Statuto dei diritti del contribuente: differenze tra le versioni

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*non-retroattività: contemplata nel [[diritto penale]], anche al contenzioso tributario è esteso il principio per il quale ''l'efficacia di una norma tributaria decorre successivamente'' alla sua approvazione e pubblicazione.
*non-retroattività: contemplata nel [[diritto penale]], anche al contenzioso tributario è esteso il principio per il quale ''l'efficacia di una norma tributaria decorre successivamente'' alla sua approvazione e pubblicazione.

*''no taxation without representation'': non si possono estendere tributi esistenti o imporre nuovi tributi per decreto, senza una votazione parlamentare (art. 4).
*''no taxation without representation'': non si possono estendere tributi esistenti o imporre nuovi tributi per decreto, senza una votazione parlamentare (art. 4).

* termini perentori a pena di nullità per la notifica, [[prescrizione]] e produzione di documenti (minimo 30 gg).
* termini perentori a pena di nullità per la notifica, [[prescrizione]] e produzione di documenti (minimo 30 gg).

*limitazione dell'onere della prova: è nulla ogni norma che obbliga il contribuente a tenere prova dei pagamenti per un periodo superiore a dieci anni (art. 8, comma 3); l'amministrazione tributaria non può chiedere al cittadino di produrre documenti o informazioni di cui sono già in possesso altri organi della pubblica amministrazione; deve concedere almeno 30 giorni per produrre qualsiasi documentazione.
*limitazione dell'onere della prova: è nulla ogni norma che obbliga il contribuente a tenere prova dei pagamenti per un periodo superiore a dieci anni (art. 8, comma 3); l'amministrazione tributaria non può chiedere al cittadino di produrre documenti o informazioni di cui sono già in possesso altri organi della pubblica amministrazione; deve concedere almeno 30 giorni per produrre qualsiasi documentazione.

* principio di correttezza e buona fede: non possono essere irrogate sanzioni se non in presenza di violazioni sostanziali, ossia se non esiste debito di imposta; se i ritardi dipendono da errori dell'amministrazione oppure da un oggettiva incertezza della legge.
* principio di correttezza e buona fede: non possono essere irrogate sanzioni se non in presenza di violazioni sostanziali, ossia se non esiste debito di imposta; se i ritardi dipendono da errori dell'amministrazione oppure da un oggettiva incertezza della legge.


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L’art. 13 istituisce il Garante del contribuente che provvede su richiesta del contribuente ad accertare se effettivamente vi siano state violazioni perpetrate dai Funzionari civili o militari dell’amministrazione finanziaria. Sono enunciati tutti i poteri che tale figura ha per poter espletare il compito affidatogli.
L’art. 13 istituisce il Garante del contribuente che provvede su richiesta del contribuente ad accertare se effettivamente vi siano state violazioni perpetrate dai Funzionari civili o militari dell’amministrazione finanziaria. Sono enunciati tutti i poteri che tale figura ha per poter espletare il compito affidatogli.


I restanti articoli (artt. 14-21) trattano delle garanzie ai contribuenti all’estero al codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie. <br />
I restanti articoli (artt. 14-21) trattano delle garanzie ai contribuenti all’estero al codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie.


== Analisi ==
== Analisi ==
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Risulta inoltre assente anche un principio di proporzionalità fra sanzione (la pena) e la gravità del "reato", solo parzialmente rimediata da una sentenza della Cassazione che vieta il [[pignoramento]] di beni immobili per somme iscritte a ruolo inferiori ai 10.000 euro.
Risulta inoltre assente anche un principio di proporzionalità fra sanzione (la pena) e la gravità del "reato", solo parzialmente rimediata da una sentenza della Cassazione che vieta il [[pignoramento]] di beni immobili per somme iscritte a ruolo inferiori ai 10.000 euro.


{{senza fonte|L'Ordine dei Commercialisti ha proposto a più riprese di elevare lo Statuto dei diritti del contribuente a legge costituzionale. <br />
{{senza fonte|L'Ordine dei Commercialisti ha proposto a più riprese di elevare lo Statuto dei diritti del contribuente a legge costituzionale.<br />
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito questa ipotesi, richiamando lo Statuto come una fonte del diritto primaria per i principi sanciti, rispetto a norme tributarie ordinarie.}}
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito questa ipotesi, richiamando lo Statuto come una fonte del diritto primaria per i principi sanciti, rispetto a norme tributarie ordinarie.}}


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== Collegamenti esterni ==
== Collegamenti esterni ==
* [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212 Testo della legge 27 luglio 2000, n. 212 "''Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente''" (GU n.177 del 31-7-2000)]
* {{cita web|http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212|Testo della legge 27 luglio 2000, n. 212 "''Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente''" (GU n.177 del 31-7-2000)}}


==Testi normativi==
==Testi normativi==

Versione delle 12:54, 10 gen 2016

Con statuto dei diritti del contribuente, si indica, nell'ordinamento giuridico italiano, una serie di disposizioni normative, emanate con la legge 27 luglio 2000 n. 212 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) poste appunto a tutela dei contribuenti, nei confronti del fisco.

Principi

Alcuni principi fondamentali sono:

  • non-retroattività: contemplata nel diritto penale, anche al contenzioso tributario è esteso il principio per il quale l'efficacia di una norma tributaria decorre successivamente alla sua approvazione e pubblicazione.
  • no taxation without representation: non si possono estendere tributi esistenti o imporre nuovi tributi per decreto, senza una votazione parlamentare (art. 4).
  • termini perentori a pena di nullità per la notifica, prescrizione e produzione di documenti (minimo 30 gg).
  • limitazione dell'onere della prova: è nulla ogni norma che obbliga il contribuente a tenere prova dei pagamenti per un periodo superiore a dieci anni (art. 8, comma 3); l'amministrazione tributaria non può chiedere al cittadino di produrre documenti o informazioni di cui sono già in possesso altri organi della pubblica amministrazione; deve concedere almeno 30 giorni per produrre qualsiasi documentazione.
  • principio di correttezza e buona fede: non possono essere irrogate sanzioni se non in presenza di violazioni sostanziali, ossia se non esiste debito di imposta; se i ritardi dipendono da errori dell'amministrazione oppure da un oggettiva incertezza della legge.

Contenuto

Pur ponendosi dunque come una legge di principi di rilevanza costituzionale, non è comunque una legge di rango costituzionale in senso stretto, rimane legge ordinaria e guida ai fini dell'interpretazione della normativa tributaria, inoltre le deroghe o modifiche alla legge possono avvenire solo in maniera espressa(quindi non tacita) e tramite leggi aventi carattere generale e mai speciale il tutto al fine di garantire la coerenze ed omogeneità della normativa in essa disposta.

All'art.1 comma 1 viene disposto:"le disposizioni della presente legge,in attuazione degli artt. 3-23-53-97 della costituzione,costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali"(art. 1 comma 1). È inoltre contemplata la “Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie” nell’art. 2.

Così come avviene nel diritto penale, lo statuto prevede la non retroattività della norma. Viene affermato un principio fondamentale che attiene la prescrizione dei termini. L’ultimo comma dell’art. 3 avverte che “I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”. Non si possono disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi ne' prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti. (art.4).

L’Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente assumendo idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria. (art. 5)

La conoscenza degli atti e della semplificazione normativa è contemplato dal successivo art. 6. Sono poste a carico dell’Amministrazione finanziaria diversi obblighi quali la chiarezza degli atti redatti nei confronti del contribuente. A quest’ultimo non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Fondamentale risulta essere l’art. 7 che prevede la chiarezza e la motivazione degli atti di accertamento pena la nullità dell’atto stesso. È confermato il principio che se un atto ne richiama un altro, quest'ultimo deve essere allegato all’atto che lo richiama; in alternativa, è possibile riprodurre il contenuto essenziale dell'atto richiamato all'interno dell'atto che effettua il richiamo.

È disciplinata la tutela dell'integrità patrimoniale dall’art. 9 e dell’affidamento della buona fede art. 10. Il comma 1 recita: “ I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.”

Con l’art. 11 viene introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’interpello. È data la possibilità a ciascun contribuente di inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che deve rispondere entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro 120 giorni dall’inoltro della domanda - si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

L’art. 12 disciplina minuziosamente i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Dal tempo massimo di permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, che non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio, ai tempi e modo di accesso, che devono avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. È concessa la possibilità che su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili possa essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

L’art. 13 istituisce il Garante del contribuente che provvede su richiesta del contribuente ad accertare se effettivamente vi siano state violazioni perpetrate dai Funzionari civili o militari dell’amministrazione finanziaria. Sono enunciati tutti i poteri che tale figura ha per poter espletare il compito affidatogli.

I restanti articoli (artt. 14-21) trattano delle garanzie ai contribuenti all’estero al codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie.

Analisi

La legge pone il contenzioso tributario in analogia al diritto penale per la forte procedimentalizzazione in termini di termini perentori ed efficacia immediatamente esecutiva degli atti. Oltre ad aspetti procedurali, sorgono analogie nel merito: non-retroattività, interpretazione rigida delle norme (in merito alle sanzioni), obbligo di pubblicazione, correttezza e buona fede.

Tuttavia manca l'affermazione dell'elementare principio per il quale l'onere della prova è di chi accusa: dell'amministrazione se iscrive a ruolo dei debiti di imposta; del cittadino, se chiede un rimborso. Manca inoltre un'interpretazione rigida delle norme tributarie nel merito dei debiti di imposta iscrivibili a ruolo, nel senso che in caso di dubbi interpretativi, non chiariti nei termini del contenzioso da successive disposizione normative, si applica l'interpretazione più favorevole al contribuente, mentre al momento è soltanto prevista l'assenza di sanzioni se la norma è di dubbia interpretazione

Risulta inoltre assente anche un principio di proporzionalità fra sanzione (la pena) e la gravità del "reato", solo parzialmente rimediata da una sentenza della Cassazione che vieta il pignoramento di beni immobili per somme iscritte a ruolo inferiori ai 10.000 euro.

L'Ordine dei Commercialisti ha proposto a più riprese di elevare lo Statuto dei diritti del contribuente a legge costituzionale.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito questa ipotesi, richiamando lo Statuto come una fonte del diritto primaria per i principi sanciti, rispetto a norme tributarie ordinarie.[senza fonte]

Se è affermato con un Decreto del Presidente della Repubblica, lo Statuto resta derogabile da qualsiasi norma tributaria ordinaria.[non chiaro]

Voci correlate

Collegamenti esterni

Testi normativi