Novazione: differenze tra le versioni

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Versione delle 05:17, 12 nov 2005

La novazione oggettiva è un contratto mediante il quale le parti estinguono l'obbligazione originaria sostituendo ad essa una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. L'istituto appartiene alla categoria dei modi di estinzione dell'obbligazione, in particolare dei modi non satisfattori in quanto non realizza l'interesse del creditore. Il debito si estingue, ma il creditore non è soddisfatto.

La novazione oggettiva è prevista e disciplinata nel nostro codice civile all'art. 1230.

Natura giuridica

In dottrina si acceso un dibattito circa la natura della novazione. Due sono le principali teorie:

  • Teoria oggettiva: per i fautori di questa teoria la novazione non è un negozio giuridico, ma soltanto un effetto giuridico che discende dalla materiale incompatibilità tra la nuova obbligazione e l'obbligazione originaria.
  • Teoria soggettiva: ben diversa è l'opinione dei sostenitori della teoria soggettiva. Essi ritengono infatti che la novazione sia un negozio giuridico, e più in particolare un contratto. Tale opinione discenderebbe dalla stessa lettera della legge che al co. 2 dell'art. 1230 mette in stabilisce che la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

Testi normativi

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