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Testi delle p.a. tra open data, IODL e citazioni su Wikipedia


Ciao a tutti, mi sono imbattuto per caso qualche giorno fa in una voce contente una citazione decisamente lunga (si trattava di decine di righe virgolettate che sostituivano appieno la sezione storia) di un testo tratto da una delibera di amministrazione comunale. Lì per lì, per ignoranza, ho visto l'opposto di una corta citazione e dato che c'era consenso e che mi puzzava di bruciato che potesse stare lì al posto di un testo CC-BY-SA ho rimosso la citazione mettendo l'avviso copyviol. L'autore che l'aveva inserito a suo tempo, un wikipediano di lungo corso ed esperienza, mi ha fatto notare che "non è una citazione ma un testo libero da copyright come lo sono tutte le delibere di amministrazioni comunali". Ho fatto un po' di ricerche e ho scoperto che la faccenda è complessa:

  1. Per la gioia di tutti, la Legge sul diritto d'autore del '41 dichiara all'Art. 5 :

«Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.»

, che è come dire che gli atti ufficiali pubblici non sono sottoposti al copyright. Quindi cosa sono? Sono pubblico dominio? Non sembra così facile...

  1. Ora: ci sono certezze sul fatto che tutti gli atti pubblici (es delibere di una P.A.) siano sempre "ufficiali" o che siano dati aperti? Pare di no (cfr Questa discussione degli Innovatori PA)
  2. Tutti gli atti pubblici ufficiali italiani sono dati aperti in conseguenza della legge del 41 oppure solo quelli pubblicati in Gazzetta ufficiale o su http://www.dati.gov.it e affini?
  3. Ho visto che nella Guida degli Open Data si parla di dati aperti italiani soggetti alla Italian Open Data License (IODL), ma pare solo se espressamente rilasciati come tali come si leggerebbe qui.
  4. Se anche fossero senza copyright, quindi, non si capisce che copyleft abbiano: sono tutti in automatico nel pubblico dominio, o comunque protetti e Italian Open Data License (IODL) solo se così dichiarati?
  5. Se anche fossero testi in PD o Italian Open Data License (IODL) in automatico, o anche se si scegliessero quei testi dichiaratamente tali e quindi rilasciati come "dati aperti", come citarli su Wikipedia?
  6. Su wikipedia decidiamo di accettare testi liberi, anche molto lunghi come nel caso da me segnalato, che però necessitino di virgolette (per forza, dato che non sono in CC-BY-SA) e non rientrino nella "corta citazione"?
  7. Faccio presente che non ne parliamo nelle nostre linee guida, di questi dati delle pa, e forse dovremmo aggiungere un rigo.

Altre risorse per approfondire:

Spero di esser riuscito a suddividere bene le questioni, semmai riformulate e affrontiamo una questione per volta. Grazie per l'attenzione.--Pạtạfisik 16:24, 16 dic 2012 (CET)[rispondi]

AFAIK (ma non sono un avvocato) i testi prodotti dalla PA sono liberamente riproducibili (ci sono per es in commercio libri che in appendice riportano in versione integrale le varie relazioni delle commissioni di indagine su P2, stragi, Mitrokin, Moro, ecc... e ampi stralci delle relative audizioni, per non parlare dei quotidiani che pubblicano sentenze in versione integrale). Ovviamente un conto e' dire che un testo e' una regolamento/audizione/discussione parlamentare/ecc... e citarlo come tale (quindi non modificabile a meno di non falsificarlo), un conto e' includerli nei nostri testi in CC trovando il modo di citare la PA relativa tra gli autori.--Yoggysot (msg) 21:01, 16 dic 2012 (CET)[rispondi]
Felice che che la mia posizione, allora minoritaria, torni di attualità. La mia posizione è sempre stata quella che gli atti amministrativi non essendo soggetti a copyright siano del tutto privi di tutela esattamente come i testi di autori deceduti dopo che siano scaduti i termini di tutela della legislazione nazionale in cui il testo fu pubblicato. L'unico problema che mi ponevo e mi pongo tutt'ora è che non è detto che gli estensori dell'atto abbiano a loro volta rispettanto le norme sul diritto d'autore. --Tanarus (msg) 22:18, 16 dic 2012 (CET)[rispondi]
Attenzione a tenere distinti gli atti dalle altre opere delle pubbliche amministrazioni:
  • LDA art 11: Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
  • LDA art 29: La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato, al partito nazionale fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.
In quanto non applicabili agli atti ufficiali le disposizioni della LDA, gli atti effettivamente debbono considerarsi di pubblico dominio in quanto non coperti da alcun diritto per intenzionale esclusione dal campo di applicazione di una norma che per suo stesso ed unico scopo attribuisce i diritti d'autore. Cioè, la norma regolamenta a chi vanno i diritti, ma esclude quegli atti, quindi nessun diritto li può coprire = pubblico dominio.
Cosa fanno su altri siti può fare alzare qualche sopracciglio, ma forse la differenza è anche nel carattere di ufficialità dell'atto: ipotizzo che il vero dubbio su cui si contendeva fosse quale valore di ufficialità possa mai avere una legge (ad es.) pubblicata su un sito pubblico. E per ora le leggi approvate ad esempio al Senato, vanno alla Camera (per la seconda approvazione) a piedi, a passeggio nel centro di Roma, fra le amorevoli braccia di un carabiniere, perché il sito del Senato evidentemente non ha alcun valore ufficiale. -- g · (msg) 21:10, 17 dic 2012 (CET)[rispondi]