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Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

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Il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, comunemente testo unico bancario, in acronimo TUB), è un atto normativo della Repubblica Italiana.[1]

Esso sostituì tutta la legislazione bancaria italiana precedente, essenzialmente contenuta nel regio decreto legge 6 novembre 1926 n. 1830 - convertito in legge 23 giugno 1927, n. 1108 - e nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 - convertito dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 - e disciplinò l'attività delle banche, del credito e della vigilanza su di esse.[2][3][4] Entrò in vigore il 1º gennaio del 1994.

Il testo si articola in nove titoli per un totale di 162 articoli:[5]

  • Definizione - (art. 1)
  • Titolo I - Autorità creditizie (artt. 2-9)
  • Titolo II - Banche (artt. 10-50)
    • Capo I - Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
    • Capo II - Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi
    • Capo III - Partecipazioni nelle banche
    • Capo IV - Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali
    • Capo V - Banche cooperative
    • Capo VI - Norme relative a particolari operazioni di credito
    • Capo VII - Assegni circolari e decreto ingiuntivo
  • Titolo III - Vigilanza (artt. 51-69.3)
    • Capo I - Vigilanza sulle banche
    • Capo II - Vigilanza su base consolidata
  • Titolo IV - Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa (artt. 69 bis-105 ter)
    • Capo 01.I - Piani di risanamento
    • Capo 02.I - Sostegno finanziario di gruppo
    • Capo I - Banche
    • Capo II - Gruppo bancario
  • Titolo V - Soggetti operanti nel settore finanziario (artt. 106-114.14)
    • Capo I - Concessione di finanziamenti e soggetti operanti nel settore finanziario
    • Capo II - Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza
  • Titolo V bis - Moneta elettronica e istituti di moneta elettronica (artt. 114 bis-114 quinquies 4)
  • Titolo V ter - Istituti di pagamento (artt. 114 sexies-114 octiesdecies)
  • Titolo VI - Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti (artt. 115-128 ter)
    • Capo I - Operazioni e servizi bancari e finanziari
    • Capo I bis - Credito immobiliare ai consumatori
    • Capo II - Credito ai consumatori
    • Capo II bis - Servizi di pagamento
    • Capo II ter - Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento
    • Capo III - Regole generali e controlli
  • Titolo VI bis - Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (artt. 128 quater-128 quaterdecies)
  • Titolo VII - Altri controlli (art. 129)
  • Titolo VIII - Sanzioni (artt. 130-145 quater)
    • Capo I - Abusivismo bancario e finanziario
    • Capo II - Attività di vigilanza [ABROGATO]
    • Capo III - Banche e gruppi bancari
    • Capo IV - Partecipazione al capitale
    • Capo IV bis - Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
    • Capo V - Altre sanzioni
    • Capo VI - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
  • Titolo IX - Disposizioni transitorie e finali (artt. 146-162)

Descrizione generale

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Il testo unico disciplina nello specifico l'attività bancaria, la concessione dei finanziamenti da parte delle imprese non bancarie, i servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica. Le attività sono "riservate" a soggetti specifici che includono: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL). In via generale si limita a definire il quadro normativo senza fornire disposizioni dettagliate, che invece sono lasciate alla normativa normativa secondaria da parte delle autorità creditizie definite nella normativa primaria.

Per ciascun soggetto, il testo unico definisce le attività soggette a riserva, i requisiti per l'autorizzazione, per la partecipazione al capitale e degli esponenti aziendali. Sono altresì definiti i poteri della vigilanza e disposizioni specifiche per la tutela della trasparenza contrattuale con clientela (in modo similare al TUIF nell'ambito dei servizi di investimento). Come avviene per le imprese di investimento, il testo unico disciplina poi le specifiche procedure fallimentari e di intervento nell'ambito della crisi - e della relativa risoluzione - delle banche e degli altri soggetti disciplinati dalla normativa.

Autorità creditizie

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L'assetto delle autorità competenti disciplinata dal testo è articolata nelle seguenti entità[6]:

Forma giuridica e attività consentite

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Secondo il testo unico, le banche possono costituirsi solo come società di diritto privato, specificatamente in società per azioni o società cooperativa, in tale ultimo caso solamente come banche popolari o banche di credito cooperativo,[7] ed hanno poteri più ampi di azione e di creazione di nuovi mercati, anche esteri. Una delle novità del TUB, rispetto alla precedente disciplina, è l'introduzione del concetto di banca universale dotata di natura imprenditoriale e che può esercitare congiuntamente la raccolta del risparmio presso il pubblico dei creditori e, allo stesso tempo, l'esercizio del credito a medio e lungo termine, attività di intermediazione finanziaria, così come la previsione di standard affidabili per la determinazione di criteri e valori di stima e valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca, anche quando essa sia condotta da soggetti terzi.[8]

All'articolo 10 chiarisce l'oggetto dell'attività bancaria, affermandone il carattere di impresa,[9](e non più di ente emanazione dello Stato o sotto lo stretto controllo di quest'ultimo), consistente nella raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito, abolendo contestualmente la categoria degli istituti di credito a medio e lungo termine e quella delle banche di interesse nazionale.

Strumenti di tutela dei depositi bancari

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La legge italiana non sembra fornire particolari disposizioni sulla forma giuridica dei sistemi di garanzia, ma si concentra piuttosto sulla definizione degli obblighi di quest'ultima e sulla sua dotazione finanziaria. In particolare, l'art. 96.1 fornisce alcuni dettagli sulle caratteristiche dei sistemi di garanzia; questi hanno natura privata[10] e una "dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività", e lo stesso articolo specifica la dotazione minima e i casi in cui è possibile derogare. Inoltre, "la dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo istituito presso lo stesso sistema di garanzia. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dalla Sezione IV del TUB il sistema di garanzia risponde esclusivamente con la dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dalla Sezione IV, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del sistema di garanzia o nell'interesse di quest'ultimo, né quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso sistema di garanzia".[11]

I sistemi di garanzia previsti tutelano i depositanti:[12]

  • delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie;
  • delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti;
  • delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti.

La stessa norma stabilisce poi quali sono i crediti ammissibili al rimborso, mentre l'art. 96.2, tra le altre cose, dispone, ai commi 5 e 6, che "i sistemi di garanzia assicurano di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e possono ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori". Inoltre, "la dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione".[13]

La disciplina definisce tre tipologie di vigilanza:[14]:

  • informativa: detta anche vigilanza "cartolare", si avvale del continuo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza e soggetto vigilato, al fine di monitorarne la condotta;
  • ispettiva: si tratta di ispezioni in loco, per verificare la reale condotta del soggetto vigilato, onde evidenziarne carenze sul piano operativo, irregolarità normative e accertarne la situazione economico-finanziaria;
  • prudenziale: consiste nella verifica della consistenza dei fondi propri dell'ente monitorando la compatibilità di questi ultimi alle disposizioni regolamentari sul capitale.
  1. DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385, su Normattiva. URL consultato il 7 marzo 2025.
  2. REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1926, n. 1830, su Normattiva. URL consultato il 10 ottobre 2025.
  3. REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936, n. 375, su Normattiva. URL consultato il 10 ottobre 2025. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 63 del 16 marzo 1936.
  4. LEGGE 7 marzo 1938, n. 141 (Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), su Normattiva. URL consultato il 10 ottobre 2025.
  5. Testo unico bancario, su brocardi.it.
  6. D.lgs 1º settembre 1993, n.385, Titolo I "Autorità creditizie" (art 2-9), su brocardi.it.
  7. Art. 28 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385., su brocardi.it.
  8. Art. 120 duodeciesd.lgs. 1 settembre 1993, n. 385., su brocardi.it.
  9. Art. 10 d.lgs 1º settembre 1993, n. 385, su brocardi.it.
  10. Articolo 96 Testo unico bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) "Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia", su brocardi.it.
  11. Articolo 96.1 Testo unico bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) "Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia", su brocardi.it.
  12. Articolo 96 bis Testo unico bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) "Interventi", su brocardi.it.
  13. Articolo 96.2 Testo unico bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) "Finanziamento dei sistemi di garanzia e investimento delle risorse", su brocardi.it.
  14. D.lgs. 1º settembre 1993, n. 385, Titolo III "Vigilanza" (artt. 51-69.3), su brocardi.it.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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