Legge Bucalossi: differenze tra le versioni

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La '''Concessione edilizia''' era un'[[autorizzazione (diritto)|autorizzazione amministrativa]] italiana, rilasciata ai sensi della legge 28 gennaio [[1977]] n. 10, (la cosiddetta ''legge Bucalossi'') da parte dell'autorità comunale, che consentiva l'attività di trasformazione [[urbanistica]] ed [[edilizia]] del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione [[urbanistica]].
La '''Concessione edilizia''' era un'[[autorizzazione (diritto)|autorizzazione amministrativa]] italiana, rilasciata ai sensi della legge 28 gennaio [[1977]] n. 10, (la cosiddetta ''legge Bucalossi'') da parte dell'autorità comunale, che consentiva l'attività di trasformazione [[urbanistica]] ed [[edilizia]] del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione [[urbanistica]].
In seguito alla legge 127/1997 (Bassanini bis), il potere di rilasciare autorizzazioni e concessioni è passato dalla figura del [[sindaco]] a quella dei funzionari comunali con qualifica dirigenziale.
In seguito alla legge 127/1997 (Bassanini bis), il potere di rilasciare autorizzazioni e concessioni è passato dalla figura del [[sindaco]] a quella dei funzionari comunali con qualifica dirigenziale.

Versione delle 13:35, 5 giu 2015

La Concessione edilizia era un'autorizzazione amministrativa italiana, rilasciata ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10, (la cosiddetta legge Bucalossi) da parte dell'autorità comunale, che consentiva l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica. In seguito alla legge 127/1997 (Bassanini bis), il potere di rilasciare autorizzazioni e concessioni è passato dalla figura del sindaco a quella dei funzionari comunali con qualifica dirigenziale.

Caratteristiche

La concessione edilizia era un provvedimento a titolo oneroso (gli oneri sono quelli relativi all'urbanizzazione primaria, secondaria e un contributo proporzionale al valore della costruzione, deliberato dal Consiglio Comunale).

Procedimento

Per richiedere la concessione edilizia, il proprietario del terreno o dell'entità immobiliare, doveva presentare una domanda corredata della necessaria documentazione relativa al sito e all'opera che si intende realizzare.
Le domande di concessione relative ad insediamenti industriali ed attività produttive dovevano essere preventivamente sottoposte dall’interessato all'A.S.L. competente per territorio, per la verifica di compatibilità e tutela dell’ambiente dal punto di vista igienico sanitario e della difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

Il responso del sindaco o dei funzionari comunali con qualifica dirigenziale veniva notificato al richiedente non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Scaduto tale termine senza che il sindaco si fosse pronunciato, poteva essere presentato ricorso al Presidente della Giunta Regionale che invitava il sindaco a provvedere entro 15 giorni. In caso di persistente silenzio veniva nominato un commissario che si pronunciava entro 30 giorni sull'istanza di concessione.

Nell'atto di concessione erano indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, scaduti i quali doveva essere richiesta una nuova concessione.

Dal 2001 la concessione edilizia è stata sostituita dal "Permesso di costruire", ai sensi del testo unico dell'edilizia. Conserva invece la vecchia denominazione in Valle d'Aosta, ai sensi della L.R. 4 aprile 1998 n. 11, art. 60.

Riferimenti legislativi

  • L 17/8/42 n. 1150 e succ. mod.
  • L 28/1/77 n. 10.
  • L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e succ. mod.
  • L.R. 2 maggio 1986 n. 18.
  • L 10/77 art. 1.
  • L.R. 56/77, art. 48 e seg. e 56.
  • L.R. 2 maggio 1986 n. 18, art. 17.

Altri progetti

Voci correlate