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Un '''supplente''' è colui che sostituisce provvisoriamente un'altra persona in tutte o parte delle sue funzioni; il termine si usa con particolar riferimento a impiegati, funzionari o docenti scolastici.<ref>[http://www.treccani.it/vocabolario/supplente/ supplènte in Vocabolario – Treccani<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref> |
Un '''supplente''' è colui che sostituisce provvisoriamente un'altra persona in tutte o parte delle sue funzioni; il termine si usa con particolar riferimento a impiegati, funzionari o docenti scolastici.<ref>[http://www.treccani.it/vocabolario/supplente/ supplènte in Vocabolario – Treccani<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref> |
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==Nell'ordinamento scolastico preuniversitario italiano== |
==Nell'ordinamento scolastico preuniversitario italiano== |
Versione delle 12:01, 11 ago 2016
Un supplente è colui che sostituisce provvisoriamente un'altra persona in tutte o parte delle sue funzioni; il termine si usa con particolar riferimento a impiegati, funzionari o docenti scolastici.[1]
Nell'ordinamento scolastico preuniversitario italiano
Un supplente, nell'ordinamento scolastico italiano, è un membro del personale scolastico, sia docente che A.T.A., che presta servizio temporaneo in uno dei seguenti casi:[2]
- per tutto l'anno, su un posto disponibile e vacante perché non coperto da alcun titolare di ruolo (supplenza annuale);
- fino al termine delle attività didattiche, su un posto disponibile perché il titolare è fino ad allora assente (supplenza fino al termine delle attività didattiche); oppure
- per brevi periodi, su un posto per il quale il titolare è assente solo momentaneamente (supplenza temporanea o breve).
Disciplina normativa
Le normative che regolano la costituzione di graduatorie, le modalità di assegnazione delle supplenze e le tempistiche, sono regolate (annualmente) da appositi decreti ministeriali (regionali oppure comunali).
Per le scuole statali vi sono diversi tipi di graduatorie, attraverso cui si accede alle supplenze (per esempio, brevi o annuali). I docenti, la cui eventuale nomina spetta all'autorità competente, sono divisi per ordine scolastico (scuola dell'infanzia, primaria, media, superiore) e disciplina (per esempio matematica, geografia, storia).[3]
La nomina
Per la scuola statale, il supplente viene nominato dall'USR (in precedenza noto come "ambito territoriale", "Ufficio scolastico provinciale", "Centro servizi amministrativi" e provveditorato agli studi) oppure dal dirigente scolastico; nella scuola privata, le modalità di assunzione sono invece gestite dalla direzione della stessa.
L'eventuale nomina di un supplente è subordinata all'esito delle graduatorie: ai docenti inseriti in lista è assegnato un punteggio sulla base dei titoli conseguiti (laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca) e del servizio prestato (supplenze precedenti). Tale punteggio regola, inoltre, il diritto di precedenza alla chiamata.
Note
- ^ supplènte in Vocabolario – Treccani
- ^ incarico d'insegnamento nell'Enciclopedia Treccani
- ^ Il suddetto tipo di graduatoria è detto "classe di concorso".