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Il '''supplente''', nell'[[ordinamento scolastico italiano]], è un [[docente]] che presta servizio temporaneamente in sostituzione di un docente assente.
Nell'[[ordinamento scolastico italiano]], il '''supplente''' è un [[docente]] che presta servizio temporaneo in luogo di un docente titolare assente.


La denominazione, però, si estende anche a coloro che non sostituiscono alcun docente, ma semplicemente sono assunti per un determinato periodo (in genere un anno) per coprire necessità contingenti della scuola.
Per estensione, il termine indica anche la persona assunta a tempo determinato al fine di coprire necessità contingenti della [[scuola]].


== Disciplina normativa ==
== Disciplina normativa ==
Le normative che regolano la costituzione delle graduatorie, le modalità delle assegnazioni delle supplenze e le tempistiche, sono regolate di anno in anno da appositi [[Decreto ministeriale|decreti ministeriali]], regionali o comunali, e gestiti dagli uffici competenti.
Le normative che regolano la costituzione di graduatorie, le modalità di assegnazione delle supplenze e le tempistiche, sono regolate (annualmente) da appositi [[Decreto ministeriale|decreti ministeriali]] ([[Regioni d'Italia|regionali]] oppure [[Comuni d'Italia|comunali]]).


Esistono diverse tipi di graduatorie, attraverso le quali si accede a diversi tipi di supplenze: ad esempio supplenze annuali o supplenze brevi. Inoltre i docenti, che sono nominati dalle autorità competenti in materia, sono ovviamente, suddivisi in graduatorie diverse per ciascun ordine di scuola ([[scuola dell'infanzia|infanzia]], [[scuola primaria|primaria]], [[scuola secondaria di primo grado|primo grado]], [[scuola secondaria di secondo grado|secondo grado]]) e per ciascun tipo di insegnamento (detto "classe di concorso": ad esempio lettere, matematica, educazione artistica, etc.).
Vi sono diversi tipi di graduatorie, attraverso cui si accede alle supplenze (per esempio, brevi o annuali). I docenti, la cui eventuale nomina spetta all'autorità competente, sono divisi per ordine scolastico ([[scuola dell'infanzia]], [[Scuola primaria|primaria]], [[Scuola secondaria di primo grado|media]], [[Scuola secondaria di secondo grado|superiore]]) e [[Disciplina (didattica)|disciplina]] (per esempio [[matematica]], [[geografia]], [[storia]]).<ref>Il suddetto tipo di graduatoria è detto "classe di concorso".</ref>


== Nomina ==
== La nomina ==
Il supplente è nominato, nel caso di scuole statali, dall'[[Ufficio scolastico regionale]] (in precedenza detto ''ambito territoriale'', [[ufficio scolastico provinciale]], ''Centro servizi amministrativi'' e infine [[Provveditore#Provveditorato agli studi|provveditorato agli studi]]) o dal [[dirigente scolastico]]; nel caso di scuole private le modalità di assunzione sono gestite dalla scuola stessa.
Per la scuola statale, il supplente viene nominato dall'[[Ufficio scolastico regionale|USR]] (in precedenza noto come "ambito territoriale", "Ufficio scolastico provinciale", "Centro servizi amministrativi" e [[Provveditore#Provveditorato agli studi|provveditorato agli studi]]) oppure dal [[dirigente scolastico]]; nella [[scuola privata]], le modalità di assunzione sono invece gestite dalla direzione della stessa.

Le nomine vengono effettuate in base a delle graduatorie che determinano il diritto alla precedenza della chiamata: agli aspiranti supplenti è assegnato un punteggio determinato in base ai titoli (lauree, dottorati, esami, concorsi, etc.) e al servizio prestato fino a quel momento (supplenze precedenti); un punteggio più alto permette all'aspirante supplente di ottenere una proposta di contratto prima dei docenti con un punteggio più basso.
L'eventuale nomina di un supplente è subordinata all'esito delle graduatorie: ai docenti inseriti in lista è assegnato un punteggio sulla base dei [[Titolo di studio|titoli]] conseguiti ([[laurea]], [[laurea magistrale]], [[dottorato di ricerca]]) e del servizio prestato (supplenze precedenti). Tale punteggio regola, inoltre, il diritto di precedenza alla chiamata.

== Note ==
<references/>


== Voci correlate ==
== Voci correlate ==
* [[Insegnante]]
*[[Docente]]
* [[Insegnante di sostegno]]
*[[Insegnante]]
*[[Insegnante di sostegno]]
* [[Istruzione in Italia]]
*[[Istruzione in Italia]]
*[[Professore]]
*[[Scuola]]


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Versione delle 21:50, 19 dic 2014

Nell'ordinamento scolastico italiano, il supplente è un docente che presta servizio temporaneo in luogo di un docente titolare assente.

Per estensione, il termine indica anche la persona assunta a tempo determinato al fine di coprire necessità contingenti della scuola.

Disciplina normativa

Le normative che regolano la costituzione di graduatorie, le modalità di assegnazione delle supplenze e le tempistiche, sono regolate (annualmente) da appositi decreti ministeriali (regionali oppure comunali).

Vi sono diversi tipi di graduatorie, attraverso cui si accede alle supplenze (per esempio, brevi o annuali). I docenti, la cui eventuale nomina spetta all'autorità competente, sono divisi per ordine scolastico (scuola dell'infanzia, primaria, media, superiore) e disciplina (per esempio matematica, geografia, storia).[1]

La nomina

Per la scuola statale, il supplente viene nominato dall'USR (in precedenza noto come "ambito territoriale", "Ufficio scolastico provinciale", "Centro servizi amministrativi" e provveditorato agli studi) oppure dal dirigente scolastico; nella scuola privata, le modalità di assunzione sono invece gestite dalla direzione della stessa.

L'eventuale nomina di un supplente è subordinata all'esito delle graduatorie: ai docenti inseriti in lista è assegnato un punteggio sulla base dei titoli conseguiti (laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca) e del servizio prestato (supplenze precedenti). Tale punteggio regola, inoltre, il diritto di precedenza alla chiamata.

Note

  1. ^ Il suddetto tipo di graduatoria è detto "classe di concorso".

Voci correlate