Generalità (carattere della norma): differenze tra le versioni

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Fondamento della ''generalità'' e il principio di [[uguaglianza]] (Art. 3 della [[Costituzione italiana]]).
Fondamento della ''generalità'' e il principio di [[uguaglianza]] (Art. 3 della [[Costituzione italiana]]).


In poche parole la generalità consiste nel far rispettare a tutti la norma che è stata o verrà trascritta sulla [[Gazzetta Ufficiale]].
In poche parole la ''generalità'' consiste nel far rispettare a tutti la norma che è stata o verrà trascritta sulla [[Gazzetta Ufficiale]].


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Versione delle 20:43, 18 mag 2008

Disambiguazione – Se stai cercando se stai cercando l'organo amministrativo denominato generalità, vedi generalità (amministrazione).

La generalità è uno dei caratteri della norma giuridica.

Essa non consiste nella, semplice, portata spaziale della norma, ma nella ripetuta applicabilità della stessa ogni qual volta si presentino le condizioni prescritte.

Ad esempio le norme regolanti le funzioni del Presidente della Repubblica hanno un portata limitata a un solo soggetto destinatario, ma ciò nonostante conservano il carattere della generalità perché suscettibili di infinite applicazioni.

Se invece il comando giuridico si esaurisce con la sua applicazione non si ha la norma, ma il provvedimento.

Il classico esempio è la legge che assegnò un vitalizio al narratore Bacchelli, prevedendo quindi un'unica applicazione consistente nell'istituzione di un vitalizio in favore del solo soggetto designato.

Fondamento della generalità e il principio di uguaglianza (Art. 3 della Costituzione italiana).

In poche parole la generalità consiste nel far rispettare a tutti la norma che è stata o verrà trascritta sulla Gazzetta Ufficiale.

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