Wikipedia:Bar/2016 03 16

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16 marzo


Diritto immaginario


Due casi recentissimi sul diritto delle immagini.
Il primo è una sentenza del Tribunale di Roma che decide sull'uso da parte di un quotidiano di immagini trovate su Facebook; la decisione non sorprenderà, in sostanza si potrebbe sintetizzare che anche le foto su Facebook hanno un autore, anche se non è dichiarato, e la clausola del contratto di Facebook che impone agli utenti la cessione di diritti come condizione per il caricamento di immagini (e altri materiali multimediali) non supera il diritto basilare dell'autore a vedersi riconosciuto come tale. Per WP significa controllare sempre che sia indicato l'autore di ciò che si carica e, ove questi sia ignoto, indicare che è per l'appunto ignoto, in presenza di un ragionevolmente buon motivo per cui possiamo non sapere chi fosse. E occhio ai possibili casi di uso improprio, da parte della nostra "fonte", di opere altrui. Ma tutto questo già lo facciamo, magari mettiamoci un pizzico di scrupolo in più.
L'interessante non è questo, però, è l'interessantissimo riepilogo che il Giudice compila circa la definizione dell'opera creativa (opera dell'ingegno) come distinta dalla "fotografia semplice". Questa articolata disamina, che al lettore che va di fretta potrebbe apparire forse pedante, è invece un utilissimo riassunto che in WP ci interessa, tanto per cominciare, per la distinzione che si opera e con cui si valuta per individuare il PD-Italia. L'atto creativo che connota l'opera dell'ingegno deve essere espessione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, ci deve cioè essere un "messaggio ulteriore e diverso" oltre alla visione oggettiva del dato fotografato. Le foto semplici sono "meccanicamente riproduttive" di ciò che fotografano, con semplice funzione di documentazione, perché non appena trasmettessero emozioni ridiventerebbero foto artistiche. Lo scopo, quindi, "ultroneo, rispetto a quello meramente documentativo", segna una differenza di fondo; a leggere la sentenza, cosa che immagino vorrete fare, riuscendo certo meglio, in proprio :-)
A margine la sentenza ribadisce la competenza del Tribunale per le Imprese per le materie che ancorché indirettamente afferiscano all'esercizio di diritti di proprietà industriale; è anzi il primo punto che questa sentenza fissa, e cioè che materie di copyright come queste, che potremmo considerare "semplici", cioè di sola LDA, rientrano nell'area della proprietà industriale. Il Giudice ovviamente applica la legge e, trattando di diritto di autore, sembra quasi voler diligentemente riconoscere che altri e ben individuabili sono gli autori di questa regolamentazione, che porta in quest'aula specializzata in imprenditoria industriale, anziché in quella ordinaria, un minorenne, dei giornalisti e il più verboso fra i social network...
La seconda notizia giur-mediale di questi giorni è che il comune di Reggio nell'Emilia, rara avis, ha dato tangibile applicazione a ciò che nel nostro gergo chiamiamo "libertà di panorama" e che in realtà si traduce invece nel divieto di panorama, nel senso che non si potrebbe fotografare opere dell'architettura, coperte da tutela per la LDA, a meno di pagare qualche onere al detentore dei diritti sull'opera. L'argomento è quello dei 3 ponti di Calatrava, su cui abbiamo voce che suggerisco agli admin di mettersi negli OS per l'antico principio del "non si sa mai", visto che si parla di immagini e immagini noi, naturalmente, ne abbiamo. Cosa scuote la tranquilla Reggio? Un business memorabile, diciamo così, grazie al quale il Comune concede alla Conad (la catena di supermercati, una cooperativa bolognese) di poter usare immagini dei ponti per proprie iniziative pubblicitarie. La base di questa transazione risiederebbe in questa disciplina (il sito km129.it è del comune), a sua volta basata su questa delibera di giunta.
Il Corriere la chiama "tassa sul ponte" e commisura l'entità del ricavo in circa 11.000 euro; considerato che l'opera è costata 33 milioni (dice il Corriere, ma ho letto di altre cifre, combinazione non inferiori), l'utile di cui parliamo è pari allo 0,0333333%, o se più chiaro lo 0,3 per mille. E la cifra effettivamente percepita dal Comune va ulteriormente ridimensionata, visto che il 10% di quegli 11.000 euro va al progettista, Calatrava. Il cui compenso (percepito come Calatrava SA) per la realizzazione delle cinque opere (oltre ai 3 ponti, la Stazione Mediopadana e la copertura della pensilina autostradale), è stato di 9,467 milioni di euro, con extracosti della progettazione preliminare pari a ulteriori 1,453 milioni di euro (fonte) per un totale dedotto di 10.920.000 euro (ventuno miliardi e rotti, per chi ricorda meglio le lire). Più 1.100 euro della Conad. Eventuali valutazioni sulla congruità "politica" degli importi sono esclusivamente riservate ai cittadini di Reggio, e qui comunque non ce ne occuperemo.
Circa il concetto di prezzo della visibilità fotografica dell'architettura, restano le riflessioni che si sono sviluppate nel corso del tempo e che nel giugno 2015 hanno portato i Wikipediani/Wikimediani a parlarne a Montecitorio con i Parlamentari dell'Intergruppo Innovazione (transpartitico), ottenendone un chiaro e non equivoco impegno a lavorare, sia in sede nazionale che comunitaria, per ottenere la libertà di panorama. E prova abbiamo avuto dell'effettività di queste espressioni quando in sede comunitaria si è notato quanto ha pesato l'intervento italiano per evitare una norma (di cui dicemmo) che avrebbe introdotto il panorama a pagamento.
C'è adesso ovviamente una questione molto pratica circa il mantenimento in voce, e in genere nei Progetti Wikimedia, di immagini di questi 3 ponti destinate anche ad uso commerciale. Mi permetto di esprimermi nel senso del mantenimento di quelle immagini perché è ben vero che i Progetti Wikimedia hanno per direttrice consolidata e assolutamente intenzionale la legalità e la massima ottemperanza a quanti più sistemi normativi possibile, ma non è vero di meno che i contrasti talora antagonistici fra le differenti normazioni non ci consentirebbero mai di poter essere contemporaneamente "in regola" con tutti gli ordinamenti e con tutte le norme. Per quanto riguarda l'Italia, poiché esponenti di tutti i partiti italiani ci hanno pubblicamente appoggiato nella nostra rivendicazione, non credo che un provvedimento di ente locale possa superare la vivida espressione della massima rappresentanza politica nazionale, non credo che tutti gli appoggi ricevuti in sede internazionale, nelle qualifiche e nella connessa autorevolezza che hanno significato, possano da noi essere sottomessi a una delibera di giunta. La materia è oggetto di progettualità politica in ben definita direzione, dunque al momento ciò che a noi consta è qualcosa di assai più espressivo dei 1.100 euro aggiuntivi a Calatrava. Perciò, messi a scegliere fra schemi incompatibili, ritengo sia da scegliere la posizione più autorevole, che è provata da un effettivo intervento al Parlamento Europeo, che ha [anche per questo] un respiro e una portata transnazionali (così come i nostri Progetti), e che in termini di jure condendo è già una direzione intrapresa.
Andando a curiosare nella documentazione disponibile circa l'operazione Calatrava, debbo aggiungere che c'è un altro aspetto probabilmente interessante: tutto ciò che leggo mi fa concludere che l'opera dell'architettura di cui si parla, i 3 ponti, sia stata commissionata dal comune, che la usa in nome proprio, e sia perciò di fatto una di quelle opere inquadrabili in LDA 11 perché parrebbero proprio "opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese". In teoria. Tutti coloro cui ho chiesto mi dicono che in pratica, per ricadere in questa previsione, il comune avrebbe dovuto intervenire a coordinamento (cosa che parrebbe invero fare e anzi non potrebbe non fare, visto che si tratta di accordi con altri enti - Trenitalia/TAV). Sarebbe probabilmente da approfondire. Cosa c'è in ballo? Il fatto che se rientra in LDA 11, funziona anche LDA 29, che quei diritti li fa decadere in PD-gov dopo 20 anni dalla realizzazione; e no, dopo i 20 anni quei diritti non tornano in capo all'autore-realizzatore (ciò accade solo per le opere di cui parla la seconda parte del comma unico di LDA 29: avesse dovuto valere anche per queste, lo avremmo trovato espresso, ma la legge ha taciuto, quindi non lo ha detto). Dunque, se l'opera rientra in LDA 11, la disciplina congegnata dal comune dura al massimo 20 anni. Ma è molto probabile che debba durare meno, alla LDP speriamo tutti di arrivarci molto prima; nel frattempo, potremmo eventualmente cominciare a verificare caso per caso se per caso le opere di committenza pubblica ex LDA 11 (che comprende le committenze da enti non lucrativi) non siano già esenti da "inutili complicazioni" allo scadere dei 20 anni. -- g · ℵ (msg) 03:36, 16 mar 2016 (CET)[rispondi]

Grazie per la segnalazione. Su Facebook, non ho ancora letto la sentenza ma mi pare che la grande domanda sia: quella clausola di cessione dei diritti è stata dichiarata vessatoria e annullata, e Facebook la toglierà o no? È noto che pubblicare in Facebook immagini cc-by-sa altrui è teoricamente illegale, cosa che è stata un problema per la promozione di WLM finché non si è "deciso" di ignorare bellamente quella clausola legale. Per non parlare poi delle foto scattate in "regime art bonus". Nemo 10:14, 16 mar 2016 (CET)[rispondi]
LOL per il titolo (al leggerlo avevo pensato a tutt'altro, ... frutto d'immaginazione).
Grazie delle due segnalazioni, interessanti. Ma, per volerle riassumerle (per vedere se ho capito bene, non per sminuirle):
Ho guardato soprattutto la prima. Per noi non cambia poi molto (anche se non fosse ritenuto valido il diritto dell'autore, anche solo per i diritti di Facebook noi non potremmo riutilizzare quelle immagini).
Anche per la seconda, la libertà di panorama già non c'era in Italia , cosa cambia? --5.170.12.89 (msg) 18:34, 16 mar 2016 (CET)[rispondi]
eheheh, bisogna pure trovare il modo di richiamare l'attenzione ;-) E poi diciamo che un sovrasenso c'è, c'è un diritto che immaginiamo migliore dell'attuale... ;-)
  1. no, per noi non cambia molto se non forse dover considerare stavolta proprio obbligatorio inserire un autore, anche ignoto (sempre purché sia ragionevole che accettiamo l'opera di ignoto); quello che cambia più rilevantemente è che ora abbiamo un testo che mette ordine nella materia della distinzione fra opera dell'ingegno e foto semplice. Abbiamo ora un riepilogo completo, espresso con relativa semplicità e sintesi, che noi potremmo usare quasi come un manuale. E' nata una fonte :-)
  2. Per la LDP, questo è probabilmente il primo caso concreto di applicazione di questa facoltà, con quantificazione in valori monetari tangibili e con attestazione di proporzioni che sono un primo punto di riferimento per la valutazione degli importi in gioco. Ma è anche un episodio in controtendenza rispetto a ciò che anche per la nostra partecipazione attiva è ormai un trend ben avviato. E poi c'è il fatto delle foto di questi ponti e di cosa dobbiamo farne. Io sopra ho messo il mio umile parere, non so se si capisce ma sto sollecitando i vostri...
Nemo: la clausola di FB è abbastanza chiaramente legittima e valida, solo però finché non si picca di andare a ledere ciò che in Italia è inalienabile e cioè il diritto morale dell'autore. La clausola resta, ciò che fosse in contrasto con la LDA semplicemente non sarebbe efficace e quindi non andrebbe manco letto -- g · ℵ (msg) 02:11, 17 mar 2016 (CET)[rispondi]
La sentenza l'ho letta velocemente, per quanto riguarda facebook ribadisce che quando si pubblicano foto lì si concede una licenza non esclusiva a facebook (un po' come da noi, a parte il fatto che la licenza non esclusiva si concede a chiunque, ed è una licenza diversa), e che l'uso fuori da facebook di chi facebook non riguarda facebook. Molto interessante la parte su come stabilire se una foto è artistica e, cosa che a noi interessa fino a un certo punto, ma che è comunque importante, come dimostrare di essere autore della foto nell'era digitale. Sulla LDP, finalmente abbiamo un esempio concreto per spiegare il problema, e diciamo pure per far capire perché è un problema. Di per sé andrebbe tenuta solo la foto presa dall'autostrada, in cui sullo sfondo si vede, maluccio, il ponte, mentre dovremmo cancellare le foto belle che abbiamo del ponte e dei suoi dettagli. L'importante è, se si cancellano le foto, non farlo in silenzio, ma annunciarlo ai quattro venti. --Cruccone (msg) 13:33, 17 mar 2016 (CET)[rispondi]

882 immagini dai musei del cibo di Parma disponibili (esterna)

Questa è una discussione esterna (Che significa?)
Sintesi: Abbiamo completato il caricamento delle prime 882 foto ad alta risoluzione di cui ringraziare Progetto:GLAM/Musei del cibo della provincia di Parma. Sono già in uso in 60 voci e potete certamente trovarle utili per l'inserimento in una voce a voi vicina.
La discussione prosegue in «commons:Category:Media from Musei del cibo». Segnalazione di Federico Leva (WMIT).

Spostamento di massa delle disamb-sigla (esterna)

Questa è una discussione esterna (Che significa?)
La discussione prosegue in «Discussioni progetto:Coordinamento/Connettività#Spostamento di massa delle disamb-sigla». Segnalazione di Pequod76.