Segreto di Stato: differenze tra le versioni

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==== Alcune controverse apposizioni del segreto di Stato ====
==== Alcune controverse apposizioni del segreto di Stato ====
Secondo l'ex Presidente della Repubblica [[Francesco Cossiga]], in Italia «non esistono segreti di Stato che non siano già noti».Riferendosi al campo militare,«secondo una vecchia tradizione, se si vuole tutelare una notizia, l'autorità ha un solo sistema: non lasciare nulla per iscritto e mentire oralmente».<ref>http://archivio.notizie.tiscali.it/articoli/politica/08/22/cossiga_atomica_in_italia_123.html</ref>
Secondo l'ex Presidente della Repubblica [[Francesco Cossiga]], in Italia «non esistono segreti di Stato che non siano già noti» e «secondo una vecchia tradizione, se si vuole tutelare una notizia, l'autorità ha un solo sistema: non lasciare nulla per iscritto e mentire oralmente».<ref>http://archivio.notizie.tiscali.it/articoli/politica/08/22/cossiga_atomica_in_italia_123.html</ref>


Una lista non esaustiva dell'apposizione del segreto di Stato in Italia che ha generato controversie:
Una lista non esaustiva dell'apposizione del segreto di Stato in Italia che ha generato controversie:

Versione delle 11:47, 9 feb 2018

Disambiguazione – "Segreti di Stato" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Segreto di Stato (disambigua).

Il segreto di Stato è un vincolo giuridico che determina l'esclusione di una determinata notizia dalla divulgazione al di fuori dell'ambito dei soggetti autorizzati, ponendo delle sanzioni nei confronti di chi violi tale obbligo.

Tale tipologia di segreto è solitamente giustificata dalla necessità di tutelare la sicurezza nazionale e la pubblica incolumità.

Caratteristiche

La legislazione in materia, negli stati moderni e contemporanei, generalmente prevede diritti garantiti dalle Costituzioni: libertà di informazione e diritto alla sicurezza, e in casi specifici, diritto di difesa e diritto alla privacy (inviolabilità del domicilio e segretezza delle comunicazioni), che potrebbero subire deroghe con l'apposizione del segreto.

La possibilità di apporre il segreto di Stato è generalmente riservata al potere esecutivo[1], mentre per quanto riguarda le responsabilità e i poteri di controllo del Parlamento e dell'autorità giudiziaria, si registra una notevole varietà nella normativa dei vari ordinamenti giuridici nazionali. Profonde differenze si riscontrano anche in riferimento al diverso trattamento sanzionatorio riservato a coloro che violino la disciplina posta a salvaguardia del segreto di Stato, anche in riferimento ai delicati problemi che tale istituto pone rispetto al principio della libertà di informazione.

Il segreto di Stato può riguardare fatti di natura militare (segreto militare) o politica. Secondo alcuni critici la segretezza dei documenti può ledere il diritto di cronaca dei giornalisti e il diritto d'informazione dei cittadini, così come le sanzioni per chi entra in possesso di taluni documenti e li pubblica, possono tradursi in una forma di censura che potrebbe ledere la libertà di stampa.[2][3][4][5][6]

Per contro, i sostenitori della necessità di non divulgare notizie coperte da segreto di Stato argomentano che in certi casi pubblicare alcune informazioni potrebbe causare danni di portata ben più vasta rispetto all'occultamento stesso, e che quindi il segreto di Stato sia una pratica da usare con parsimonia, ma talvolta necessaria.[2][3]

Nel mondo

Italia

La disciplina dei segreti politici e militari era già contenuta nei cosiddetti codici Rocco (codice penale e codice di procedura penale) del 1930.

Il codice penale del 1930 permane ad oggi in vigore. In esso le disposizioni finalizzate alla tutela dei segreti sono costituite dai seguenti articoli: 255 (Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato), 256 (Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato), 257 (Spionaggio politico o militare), 258 (spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione), 259 (Agevolazione colposa), 260 (Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio), 261 (Rivelazione di segreti di Stato), 262 (Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione), 263 (Utilizzazione dei segreti di Stato). Anche il codice penale militare di pace (Capo II, Titolo I, Libro Secondo) e il codice penale militare di guerra (Capi II e III, Titolo II, Libro Terzo), entrambi promulgati nel 1941, contengono disposizioni a tutela dei segreti militari.

Assai fumosa risultava la definizione delle informazioni protette. Indicativo in tal senso è il tenore letterale dell'articolo 256 c.p. in cui si parla di “notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete”.

Un sì generico potere di segretazione, appannaggio del Governo, sarebbe stato poi ritenuto incompatibile con la sopravvenuta Costituzione repubblicana, tanto dalla dottrina maggioritaria quanto dalla giurisprudenza costituzionale. Saranno le successive leggi specificamente dedicate alla disciplina del segreto di Stato, prima la legge n. 801 del 1977 e poi la legge 3 agosto 2007, n. 124, a fornire una nuova perimetrazione degli atti e dei fatti suscettibili di essere coperti dal vincolo di segretezza ed alla luce di tali disposizioni è necessario leggere oggi anche le norme contenute nel codice penale.

Le citate leggi, peraltro, interverranno anche sulla originaria disciplina processuale a tutela del segreto di Stato, novellando prima il codice di procedura penale del 1930 e poi quello del 1988. =true</ref>

La legge 801/1977

Viene formalmente introdotto dalla legge 24 ottobre 1977 n. 801 "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato".[7]

Inoltre due decreti ministeriali, il DM 1406/1995 n. 519 per la difesa e il DPCM 1003/1999 n. 294 per i servizi segreti italiani, regolamentano ulteriormente l'argomento.

La legge 124/2007 e il DPCM 8 aprile 2008

Lo stesso argomento in dettaglio: Riforma dell'intelligence italiana del 2007.

La legge n. 124 del 2007 disciplina due tipologie di vincoli di segretezza. Da un lato il sistema amministrativo delle classifiche di segretezza (art. 42), dall'altro la disciplina del segreto di Stato (artt. 39, 40, 41).

Per quanto riguarda il segreto di Stato, unico soggetto titolare del potere di apposizione è il Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 1). L'art. 39, comma 1, statuisce che «sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi». Il comma 3 del medesimo articolo precisa che ad essere coperti dal segreto sono «le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1».

Al Presidente del Consiglio è attribuito il potere di emanare un regolamento attuativo con il quale disciplinare i criteri per l'individuazione delle informazioni e delle cose da secretare. Tale regolamento è attualmente contenuto nel DPCM 8 aprile 2008, il quale, tuttavia, presenta disposizioni di dubbia legittimità dal momento che amplia l'ambito oggettivo di operatività del segreto di Stato anche ad elementi non previsti dalla legge; ci si riferisce, in particolare, al generico richiamo alla «tutela di interessi economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, sanitari e ambientali», contenuto nel n. 1 dell'allegato al decreto. Il medesimo DPCM 8 aprile 2008 annovera tra le materie esemplificativamente elencate come quelle cui afferiscono gli elementi potenzialmente oggetto di secretazione, «la cooperazione in ambito internazionale ai fini di sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo, della criminalità organizzata e dello spionaggio», così come «le relazioni con Organi informativi di altri Stati». Deve, tuttavia, osservarsi che l'attuale condizione di segretezza in cui permangono numerosi trattati e accordi internazionali stipulati dallo Stato italiano, risulta incompatibile con la disciplina costituzionale e, in particolare, con gli articoli 80 e 87 della Costituzione, che prevedono la ratifica del Capo dello Stato, previa autorizzazione del Parlamento con legge, di diverse tipologie di trattati, tra i quali quelli di natura politica e quelli che comportano modificazioni di leggi. Emblematico è il caso delle basi e installazioni militari NATO e USA presenti in Italia, la cui disciplina è contenuta in accordi e memorandum in gran parte mantenuti riservati.

Con riferimento ai limiti materiali alla segretazione, la legge prevede che mai possano essere oggetto del segreto notizie, documenti o cose, relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale, o a fatti costituenti i delitti di strage, associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso, ad esclusione dei nomi degli informatori della polizia e dei servizi di sicurezza; è inoltre vietato coprire con il segreto condotte di appartenenti ai servizi di sicurezza poste in essere in violazione della disciplina della speciale causa di giustificazione approntata dalla stessa legge n. 124 del 2007 per il personale dei servizi.

Il Presidente del Consiglio ha il dovere di rimuovere il vincolo di segretezza quando vengono meno le esigenze che ne avevano giustificato l'apposizione; qualora la sussistenza del segreto incida su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti (art. 39, comma 10). L'estensione temporale della secretazione non può superare i quindici anni calcolati dal momento dell'apposizione del segreto, tuttavia il Presidente del Consiglio può disporre una o più proroghe. In nessun caso può essere superata la durata massima di trenta anni.

Diversi poteri di controllo sono riservati dalla legge al COPASIR, sebbene l'efficacia di essi non sembra sufficiente ad evitare abusi del Presidente del Consiglio. L'art. 31, comma 9, ad esempio, prevede che il segreto non possa essere opposto nell'ambito di indagini volte a verificare la rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla legge; tali indagini, tuttavia, possono essere avviate solamente con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'organismo.

La disciplina del segreto di Stato quale limite probatorio in sede processuale è contenuta, soprattutto, negli artt. 202, 204, 256, 256 bis, 256 ter, 270 bis, c.p.p., 66 disp. att. c.p.p. e 41, l. n. 124 del 2007. Si tratta di norme che presentano non pochi profili di ambiguità e che, comunque, riconoscono un notevole potere al Presidente del Consiglio di interferire con l'attività dell'autorità giudiziaria. L'art. 256 bis, comma 3, c.p.p., ad esempio, sembra vietare le perquisizioni all'interno di uffici nella disponibilità dei servizi di sicurezza, ciò che appare di dubbia legittimità costituzionale.

In caso di contrasto tra Presidente del Consiglio e autorità giudiziaria circa la legittimità del segreto, il conflitto è risolto dalla Corte costituzionale, alla quale il segreto stesso non può in alcun caso essere opposto (la Corte, pertanto, è tenuta ad adottare le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento).

La giurisprudenza della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, con sentenza dell'11 marzo 2009 n. 106, si è pronunciata escludendo il sindacato giurisdizionale sull'individuazione delle notizie che possano costituire segreto di Stato. La pronunzia è stata definita "scandalosa" da molti costituzionalisti.[8]

Secondo la Corte, "l'individuazione degli atti, dei fatti, delle notizie che possono compromettere la sicurezza dello Stato e che devono rimanere segreti" costituisce il risultato di una valutazione "ampiamente discrezionale". Deve pertanto escludersi ogni sindacato giurisdizionale, in quanto "è inibito al potere giurisdizionale di sostituirsi al potere esecutivo e alla pubblica amministrazione, e di operare il sindacato di merito sui loro atti". L'esercizio del potere di secretazione sarebbe quindi assoggettato al solo Parlamento, "sede normale di controllo nel merito delle più alte e più gravi decisioni dell'esecutivo", attraverso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir, già Copaco).[8]

Con la stessa pronuncia, la Corte ha esteso anche agli agenti indagati quanto previsto dall'art. 41 della legge 124/2007, ossia che "ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti da segreto di Stato". Questa pronuncia ha evitato a Marco Mancini il giudizio, in riferimento allo scandalo Telecom-Sismi[9]

La citata pronuncia è stata particolarmente criticata proprio perché, a seguito della riforma del 2007, si era ritenuto che fosse compito della Corte costituzionale sindacare la legittimità, non solo formale, degli atti di apposizione e opposizione del segreto di Stato. In particolare, è opinione diffusa quella secondo cui la Corte debba operare un controllo al fine di valutare il rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza degli atti di apposizione e opposizione, al fine di accertare eventuali vizi di sviamento o eccesso di potere.

Tale orientamento giurisprudenziale, tuttavia, è stato ribadito anche nelle sentenze n. 40 del 2012 e n. 24 del 2014. L'eccessivo self-restraint adottato dalla Corte finisce per mettere in crisi il complessivo assetto dell'istituto, lasciando campo libero ad arbitrii e abusi del Presidente del Consiglio. Inoltre, nella misura in cui rende possibile, per l'Esecutivo, ostacolare l'accertamento di reati contro i diritti umani, non garantisce il rispetto degli impegni sovranazionali assunti dall'Italia in materia, a partire dall'osservanza delle norme della CEDU.

Alcune controverse apposizioni del segreto di Stato

Secondo l'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, in Italia «non esistono segreti di Stato che non siano già noti» e «secondo una vecchia tradizione, se si vuole tutelare una notizia, l'autorità ha un solo sistema: non lasciare nulla per iscritto e mentire oralmente».[10]

Una lista non esaustiva dell'apposizione del segreto di Stato in Italia che ha generato controversie:

Governo Prodi I
  • In seguito alle dichiarazioni del pentito Carmine Schiavone sui rifiuti nucleari e tossici verbalizzate nel 1993, il governo pose nel 1997 il segreto di Stato, tolto dopo 16 anni solo nel novembre del 2013.[13]
Governo Berlusconi III
  • L'allora Presidente del Consiglio Berlusconi ha apposto il segreto di Stato sui lavori di ristrutturazione della propria villa privata in Sardegna (villa Certosa)[14].
Governo Prodi II
Governo Berlusconi IV
  • Caso Abu Omar: Nel 2008 il governo Berlusconi IV ha confermato il segreto di stato opposto alle indagini sulla collaborazione dei servizi segreti italiani all'extraordinary rendition compiuta in Italia da agenti della CIA nei confronti di Abu Omar. Marco Mancini è stato quindi prosciolto per improcedibilità.[9]
  • L'archivio segreto di Via Nazionale: Nel 2009 è stato opposto il segreto di Stato alle indagini sull'archivio di dossier raccolto dal direttore del Sismi Niccolò Pollari in un "ufficio riservato" di via Nazionale a Roma, spiando a partire dal 2001, intensamente fino al 2003 e poi saltuariamente fino al 2006, quattro procure della Repubblica (Milano, Torino, Roma e Palermo), 203 giudici di 12 paesi europei (di cui 47 italiani), giornalisti e politici dell'opposizione di centrosinistra, sorvegliandone le iniziative, intimidendoli con operazioni di disinformazione, fino a screditarli con manovre "anche traumatiche", secondo la definizione dei giudici inquirenti.[8]
  • Scandalo Telecom-Sismi: Il 22 dicembre 2009, anche a seguito della sentenza 124/2009 della Corte Costituzionale, il governo ha posto il segreto di stato sulle indagini sui dossier illegali di Telecom, per i quali era indagato l'ex numero due del Sismi, Marco Mancini[9]. Secondo il governo[15], le richieste a Marco Mancini si riferirebbero ad "argomenti riguardanti rapporti tra servizi di informazioni italiani e stranieri; assetti organizzativi del Sismi e qualifiche e incarichi ricoperti dai suoi dirigenti; rapporti di dipendenti del Sismi con soggetti esterni al servizio stesso; ordini e direttive interni riguardanti rapporti con soggetti esterni; profili attinenti a modalità e ad obiettivi operativi; contenuto dei rapporti con informatori e criteri di gestione degli stessi", ossia le "relazioni internazionali tra servizi di informazione e gli interna corporis degli organismi informativi", il disvelamento delle quali "potrebbe da un lato minare la credibilità degli organismi informativi nei rapporti con le strutture collegate, dall'altro pregiudicarne la capacità ed efficienza operativa con grave nocumento per gli interessi dello Stato". L'apposizione del segreto di stato potrebbe portare velocemente al proscioglimento di Mancini per improcedibilità, come avvenuto nel caso Abu Omar[9]
  • L'arsenale della Maddalena: Nel 1994, durante la guerra dei Balcani, una nave carica di armi partita dall'ex Unione Sovietica con destinazione i Balcani, fu intercettata nel Canale d'Otranto e venne sequestrato il carico. Il tribunale di Torino ne aveva ordinato la distruzione. L'arsenale sequestrato nell'Adriatico, formato da 400 missili Fagot con 50 postazioni di tiro, 30 000 fucili d'assaltoAK-47, 5 000 razzi katiuscia, 11 000 razzi anticarro, 32 milioni di cartucce per i fucili; era custodito nell'isola di Santo Stefano. Contenuti in casse, accatastate su più file, inventariate in un lungo elenco, l'originale al tribunale di Torino, le copie presso i comandi militari. Nel mese di maggio 2011 missili, razzi e kalashnikov sono stati portati via dal bunker, consegnati dalla Marina all'Esercito, sbarcati nel Lazio, e non se ne ha più notizia.[1]

L'utilizzo estensivo del segreto di Stato durante il governo Berlusconi IV ha sollevato alcune critiche. Secondo Felice Casson (deputato PD), "è invalso un uso esagerato e non corretto dell'apposizione del segreto di Stato", e si dimenticherebbero "gli interessi costituzionalmente protetti in gioco: l'accertamento della verità su fatti gravissimi e l'esercizio della giurisdizione". "Il messaggio che passa è che i servizi segreti possono fare quello che vogliono, tanto poi possono appellarsi al segreto e tutto finisce lì".[16]

Governo Monti e Governo Letta

Non risultano attività in merito al segreto di stato in queste legislature-

Governo Renzi

Note

  1. ^ Nel senso della necessaria inerenza del segreto alla politica, di cui l’uomo, animale politico, deve accettare le leggi essenziali, v. Gianfranco Miglio, Il segreto politico, in AA.VV., Il segreto nella realtà giuridica italiana, Atti del convegno nazionale tenuto a Roma il 26-28 ottobre 1981, Padova 1981, 167 ss., 172. Contra, Norberto Bobbio, La democrazia e il potere invisibile, ora in Id., Il futuro della democrazia (1984), Torino 2012, 85 ss.
  2. ^ a b New York Times Co. v. United States, 403 U.S. 713, 714 (1971). La sentenza, relativa al caso Watergate, è giudicata unanimemente una pietra miliare della libertà di stampa, diceva:
    (EN)

    «In the First Amendment the Founding Fathers gave the free press the protection it must have to fulfill its essential role in our democracy. The press was to serve the governed, not the governors. The Government's power to censor the press was abolished so that the press would remain forever free to censure the Government. The press was protected so that it could bare the secrets of government and inform the people. Only a free and unrestrained press can effectively expose deception in government.»

    (IT)

    «Nel primo emendamento i padri fondatori hanno dato alla libera stampa la protezione che essa deve avere per realizzare il suo essenziale ruolo nella nostra democrazia. La stampa doveva servire i governati, non i governanti. Il potere del Governo di censurare la stampa fu abolito affinché la stampa rimanesse per sempre libera di censurare il Governo. La stampa fu protetta affinché potesse rivelare i segreti del governo ed informare il popolo. Solo una stampa libera ed indomita può effettivamente svelare gli inganni del governo.»

  3. ^ a b Anthea J. Jeffery, Free Speech and Press: An Absolute Right?, Human Rights Quarterly, Vol. 8, No. 2 (May, 1986), pp. 197-226.
  4. ^ Nimmer, Melville B., National Security Secrets v. Free Speech: The Issues Left Undecided in the Ellsberg Case, Stan. L. Rev. 311 (1973-1974).
  5. ^ Frank, Thomas M., Eisen, James J., Balancing National Security and Free Speech, New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 14, n.2, 1982.
  6. ^ Knoll, E., National Security: The Ultimate Threat to the First Amendment, Minn. L. Rev. 161 (1981-1982).
  7. ^ 24 ottobre 1977, n. 801
  8. ^ a b c d Giuseppe D'Avanzo, "Inutile indagare sul Sismi, è segreto di stato", Repubblica, 6 gennaio 2010
  9. ^ a b c d Walter Galbiati, "Governo, segreto di Stato sui dossier illegali di Telecom", La Repubblica, 6 gennaio 2010[collegamento interrotto]
  10. ^ http://archivio.notizie.tiscali.it/articoli/politica/08/22/cossiga_atomica_in_italia_123.html
  11. ^ a b c Articolo del Corriere della Sera del 5 agosto 2005
  12. ^ GIORGIO CECCHETTI, CALA IL SEGRETO DI STATO SUI MISTERI DI ARGO 16, NESSUNO SAPRÀ LA VERITÀ, in repubblica.it, 8 agosto 1989. URL consultato il 20 novembre 2015.
  13. ^ Campania: un pentimento segreto… di Stato | Caffè News
  14. ^ Articolo de la Repubblica; sul relativo contenzioso, v. Giampiero Buonomo, Mossa del cavallo su Villa Certosa, in Diritto e giustizia, 4 giugno 2005.
  15. ^ Lettera n. 52280/181.6/2/07.XI.I del 22 dicembre 2009 al GIP di Milano dr.ssa Mariolina Panasiti, in riferimento all'ordinanza della stessa del 13 novembre 2009
  16. ^ "Gravissimo Coprire la verità. Così si abusa della legge di Prodi", Repubblica, 6 gennaio 2010
  17. ^ La rimozione del Segreto di Stato sulle stragi, 22 aprile 2014. URL consultato il 2 settembre 2016.
  18. ^ Claudio Tito, Renzi: Ora aiuti alle famiglie e lotta alla burocrazia. "Via subito il segreto sulle stragi. Al voto nel 2018", 20 aprile 2014. URL consultato il 2 settembre 2016.

Bibliografia

  • Gianni Flamini e Claudio Nunziata, Segreto di Stato. Uso e abuso, Editori Riuniti, 2002, ISBN 88-359-5177-1
  • Domenico Libertini, Una glossa a margine del segreto di Stato, in Rivista di Polizia, n. 6, 1996.
  • Carlo Mosca, Stefano Gambacurta, Giuseppe Scandone, Marco Valentini, I Servizi di informazione e il segreto di Stato (Legge 3 agosto 2007, n. 124), Giuffrè, Milano 2008, ISBN 88-14-14724-8, p. XXVIII - 1.046.

Voci correlate

Collegamenti esterni