Amministrazione giudiziaria italiana

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L'amministrazione giudiziaria italiana, indica il complesso degli organi che esercitano la funzione della giurisdizione in Italia.

Nel corso di un procedimento penale, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico ministero che conduce le indagini, può disporre, a titolo cautelare, il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 e segg. Cod.Proc. Pen.[1], di patrimoni, aziende, titoli, conti correnti, beni mobili ed immobili di cui è consentita anche la confisca.

In tale ipotesi, al fine di assicurare la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei beni, il Giudice che ha disposto il sequestro, nelle more dello svolgimento delle occorrenti indagini e dell'istruzione del processo, allorquando sia sequestrata una o più aziende cui assicurare la continuità del ciclo produttivo ed i livelli occupazionali, procede alla nomina di un Amministratore di riconosciute esperienza e professionalità, ai sensi dell'art. 12 sexies, I, III e IV comma bis, DL 306/1992, convertito con modificazioni in legge 356/92. Tale disposizione normativa che regola i poteri e le facoltà concesse all'Amministratore Giudiziario è definita “norma di collegamento”, atteso che richiama il disposto normativo di cui agli artt. 1 e segg. della legge fondamentale (Rognoni-La Torre) 575/65 e successive modificazione e integrazioni, (d.lgs. 159/2011); in particolare delle disposizioni che interessano la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati (titolo III d.lgs. 159/2011)

Incombenze dell'amministratore giudiziario

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L'Amministratore giudiziario opera in stretto rapporto con il giudice, definito Giudice delegato alla misura applicata, il quale autorizza, tra gli altri, di volta in volta ed a seguito delle relazioni/Istanze scritte dall'Amministratore giudiziario, il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

L'Amministratore giudiziario, nello svolgimento del suo incarico, è altresì obbligato al deposito di relazioni e di rendiconti periodici relativi all'attività svolta e, all'atto della definizione del procedimento, alla redazione del rendiconto finale nonché – in ragione degli esiti del detto procedimento - alla restituzione dei beni all'avente diritto o, nell'ipotesi in cui venga disposta la confisca, alla consegna all'Erario; in tale ipotesi può assumere l'incarico di Coadiutore dell'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

Riferimenti normativi

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Note D.lgs. 159/2011.

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  1. ^ e seguenti, secondo il Codice di Procedura Penale.
  • Siracusano et al., Diritto processuale penale, Torino, Giuffrè editore, 1996. ISBN 88-14-05694-3.

Voci correlate

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Controllo di autoritàThesaurus BNCF 28465