Codice civile (1865)/Libro I/Titolo I

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Libro I Libro I - Titolo II
Art. 1

Ogni cittadino gode dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale

Art. 2

I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Art. 3

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

Art. 4

È cittadino il figlio di padre cittadino.

Art. 5

Se il padre ha perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, questi è riputato cittadino, ove sia nato nel regno e vi abbia la sua residenza.

Può nondimeno entro l'anno dalla età maggiore determinata secondo le leggi del regno, eleggere la qualità di straniero facendone la dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile della sua residenza, o, se si trova in paese estero, davanti i regi agenti diplomatici o consolari.

Art. 6

Il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, è riputato straniero.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di cittadino, purchè ne faccia la dichiarazione a norma dell'articolo precedente e fissi nel regno il suo domicilio entro l'anno dalla fatta dichiarazione.

Però, se egli ha accettato un impiego pubblico nel regno, oppure ha servito o serve nell'armata nazionale di terra o di mare, od ha altrimenti soddisfatto alla leva militare senza invocarne esenzione per la qualità di straniero, sarà senz'altro riputato cittadino.

Art. 7

Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina.

Ove la madre abbia perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, si applicano a questo le disposizioni dei due articoli precedenti.

Se neppure la madre è conosciuta, è cittadino il figlio nato nel regno.

Art. 8

È riputato cittadino il figlio nato nel regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti: la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di straniero, purchè ne faccia dichiarazione nel tempo e modo stabilito dall'articolo 5.

Ove lo straniero non abbia fissato da dieci anni il suo domicilio nel regno, il figlio è riputato straniero, ma gli sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'articolo 6.

Art. 9

La donna straniera che si marita a un cittadino, acquista la cittadinanza e la conserva anche vedova.

Art. 10

La cittadinanza si acquista dallo straniero anche colla naturalità concessa per legge o per decreto reale.

Il decreto reale non produrrà effetto se non sarà registrato dall'uffiziale dello stato civile del luogo dove lo straniero intende fissare od ha fissato il suo domicilio, e se non sarà da lui prestato giuramento davanti lo stesso uffiziale di essere fedele al re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.

La registrazione deve essere fatto sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla data del decreto.

La moglie e i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza, divengono cittadini, semprechè ne abbiano anch'essi fissato la residenza nel regno; ma i figli possono scegliere la qualità di straniero, facendone dichiarazione a norma dell'articolo 5.

Art. 11

La cittadinanza si perde

  1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
  2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
  3. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera.

La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno.

Nondimeno possono riacquistare la cittadinanza nei casi e modi espressi nel capoverso dell'articolo 14, quanto alla moglie, e nei due capoversi dell'articolo 6, quanto ai figli.

Art. 12

La perdita della cittadinanza nei casi espressi nell'articolo precedente non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria.

Art. 13

Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la ricupera, purchè

  1. Rientri nel regno con permissione speciale del governo;
  2. Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;
  3. Dichiari davanti l'uffiziale dello stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno.
Art. 14

La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, semprechè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito.

Rimanendo vedova, ricupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiari in ambidue i casi davanti l'uffiziale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio.

Art. 15

L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza nei casi precedentemente espressi non ha effetto, se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.