Insider trading: differenze tra le versioni

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Versione delle 03:07, 21 mar 2009

Con il termine inglese insider trading si intende la compravendita di titoli (valori mobiliari: azioni, obbligazioni, derivati) di una determinata società da parte di soggetti che, per la loro posizione all'interno della stessa o per la loro attività professionale, siano venuti in possesso di informazioni riservate non di pubblico dominio (indicate come "informazioni privilegiate") che, per la loro natura, permettono ai soggetti che ne facciano utilizzo una scelta basata su di un'asimmetria informativa, privilegiandoli rispetto ad altri investitori sul medesimo mercato.

I due tipi di insider trading

Due diversi tipi di negoziazioni possono essere ricompresi nella dizione di "insider trading":

  • la negoziazione di titoli di un'azienda (per esempio, azioni o opzioni) basata su informazioni materiali non di pubblico dominio da parte di soggetti sia interni (insiders) che esterni all'azienda in oggetto (pratica illegale in molte giurisdizioni): si tratta del reato di abuso di informazioni privilegiate (market abuse).
  • la negoziazione di titoli di una determinata azienda da parte di soggetti interni (insiders) alla stessa non basata su informazioni "non di dominio pubblico" (tale pratica, indicata anche come "insider dealing", è considerata legale ma è soggetta, in molte legislazioni, a vincoli informativi sulle negoziazioni effettuate mediante la tempestiva comunicazione agli organi preposti al controllo delle transazioni sul mercato borsistico - quali, per esempio, la Securities and Exchange Commission negli Stati Uniti e la CONSOB in Italia)

Alcune normative in materia di abuso di informazioni privilegiate

Negli Stati Uniti non esiste una norma federale generale che proibisca direttamente la pratica dell'insider trading ma la possibilità giuridica di perseguire tale tipologia di transazioni deriva dall'interpretazione che è stata data dalla Corte Suprema alla "Sezione 10(b)" del Securities Exchange Act del 1934 e alla "Regola 10b-5" della SEC recante norme in materia di frodi relative alla compravendita di valori mobiliari (in effetti la pratica dell'insider trading è stata considerata legale negli USA fino agli anni '60).

L'Unione Europea ha, da ultimo, disciplinato la materia tramite la Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003[1] relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, direttiva accolta nella legislazione italiana con le modifiche apportate al TUF.

In Italia l'abuso di informazioni privilegiate è, infatti, attualmente disciplinato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF)[2] che ha recepito, tramite la Legge comunitaria del 2004, le indicazioni contenute nella norma europea.

Ai sensi del disposto di cui all’art.184 del TUF compie il reato di abuso di informazioni privilegiate:

[...] chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Mentre l'articolo 181, comma 1, specifica cosa debba intendersi per informazione privilegiata:

[...] si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari

Note

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