali potrebbero espressamente dar vita ad una novazione pur in presenza di una diversità tra vecchio e nuovo rapporto meramente accessoria. In questa prospettiva l'art. 1231 c.c. varrebbe solo nei casi un cui le parti non avessero chiaramente espresso la loro volntà.

Novazione soggettiva

La novazione soggettiva è il negozio con cui si estingue l'originaria obbligazione per crearne una nuova con un diverso obbligato. Mentre, dunque, con la n. oggettiva l'elemento di novità riguarda il contenuto del rapporto o il titolo , con la n. soggettiva il quid novi riguarda il lato passivo del rapporto. La fattispecie in commento mostra, senza alcun dubbio, un risultato pratico affine a quello ottenibile con la successione liberatoria nel debito, realizzabile, com'è noto, con la delegazione, l'accollo o l'espromissione. Sino all'entrata in vigore del codice del 1942 la dottrina si interrogava sulle differenze tra le due vicende. Si affermava, tra l'altro, che in caso di novazione il termine di prescrizione del nuovo debito sarebbe sempre decennale; le garanzie e gli accessori si estinguerebbero; non si trasmetterebbero al nuovo rapporto le eccezioni afferenti al rapporto originario. Con l'entrata in vigore del codice attuale la disputa ha perso, probabilmente, ogni fondamento. L'art. 1235 c.c. afferma che laddove si voglia sostituire il debitore, si applicano sempre le norme in materia di delegazione, accollo o espromissione. Sebbene una parte della dottrina abbia svalutato il significato della norma, questa deve intendendersi nel senso che, per esplicita volontà del legislatore, la semplice sostituzione del debitore costituisce una modifica accessoria, indonea a reggere l'effetto novativo. In questo senso l'art. 1235 c.c. svolgerebbe la stessa funzione svolta dall'art. 1231 c.c. il quale testualmente esclude la novazione in caso di "apposizione o eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria".

Voci correlate

Testi normativi

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