Actio in rem: differenze tra le versioni

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'''Actio in rem''' o '''vindicatio''' è un istituto giuridico di [[diritto romano]], finalizzato a tutelare un [[diritto reale]]. Tale azione assume tre diverse nomenclature a seconda del diritto tutelato: se oggetto della tutela è un diritto di [[Servitù (diritto)|servitù]] è denominata ''vindicatio servitutis''; se tutela la [[Proprietà (diritto)|proprietà]] ''vindicatio rei''; mentre se oggetto di protezione è l'[[usufrutto]], ''vindicatio ususfructus''.
'''Actio in rem''' o '''vindicatio''' è un istituto giuridico di [[diritto romano]], finalizzato a tutelare un [[diritto reale]]. Tale azione assume tre diverse nomenclature a seconda del diritto tutelato: se oggetto della tutela è un diritto di [[Servitù (diritto)|servitù]] è denominata ''vindicatio servitutis''; se tutela la [[Proprietà (diritto)|proprietà (]][[Dominium ex iure Quiritium|Dominium ex iure Quiritium)]] ''vindicatio rei''; mentre se oggetto di protezione è l'[[usufrutto]], ''vindicatio ususfructus''.
La ''vindicatio'', pertanto, non ha per oggetto i [[diritti relativi]] la cui tutela è demandata all'istituto dell'''actio in personam''.<ref>{{Cita web|url=https://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?id=91&action=view&dizionario=3|titolo=Actio in rem|accesso=16 ottobre 2020}}</ref>
La ''vindicatio'', pertanto, non ha per oggetto i [[diritti relativi]] la cui tutela è demandata all'istituto dell'''actio in personam''.<ref>{{Cita web|url=https://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?id=91&action=view&dizionario=3|titolo=Actio in rem|accesso=16 ottobre 2020}}</ref>



Versione delle 16:57, 10 apr 2021

Actio in rem o vindicatio è un istituto giuridico di diritto romano, finalizzato a tutelare un diritto reale. Tale azione assume tre diverse nomenclature a seconda del diritto tutelato: se oggetto della tutela è un diritto di servitù è denominata vindicatio servitutis; se tutela la proprietà (Dominium ex iure Quiritium) vindicatio rei; mentre se oggetto di protezione è l'usufrutto, vindicatio ususfructus. La vindicatio, pertanto, non ha per oggetto i diritti relativi la cui tutela è demandata all'istituto dell'actio in personam.[1]

Note

  1. ^ Actio in rem, su simone.it. URL consultato il 16 ottobre 2020.