Leges

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Provvedimenti propri del diritto romano la cui sorgente è una fonte autoritativa ed autoritaria.

Il termine viene introdotto per indicare i provvedimenti emanati dalla massima autorità romana dal I secolo d.C. al IV d.C., nella fattispecie l'imperatore. Successivamente designò la produzione legislativa dei vari re dei regni romano barbarici costituitisi dopo la caduta dell'Impero Romano nel 476 d.C.

Edicta e Rescripta

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Le leges possono, a loro volta, essere suddivise in due documenti giuridici diversi:

  • Edicta: Provvedimenti di carattere generale che riguardano principalmente il diritto pubblico. Questo sarà lo strumento giuridico più usato dai re dei regni romano germanici per produrre e ratificare il loro diritto consuetudinario.
  • Rescripta: Risposte su determinate questioni di diritto privato che l'imperatore o il re promulgano di loro iniziativa. I Rescripta andavano a regolare anche situazioni di contenzioso nel settore più propriamente privato.

Iura e leges non sono la stessa cosa. Per iura si intendono i principi giuridici tratti dalla dottrina dei giuristi romani d'età classica. Per leges, invece, bisogna riferirsi al diritto emanato direttamente dall'autorità suprema.

Manlio Bellomo, "Società e diritto nell'Italia medievale e moderna", ISBN 88-7831-131-6, Roma, luglio 2002, IL CIGNO G.G. EDIZIONI