Utile per inutile non vitiatur

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Utile per inutile non vitiatur è un brocardo latino la cui traduzione è: "Un atto valido non è viziato da una clausola invalida" o, più letteralmente, "L'utile non è inficiato dall'inutile".

Giuridicamente, esso esprime il principio per cui l'aspetto principale e positivo (utile) non può essere invalidato o compromesso (non vitiatur) da un elemento secondario e negativo (per inutile). Così, la nullità di una parte non sostanziale di una procedura, atto o contratto non comporta automaticamente la nullità dell'intero procedimento, atto o contratto. Un vizio di forma, ad esempio, non pregiudica la validità di un intero atto. Allo stesso modo, gli articoli 1419, 1420 e 1446 del Codice civile italiano si rifanno a tale principio (in questo caso, detto "di conservazione del contratto") quando evidenziano che, per poter annullare un intero contratto, la parte/clausola nulla deve essere «essenziale», tale cioè «che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte».[1]

L'espressione viene comunque utilizzata anche al di fuori dell'ambito giuridico con un significato più ampio e generico per indicare che quanto c'è di globalmente positivo in una persona, gruppo, cosa o episodio, non può essere cancellato da suoi aspetti negativi marginali.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Fra i tanti, si possono vedere l'articolo "Contratti: quando è applicabile il principio utile per inutile non vitiatur?", sul sito giuridico di Il Sole 24 Ore, Diritto 24[collegamento interrotto]; o la voce "Utile per inutile non vitiatur", in Paride Bertozzi, Dizionario dei brocardi e dei latinismi giuridici, Milano, Ipsoa - Wolters Kluwer, 2009, p. 191. ISBN 978-88-217-2948-5. Consultabile anche su Google libri.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]