Negatoria servitutis: differenze tra le versioni
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'''L' actio negatoria servitutis''' nel [[diritto civile]] italiano è regolata dall'art. 949 cod. civ., ''"il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa" e può "chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre alla condanna per il risarcimento del danno".'' |
'''L' actio negatoria servitutis''' nel [[diritto civile]] italiano è regolata dall'art. 949 cod. civ., ''"il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa" e può "chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre alla condanna per il risarcimento del danno".'' |
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La [[Corte Suprema di Cassazione|Cassazione]] individua |
La [[Corte Suprema di Cassazione|Cassazione]] individua due presupposti: |
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*che "venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce" |
*che "venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce"<ref>(Cass. Civ. Sez. III, 29 maggio 2001, n. 7277)</ref> |
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*che il "pericolo" sia attuale e concreto" |
*che il "pericolo" sia attuale e concreto"<ref>(Cass. Civ. Sez. II, 21 gennaio 2000, n. 649)</ref>. |
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Sempre la cassazione ritiene l<nowiki>'</nowiki>''actio confessoria servitutis'' imprescrittibile: "l'actio negatoria servitutis è azione imprescrittibile, con la conseguenza che il proprietario del preteso fondo servente può in qualsiasi momento, e fatti salvi gli effetti dell'intervenuta [[usucapione]], chiedere che venga accertata, per mancanza del titolo o del decorso del [[termine (diritto)|termine]] dell'usucapione, l'inesistenza della servitù" |
Sempre la cassazione ritiene l<nowiki>'</nowiki>''actio confessoria servitutis'' imprescrittibile: "l'actio negatoria servitutis è azione imprescrittibile, con la conseguenza che il proprietario del preteso fondo servente può in qualsiasi momento, e fatti salvi gli effetti dell'intervenuta [[usucapione]], chiedere che venga accertata, per mancanza del titolo o del decorso del [[termine (diritto)|termine]] dell'usucapione, l'inesistenza della servitù"<ref>(Cass. Civ. Sez. II, 26 gennaio 2000, n. 864)</ref> |
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* {{cita libro|autore=Domenico Barbero|titolo=La legittimazione ad agire in confessoria e negatoria servitutis|edizione=2ª edizione riveduta|città=Milano|editore=A. Giuffré|anno=1950|pagina=124|isbn=no}} |
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==Voci correlate== |
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Versione delle 10:26, 28 lug 2017
L' actio negatoria servitutis nel diritto civile italiano è regolata dall'art. 949 cod. civ., "il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa" e può "chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre alla condanna per il risarcimento del danno".
La Cassazione individua due presupposti:
- che "venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce"[1]
- che il "pericolo" sia attuale e concreto"[2].
Sempre la cassazione ritiene l'actio confessoria servitutis imprescrittibile: "l'actio negatoria servitutis è azione imprescrittibile, con la conseguenza che il proprietario del preteso fondo servente può in qualsiasi momento, e fatti salvi gli effetti dell'intervenuta usucapione, chiedere che venga accertata, per mancanza del titolo o del decorso del termine dell'usucapione, l'inesistenza della servitù"[3]
Note
Bibliografia
- Domenico Barbero, La legittimazione ad agire in confessoria e negatoria servitutis, 2ª edizione riveduta, Milano, A. Giuffré, 1950, p. 124, ISBN non esistente.