Utente:Elbloggers/Carceri

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Articolazione delle strutture penitenziarie italiane[modifica | modifica wikitesto]

L'amministrazione penitenziaria sul territorio si articola in[1]:

  • Carceri (o istituti penitenziari): la cui tipologia è individuata dagli articoli da 59 a 66 dell'ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975 n. 354: Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
  • Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria: esercitano le competenze in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, area penale esterna e rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale.
  • Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE): già Centri di servizio sociale per adulti dell'amministrazione penitenziaria.

Istituti penitenziari[modifica | modifica wikitesto]

Carcere o istituto penitenziario è il nome generico con il quale si indicano gli istituti di custodia preventiva (o cautelare), quelli per l'esecuzione delle pene e quelli per l'esecuzione delle misure di sicurezza[2].

Istituti di custodia cautelare[modifica | modifica wikitesto]

La separazione dei condannati dagli imputati è considerata una condizione di fondamentale importanza per la salvaguardia della presunzione di non colpevolezza e trova importanti riscontri normativi anche a livello internazionale.

Gli istituti per la custodia cautelare si dividono in:

Case circondariali
alle quali sono assegnati gli imputati a disposizione di qualunque autorità giudiziaria; sono gli istituti più diffusi, presenti praticamente in ogni città sede di Tribunale. Vi sono detenute le persone in attesa di giudizio e quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni)[3][4].
Case mandamentali
alle quali sono assegnati gli imputati "a disposizione del pretore"; sono istituti, ormai quasi tutti dismessi, nei quali sono detenute le persone in attesa di giudizio per reati lievi, oppure condannate a pene fino a un anno[3][4].

La soppressione della figura del pretore operata dalla normativa che ha istituito il giudice unico (d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) ha fatto venir meno la distinzione: entrambe sono destinate alla custodia degli imputati a disposizione dell'autorità giudiziaria e delle persone fermate o arrestate nonché a quella dei detenuti in transito[5].

Istituti per l'esecuzione delle pene detentive[modifica | modifica wikitesto]

Sono istituti per l'esecuzione delle pene[6]:

Case di arresto
per l'espiazione della pena dell'arresto:
Case di reclusione (o case penali)
sono gli istituti adibiti all'espiazione delle pene. In molte case circondariali c'è una "Sezione Penale" e, in alcune case di reclusione, c’è una "Sezione Giudiziaria" destinata alle persone in attesa di giudizio[3][4].

Le case di arresto non sono mai state istituite a causa di difficoltà di carattere organizzativo dovute anche all'esiguo numero di condannati a questa pena.

Possono essere istituite sezioni di case di reclusione presso le case di custodia circondariali.

Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza[modifica | modifica wikitesto]

Ai sensi dell'art. 62 dell'ordinamento penitenziario, sono istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza[7]:

Colonie agricole
alle quali sono assegnate le persone dichiarate "delinquenti abituali, professionali o per tendenza", una volta che abbiano scontato la pena alla reclusione. Il regime, in questi istituti, è di normale detenzione.
Case di lavoro
alle quali sono assegnate le persone dichiarate "delinquenti abituali, professionali o per tendenza", una volta che abbiano scontato la pena alla reclusione. Il regime, in questi istituti, è di normale detenzione.
Case di cura e custodia
vi sono "ricoverati" (una volta scontata la condanna), per un periodo minimo di un anno, i condannati che hanno usufruito di una diminuzione della pena a causa di una parziale infermità mentale.
Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)
in questi istituti si trovano sia internati sia detenuti inviati in "osservazione" per motivi psichiatrici. Spesso le condizioni di vita sono peggiori di quelle della "normale" detenzione.

Centri di osservazione[modifica | modifica wikitesto]

I centri di osservazione furono creati nel 1961 con una circolare ministeriale che prevedeva l'avvio della sperimentazione dell'osservazione scientifica della personalità dei detenuti, finalizzata ad un effettivo recupero sociale dei condannati.

Tale sperimentazione fu avviata solo nel carcere di Rebibbia, a Roma, dove però il reparto fu adibito successivamente ad altre funzioni[8].

Altre carceri[modifica | modifica wikitesto]

Carcere "speciale" (o "supercarcere")
Con questo nome furono chiamati gli istituti costruiti all'epoca del terrorismo e poi destinati anche ai detenuti della criminalità organizzata di tipo mafioso. Oggi non esistono più carceri interamente riservate a questi detenuti, anche perché negli ultimi anni è aumentata di molto la presenza di condannati per reati di microcriminalità e tutti gli spazi disponibili sono stati occupati. Le vere "supercarceri", pertanto, non esistono più[3][4].
Istituto Penale Minorile
sono istituti adibiti alla detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni), sia in custodia cautelare, sia condannati alla pena della reclusione[3][4].

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Strutture penitenziarie sul territorio, su giustizia.it, Ministero della Giustizia. URL consultato il 14-09-2010.
  2. ^ Istituti penitenziari (ai sensi dell'art. 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"), su giustizia.it, Ministero della Giustizia. URL consultato il 14-09-2010.
  3. ^ a b c d e I molti nomi delle "carceri", su ristretti.it. URL consultato il 14-09-2010.
  4. ^ a b c d e Nomi delle "carceri" e sigle utili (PDF), su agesol.it, agesol Agenzia di solidarietà ONLUS. URL consultato il 14-09-2010.
  5. ^ Istituti di custodia cautelare, su giustizia.it, Ministero della Giustizia. URL consultato il 14-09-2010.
  6. ^ Istituti per l'esecuzione delle pene detentive, su giustizia.it, Ministero della Giustizia. URL consultato il 14-09-2010.
  7. ^ Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza, su giustizia.it, Ministero della Giustizia. URL consultato il 14-09-2010.
  8. ^ Centri di osservazione, su giustizia.it, Ministero della Giustizia. URL consultato il 14-09-2010.

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]