Tipologia degli atti del presidente della Repubblica Italiana
La dottrina giuridica[1] distingue gli atti del Presidente della Repubblica Italiana secondo i tipi dell'atto presidenziale e dell'atto governativo, con alcune distinzioni formali e sostanziali.
Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali
[modifica | modifica wikitesto]Si tratta di quegli atti ritenuti normalmente di prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica. Può essere presente la controfirma di un membro del governo (generalmente il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro competente).
Sono esempi di questo tipo, tra gli altri, la concessione della grazia, l'eventuale rinvio alle Camere delle leggi dopo la prima approvazione, i messaggi al Parlamento, la nomina dei senatori a vita e dei giudici della Corte costituzionale.
Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi
[modifica | modifica wikitesto]Sono atti formalmente emanati dal Presidente, la cui potestà ricade, però, sostanzialmente sul governo.
Ne è un esempio il decreto di emanazione che fissa la data di svolgimento del referendum abrogativo in quanto, anche se emanato dal Presidente, fissa un giorno (tra il 15 aprile e il 15 giugno) comunque deliberato dal Consiglio dei Ministri.
Su questi atti il Presidente della Repubblica esercita un controllo di legittimità. Questo controllo di legittimità autorizza il Presidente a non firmare l'atto e a chiederne il riesame al Governo.
Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi
[modifica | modifica wikitesto]Si tratta di atti in cui concorrono le volontà di Presidente della Repubblica e Governo o Parlamento.
Lo sono, ad esempio, lo scioglimento delle Camere e la nomina del nuovo Presidente del Consiglio.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ De Marco, Bilancia, L'Ordinamento della Repubblica, Milano, CEDAM, 2015.