Riffa (ordinamento penale italiano)
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Contravvenzione di Riffa | |
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Fonte | Legge 2 agosto 1982, n. 528 |
Disposizioni | art. 18 |
Pena | ammenda da 51 a 516 euro |
Per riffa si intende il reato previsto dall'art. 18 legge italiana sul lotto pubblico (L. 2 agosto 1982, n. 528).
Consiste nell'offrire premi al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri o con il riferimento alle estrazioni del lotto pubblico.[1]
Il colpevole è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro. La pena è raddoppiata, in caso di valore rilevante o se l'offerta è clandestina.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Riffa, in la Repubblica - Dizionario di italiano dalla A alla Z, Hoepli, 2011. URL consultato il 2 dicembre 2013.