Turbativa violenta del possesso di cose immobili

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Delitto di
Turbativa violenta del possesso di cose immobili
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XIII, Capo I
Disposizioniart. 634
Competenzatribunale monocratico;
Procedibilitàd'ufficio
Arrestonon consentito
Fermonon consentito
Penareclusione fino a 2 anni e multa da 103 a 309 euro

La turbativa del possesso (più precisamente turbativa violenta del possesso di cose immobili) è il reato previsto dall'art. 634 del codice penale italiano, per il quale chi turba con violenza o minaccia l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni, oltre al pagamento di una multa.

Il fatto commesso da più di dieci persone è considerato compiuto con violenza o minaccia.

La Corte di cassazione[1] ha riconosciuto rientrare nella previsione della norma anche situazioni possessorie riferibili alle servitù[2].

In mancanza della violenza o della minaccia, può sussistere il reato di cui all'art. 633 C.P. invasione di terreni o edifici.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Sez. II, sent. n. 2308 dell'8 marzo 1997.
  2. ^ apparenti o non apparenti
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