Affidamento condiviso (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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Quello che anche in Svezia, come un po' dappertutto, viene lamentato è che, a fronte di condotte ostruttive e atteggiamenti manipolatori volti a indurre il rifiuto dell'altro genitore, non vi sia un'efficace politica di sanzionamento e perciò anche nel modello scandinavo capita che parecchi minori perdano contatto coi genitori.
Quello che anche in Svezia, come un po' dappertutto, viene lamentato è che, a fronte di condotte ostruttive e atteggiamenti manipolatori volti a indurre il rifiuto dell'altro genitore, non vi sia un'efficace politica di sanzionamento e perciò anche nel modello scandinavo capita che parecchi minori perdano contatto coi genitori.


== Note ==
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Versione delle 16:45, 24 set 2014

L'affidamento condiviso regola l'affidamento dei figli e quindi l'esercizio della potestà genitoriale in caso di cessazione di convivenza dei genitori in modo che ciascun genitore sia responsabile in toto quando i figli sono con lui.

Al contrario dell'affidamento congiunto, che richiede completa cooperazione fra i genitori, l'affidamento condiviso, in caso di conflitto, suddivide in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando quindi la relazione genitoriale con i figli.

La Legge 54 del 2006

Il provvedimento, sulla carta, costituisce un cambiamento molto rilevante in quanto stabilisce il così detto "principio di bigenitorialità": alla separazione personale dei genitori non consegue, quindi, necessariamente – come nella precedente disciplina – l'affidamento esclusivo ad uno dei due genitori dai figli.

La L. 54/2006, sulla scorta dell'esperienza maturata in molti paesi europei, prevede, infatti, come regola standard e di partenza per tutte le separazioni l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori. Attualmente, tuttavia, la legge non è applicata da tutti i tribunali o è applicata in modo da mantenere molte delle caratteristiche della giurisprudenza precedente.

Esiste quindi un'ampia varietà di interpretazioni sul territorio nazionale. In particolare l'affidamento condiviso era stato disegnato dal legislatore per gestire sia il caso conflittuale che quello non conflittuale, quest'ultimo trattato dalla giurisprudenza precedente tramite l'affidamento congiunto. Molti tribunali,[1] tuttavia, spesso non applicano tale istituto, privilegiando invece, ancora l'istituto dell'affido esclusivo del minore.[2]

A tal proposito Marino Maglietta, promotore della normativa in oggetto, ha dichiarato:[3]

«Quella sull'affido condiviso dei minori in caso di separazione dei genitori [...] è una legge ancora troppo poco applicata, per via delle tante distorsioni o errate interpretazioni in sede giudiziaria che ne ritardano l'attuazione. Di fatto si spaccia come affido condiviso l'affidamento esclusivo presso la madre, appellandosi al principio di residenza privilegiata, non presente nella legge»

Le statistiche, relative all'agosto 2008, riferiscono in effetti che l'affido condiviso è applicato solo nel 18,9% dei divorzi; nel rimanente 81,1% l'affidamento è invece esclusivo (nel 14% dei casi con affido al padre e nel 67,1% alla madre[4]). A volte viene applicato l'affido esclusivo presso la madre stabilendo però sulla carta che la potestà genitoriale debba essere esercitata in maniera congiunta, in pratica garantendo al padre di stare con i propri figli in particolari giorni della settimana a determinate ore, oppure in prestabiliti periodi dell'anno.[5]

L'affidamento congiunto ha, innanzitutto, un significato più propriamente giuridico inteso come esercizio congiunto della potestà genitoriale (precedentemente il termine usato era il tradizionale patria potestà). Con l'affidamento condiviso, quindi, i genitori conservano entrambi l'esercizio di detta potestà genitoriale sul figlio.

Anche se le norme in materia di affidamento condiviso non lo prevedono, molte sentenze hanno introdotto la prassi della collocazione del figlio presso uno dei genitori come dimora prevalente (precedentemente l'espressione usata era casa familiare), che comporta altre disposizioni tipiche dell'affidamento esclusivo (assegnazione della casa familiare al genitore cosiddetto collocatario dei figli, cui spetterebbe la corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli), prassi contestata tra l'altro dalle associazioni di padri, in quanto contradirrebbe il primo comma dell'articolo 155 del codice civile: "Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale" . In realtà, come ricorda l'esperto internazionale Vittorio Vezzetti, in Italia si è verificato lo stesso fenomeno che in precedenza si era manifestato in tutti i Paesi in cui si era promulgata la legge sull'affidamento condiviso senza una connotazione materiale e una indicazione dei tempi di coabitazione presso le due figure genitoriali. Basti pensare che già negli anni 80 negli USA si distingueva tra affido legalmente condiviso e affido materialmente condiviso. In Svezia la legge sull'affidamento condiviso esisteva dal 1989 e, avendo avuto scarsi risultati (gli affidi paritetici passarono dall'1 al 4%) gli svedesi dovettero modificarla dopo solo 9 anni (il risultato fu un aumento esponenziale degli affidi alternati cha attualmente assommano al 28-30%). Idem in seguito per Olanda, Francia e Belgio anche se nei due primi Paesi le modifiche sono state abbastanza "leggere". In questo senso una visione globale e approfondita permette di affermare che il legislatore non ha assolutamente tenuto conto delle esperienze maturate all'estero avviandosi a un fallimento annunciato. Dovrebbe comunque essere sempre stabilito il progetto comune di cura e di educazione in cui i genitori devono suddividersi i compiti di amministrazione ordinaria gestendoli anche in modo disgiunto. Questi progetti sono in uso da molti anni in diversi Paesi (ad es. Olanda, USA, Canada e Belgio) e prendono il nome di parental plans. La riforma legislativa della 54/06, però, non si è dimostrata idonea a creare da sola le premesse per il cambiamento radicale che si poneva come obiettivo; e questo malgrado il legislatore avesse pensato di introdurre la figura del mediatore che dovrebbe aiutare i genitori a costruire un canale di comunicazione per realizzare insieme tale progetto, ma in concreto ben poche sono le esperienze positive in tal senso.[6]

Non mancano elementi di criticità specialmente nel caso di genitori di nazionalità diversa, quando non solo l'ordinamento giuridico, ma soprattutto la cultura sociale è profondamente diversa.

Critiche

La legge sull'affidamento condiviso è stata ed è oggetto di critiche da parte di alcune associazioni[7][8][9][10] e operatori del settore.[11][12][13]

Tali critiche hanno riguardato i diversi aspetti ed i possibili effetti del provvedimento normativo, in particolare si è posto in evidenza come un provvedimento legislativo di tale tenore possa virtualmente portare all'esasperazione del conflitto coniugale ed al coinvolgimento della prole all'interno del conflitto stesso, nonché la così detta "monetizzazione delle relazioni affettive" in virtù dell'assenza – nel testo normativo – di una previsione riguardante un contributo alimentare fisso a favore dei figli (l'assegno di mantenimento).

Alcune fra dette associazioni (in particolare l'Associazione Donne Giuriste[14] e l'Associazione Volontarie del Telefono Rosa[15]) hanno poi evidenziato come questo genere di affido possa costituire uno strumento in mano ai padri violenti finalizzato a "controllare" le ex-mogli e i figli. Per questo motivo l'Italia dei valori – sezione Donne Toscana – ha proposto una riforma di Legge[16] che vorrebbe impedire agli uomini denunciati di violenze dalla ex-compagna di poter rivendicare l'affido dei figli sino a completamento del relativo iter giudiziario. In realtà l'allontanamento sarebbe già possibile nel caso in cui un tribunale, verificata l'effettiva gravità degli indizi a corredo della denuncia, ritenga di dover emettere una misura cautelare nei confronti del presunto autore delle violenze.

Tale presa di posizione è ritenuta, da alcune associazioni di padri separati,[17] un potenziale strumento di esclusione di un genitore dalla vita dei propri figli, in quanto queste associazioni legano alcuni casi di false accuse di violenza avanzate ai danni dell'altro genitore al tentativo delle ex mogli di ottenere l'affido esclusivo della prole. A sostegno di tale tesi si riporta, ad esempio, il caso di un PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo che, pur riferendosi solo alle denunce presentate presso il suo ufficio, ha dichiarato che solo il 20% delle stesse sono fondate, aggiungendo che la sua impressione è che gli strumenti di polizia giudiziaria siano usati dalle donne in fase di separazione come armi di ricatto.[18] Dello stesso parere si sono poi rivelate essere altri PM donne: Jacqueline Monica Magi, della Procura di Pistoia, che ha sostenuto come "per l'esperienza fatta le false denunce provengono quasi nella totalità da donne, spesso madri che in tal modo tentano di allontanare gli ex mariti dai figli o peggio credono di vendicarsi di non si sa quali torti subiti durante il matrimonio, senza non solo e non tanto capire che una falsa denuncia è un reato ma soprattutto che in tal modo rovinano in primo luogo la vita dei propri figli, negandogli il padre e distruggendo la possibilità di fare giustizia per i casi di vere violenze",[19] o Barbara Bresci, che si occupa di stalking nella Procura di Sanremo, secondo la quale "Sempre più spesso si ricorre alla querela del coniuge o del convivente per risolvere a proprio favore i contenziosi civili per l'affidamento dei figli o per l’assegno di mantenimento".[20] Sempre dalle stesse fonti si segnalano studi internazionali dove si asserisce che i fenomeni di violenza all'interno delle mura domestiche sono frequenti anche a ruoli invertiti rispetto a quello più noto di abusi da parte maschile.[21] Nell'ambito dei progetti di legge 2507 (Camera) e 1163 (Senato)si ricorda inoltre che nella casistica di Camerini (l'unica italiana) il 92 per cento delle accuse di abusi su minori in corso di separazione è risultata infondata mentre il danno sui minori indistinguibile tra i due gruppi di bambini (quelli abusati e quelli sottoposti per ragioni infondate ai procedi-menti d’accertamento della macchina giudiziaria).Il fenomeno è comune in molti Paesi (in una ricerca istruita da pubblici ministeri in Olanda è risultato falso il 95 per cento delle accuse in corso di separazione) e anche nei Paesi stranieri si stanno studiando correttivi.In Spagna una voce chiara e al di fuori di ogni sospetto è stata quella del giudice della Corte provinciale di Barcellona Maria Sanahuja, membro dei Giudici per la democrazia, e della piattaforma Altre voci femministe: nel suo articolo su El Pais, tracciando un bi-lancio della legge di genere, il magistrato ha onestamente dichiarato senza mezzi termini: «Abbiamo acconsentito alla detenzione di migliaia di uomini che poi, per lo più, sono stati assolti, e probabilmente più di uno di noi ha condannato un innocente, secondo le leggi che, per le norme di procedura penale, hanno attribuito le responsabilità di "aggressore" all’imputato, prima di ogni ricerca finalizzata a determinare la veridicità dei fatti. Nel frattempo, la maggior parte delle donne che subiscono violenza estrema in molti casi la soffrono in modo silenzioso, vedendo che la loro causa ha subito discredito a causa delle azioni di coloro che se ne sono avvalse solo per i propri scopi e le proprie aspirazioni. È tempo di riavviare il dibattito in Parlamento, e di valutare i risultati del percorso intrapreso». Infatti l’osservatorio governativo spagnolo per la violenza di genere ha dichiarato nella sua relazione ufficiale che solo nell’anno 2008 ci sono state 142.125 accuse contro gli uomini e che solo il 12,7 per cento delle accuse fu poi confermato con una condanna. Il giudice Francisco Serrano, del Tribunale della famiglia di Siviglia, ha invece ripetutamente dichiarato che nella sua casistica solo il 9,7 per cento dei processi si concluse poi con una condanna e che palesemente la maggior parte delle denunce era stata fatta per trarre vantaggio personale da una legge nuova, promulgata in buona fede. In Australia, dove l’affido paritetico si può in pratica evitare solo evocando lo spettro di violenze e abusi, il noto giudice David Collier ha dichiarato all’Australian Family Law Express News che la falsa denuncia di abusi è la nuova arma giudiziaria emergente. Peraltro si rileva che nei Paesi anglosassoni, dove notoriamente una denuncia falsa può avere, a differenza che in Italia e in Spagna, grosse ripercussioni sia in sede di affidamento della prole che in ambito risarcitorio, la percentuale di false denunce risulta mediamente molto più bassa che da noi (a dimostrazione che leggi e costumi giudiziari possono influenzare notevolmente i comportamenti delle persone).


Proposte di modifiche alla legge

Nel 2009, alla camera dei deputati, era stato presentato anche un disegno di legge che ha raccolto l'adesione di parlamentari di un largo schieramento bipartisan, che spazia dall'on. Lussana all'on. Leoluca Orlando.[22] Un testo pressoché identico è presentato al Senato[23] dove il disegno di legge ha avuto un iter più celere. La proposta è frutto del lavoro di ricerca effettuato dalle associazioni aderenti all'Associazione di associazioni nazionali per la tutela dei minori (ADIANTUM) e si avvale anche delle rilevazioni dell'Osservatorio nazionale permanente sui provvedimenti in materia di affidamento condiviso (ONPA).[24]

La relazione fa anche una disamina dei primi anni di applicazione giurisprudenziale di tale provvedimento normativo non nascondendo critiche alle decisioni prese dai Giudici.[25]

Per contro, nel senso proposto dal disegno di legge, c'è la Suprema Corte di cassazione (sezione prima civile),[26] che ha stabilito:

«Nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" dei coniugi separati [...] come modificativamente e integrativamente riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore [...] alla cosiddetta "bigenitorialità" [...] l'affidamento condiviso [...] si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola; rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.»

Nella stessa relazione si menziona l'opinione di Rosy Genduso, responsabile dell'associazione Mamme separate, (Como - all'epoca aderente al Protocollo nazionale dell'ADIANTUM) che ha dichiarato

«[...] la collaborazione attiva fra associazioni di madri e associazioni di padri ha come obiettivo prioritario la promozione di una nuova cultura della genitorialità, condivisa fra entrambi i genitori, al fine di prevenire l'allontanamento dalla vita dei bambini del genitore non affidatario (quasi sempre il padre), incentivare i buoni rapporti tra ex-coniugi, ridurre il conflitto, ricreare le condizioni giuste per riorganizzare, con accordo e armonia, la vita quotidiana e l'educazione dei figli, sostenere le competenze di padre e madre in fase di separazione e garantire ai figli il mantenimento inalterato del legame con entrambi i genitori [...]»

Questo ddl è oggetto di critiche da parte dell'Italia dei valori – sezione Donne Toscana – nella proposta di riforma di Legge sopramenzionata.[16] In particolare il passo più contestato[27] è il seguente presente nel testo presentato al senato:[28]

«Il comprovato condizionamento della volontà del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell'altro genitore attivando la sindrome di alienazione genitoriale, costituisce inadempienza grave, che può comportare l'esclusione dall'affidamento.»

La polemica si è così focalizzata sul tema della violenza,[29] con contrapposta citazione da parte dell'opposto schieramento, di dati desunti da pubblicazioni di fonti accademiche statunitensi[non chiaro].

Un altro profilo di critica deriva dal fatto che la legge non permette la scelta diretta davanti al giudice ai figli minori di età pari a 14 o 16 anni, ovvero l'obbligo di consultazione in sede di giudizio, utile in particolare per ottenere l'affido esclusivo nei casi di violenza famigliare. Il diritto di famiglia consente a un minore di questa età di lasciare la famiglia di origine, ma non di poter scegliere con quali genitori vivere: la legge consente a 14 anni la convivenza e l'unione in matrimonio, a 16 senza il necessario consenso dei genitori.

I senatori Poretti e Perdica hanno presentato un disegno di legge fortemente orientato ad una maggiore diffusione dell'affidamento condiviso.[30] con una posizione particolarmente chiara nella relazione

I Senatori Divina e Floris tramite DDL 1163, comunicato alla presidenza il 4 dicembre 2013 hanno inteso adeguarsi all'approccio dei Paesi più evoluti distinguendo tra affido legalmente o formalmente condiviso (quello oggi prevalente in Italia) e affido materialmente condiviso (o shared custody), definito internazionalmente come quella forma di affido in cui il range di frequentazione dei due genitori è incluso tra il 33 e il 66% (in pratica il figlio pernotta tra 10 e 20 notti al mese con ciascuno dei genitori). Un'analisi comparativa retrospettiva ha infatti permesso di osservare che in nessun paese del mondo l'applicazione dell'affido legalmente condiviso ha comportato automaticamente un maggior coinvolgimento del genitore "less involved" e sono sempre state necessarie ulteriori modifiche per incrementare i tempi di coabitazione e cura presso il genitore "less involved". In pratica, come chiaramente illustrato presso il Parlamento Europeo prima e presso l'ONU (OHCHR) [31] poi dal pediatra Vittorio Vezzetti nella prima analisi comparativa dell'affido condiviso in 15 nazioni europee, l'Italia sta ripercorrendo la stessa strada e con gli stessi errori di Svezia (affido legalmente condiviso nel 1989, poi rivisto nel 1998 per i motivi di cui sopra), Francia (affido legalmente condiviso nel 1995, rivisto poi più volte), Olanda (affido legalmente condiviso nel 1997, poi rivisto due volte in seguito) e Belgio (autorità parentale congiunta nel 1995, poi rivista in un senso più sostanziale nel 2006). Il disegno di legge prevede, come in Belgio, la prima opzione dell'affido paritetico e, in seconda battuta, per evitare le criticità mostrate sul campo dal modello belga, una sorta di "paracadute" al 33% del tempo per il genitore "less involved". In Australia la semplice introduzione del limite minimo di 10 notti al mese presso il genitore "less involved" (presumption of shared custody) senza opzioni per l'affido paritetico ha comunque avuto l'effetto collaterale di portare in pochi anni quest'ultimo al 17%.Questo approccio ha ricevuto l'endorsement dell'International Council on Shared Parenting che nel luglio 2014 a Bonn ha concluso che l'interesse del minore standard è ben rappresentato da provvedimenti che consentano al minore di frequentare per almeno un terzo (e fino a metà, laddove le circostanze lo consentano) del tempo il genitore meno coinvolto. Introduce inoltre i parental plans da redarre a cura dei genitori (al fine di evitare il fenomeno dei provvedimenti fotocopia) e cerca di incentivare la conciliazione e la mediazione attraverso percorsi privilegiati per chi vi si affida. Strada analoga - e cioè l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle migliori esperienze estere col preciso intento di rompere un isolazionismo culturale ultradecennale perpetuato dalla legge 54/06 - percorre il pdl 2507 (primo firmatario l'on. Mario Sberna). Esso contempla inoltre la definizione dei criteri per l'accesso al ruolo di mediatore familiare (altro problema italiano) e cerca di introdurre il concetto di miglior interesse standard del minore con una definizione sulla base della miglior letteratura scientifica. Alcuni punti del progetto sono stati presentati con successo al convegno internazionale di Bonn organizzato nel luglio 2014 dall'International Council on Shared Parenting. Il fine ultimo è quello di colmare una storica frattura di origine cartesiana tra Saperi dell'Uomo (tra cui anche il Diritto) e Saperi della Natura (tra cui molte scienze) che impedisce l'ingresso di studi e ricerche all'interno delle aule dei tribunali.[32]

Figli naturali

La normativa dell'affidamento condiviso, nel caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, sembra applicabile solo a seguito di esplicita domanda da parte dei genitori all'attenzione del giudice (competente in Italia sino alla fine del 2012 era il Tribunale per i minorenni anziché il Tribunale ordinario) riguardo l'affidamento stesso e l'esercizio della potestà, altrimenti quest'ultima rimane al genitore convivente.[33]

Cenni alle altre legislazioni

Belgio

In Belgio la legge del 2006 volta a favorire la domiciliazione paritaria (hébergement égalitaire) ha avuto buoni riscontri. Premesso che l’affido è normalmente condiviso, possiamo stimare (secondo lo psicologo Jan Piet de Man) la percentuale di affidi materialmente paritetici di poco sopra al 20%, con tendenza all’aumento visti i buoni risultati. In particolare un dossier realizzato nei distretti giudiziari di Bruxelles e Charleroi ha evidenziato complessivamente una media del 20,94 % (era il 10% nel 2004) anche se per la maggior parte conseguente ad accordi dei genitori (che privilegiavano questa forma nel 28% dei casi) piuttosto che ad imposizione del giudice (che lo sanciva nel 12,8% dei casi). La domanda di affido paritetico nell’inchiesta di Bruxelles e Charleroi risultava rifiutata nel 63% dei casi dal magistrato. Le principali motivazioni erano nell’ordine: giovane età della prole, attesa di indagine dei servizi sociali, eccessiva conflittualità genitoriale, necessità di una progressività, necessità di maggior permanenza presso l’ambiente materno, situazione logistica o lavorativa inidonea, lacune educative. Nel 37% veniva invece accolta dal magistrato con le seguenti motivazioni: assenza di condizioni ostative, bisogno di rapporti veramente equilibrati coi genitori, parere del minore di oltre 12 anni d’età, affido alternato già in atto da tempo. La residenza, come ricorda Jan Piet de Man, è sempre unica e presso uno solo dei due genitori. Il grosso problema evidenziatosi in Belgio, come ha ricordato Vittorio Vezzetti presso l'Europarlamento il 23 ottobre 2013, è stato che, non essendo esplicitamente prevista dalla legislazione una misura intermedia, ai figli cui non è consentita una divisione paritetica del tempo fra i due genitori, spesso viene riconosciuto solo il week end alterno col genitore meno coinvolto. Così, ancor oggi, in Belgio il 50% circa dei minori vede uno dei genitori solo due week end al mese.[34]

Francia

Lo stesso argomento in dettaglio: Affidamento condiviso (ordinamento civile francese).

La legge 4 marzo 2002, n. 305, regola la «residenza alternata» dei minori (résidence partagée). Essa si è comunque dimostrata ancora insufficiente a colmare le lacune della legge sull'affidamento legalmente condiviso che la precedeva. Infatti in Francia attualmente il giudice ordina l'affido esclusivo in circa il 5% dei casi (meno del 2% in caso di divorzio di coniugi, meno del 7% in caso di separazione di coppia convivente). L'affido condiviso riguarda il restante 95% dei casi. Il 10% di questi si sviluppa in un collocamento primario presso il padre (nella metà dei casi per rinuncia esplicita della madre o, nell'altra metà dei casi, per motivi oggettivi dovuti a malattia o altra impossibilità). L'affido alternato (nella maggior parte dei casi una settimana col padre e una con la madre ma esistono anche forme diverse, non così rigidamente paritetiche e più assimilabili a una “physical joint custody”) nel 2009 si è verificato nel 16,9% dei casi (percentuale tra le più alte d'Europa) con trend in lento aumento (dato ufficiale tratto dalle Statistiques des Jurisdictions) ed è sempre più frequente nei divorzi consensuali che per imposizione del giudice; il collocamento presso la madre si è avuto nel 72% dei casi.[35] Come ricordato dal professor Grangeat di Grenoble, la Francia è anche l'unico Paese al mondo con la doppia residenza per i figli di separati ma questo non ha avuto la minima ripercussione sui tempi di coabitazione e cura che sono rimasti invariati, sebbene sia un passo molto significativo nel promuovere il diritto del minore a vedere riconosciuta una maggiore parità tra i genitori nei rapporti con le istituzioni e la società.

Svezia

La situazione qua è molto diversa e i bambini svedesi godono di maggiore equità nell'accesso alle due figure genitoriali. Benché la legge preveda la parificazione dei sessi fin dal 1974, solo nel 1989 (comunque 17 anni prima che in Italia), venne promulgata una legge sull'affidamento condiviso. Essa mostrò subito le stesse criticità che in Italia mostrò poi la 54/06 e fu modificata. I risultati furono brillanti: mentre prima del 1989 la percentuale di affidi paritetici era stimata all'1%, dopo il 1989 salì solo al 4% ma con le modifiche del 1998 tese a privilegiare l'affido materialmente condiviso salì rapidamente fino a raggiungere l'attuale 28-30%.

Il sistema svedese comporta un forte ricorso al divorzio consensuale: l'abitudine alla mediazione familiare, l'autonomia economica delle donne, il riconoscimento della genitorialità maschile, una sostanziale intercambiabilità dei due sessi fa sì che in oltre il 90% dei casi il divorzio sia da subito consensuale. L'affido legalmente condiviso è la regola e comporta - più spesso per comune accordo di padre e madre - tempi paritetici di frequentazione dei genitori in circa il 30% dei casi (risultava il 17,4% nella ricerca di Bjarnason e Arnarsson), praticamente un record europeo assimilabile ai valori dello Stato di Washington o del Wisconsin.

Molti altri minori hanno una physical joint custody (con tempi superiori al 30-35% del totale presso il secondo genitore).

Secondo una casistica della locale associazione MinPappa raccolta da Vittorio Vezzetti citata presso l'Europarlamento e riferentesi a 3800 casi del sud della Svezia, però, nel momento in cui la famiglia divisa si reca in tribunale per una causa giudiziale emergono ancora differenze significative di trattamento (in questa frazione di casi l'affidamento esclusivo materno raggiunge circa l'80% a fronte del 10% circa di quello paterno e del 10% di quello condiviso).

Quindi molti genitori, pur non praticando l'affido alternato e i tempi paritetici, si accordano consensualmente per ampi diritti di frequentazione ed educazione dei figli ma dobbiamo anche dire che se il provvedimento viene emesso dal tribunale dopo una (come detto, rara e autoselezionata) causa giudiziale esso non pare poi completamente diverso dai consueti standard: due week end lunghi al mese (dal pomeriggio del venerdì alla mattina del lunedì), un pomeriggio infrasettimanale con eventuale pernottamento, due o tre settimane d'estate, sette giorni a Natale e quattro a Pasqua. Possiamo riassumere in questa modesta frazione di casi un 20-25% del tempo totale presso il genitore less involved o non collocatario. In questa frazione si trova anche la maggior parte dei minori che perdono contatto con uno dei genitori (si tratta comunque, se raffrontato ad altri Paesi, di un valore basso: il 14%).

L'affido alternato viene ordinato non in default al termine di una causa giudiziale (benché si debba dire che le rare situazioni che finiscono a giudizio siano spesso casi particolari non riconducibili alla generalità dei divorzi) anche se esso assolutamente non rappresenta un tabù come per esempio in Italia.

Quello che anche in Svezia, come un po' dappertutto, viene lamentato è che, a fronte di condotte ostruttive e atteggiamenti manipolatori volti a indurre il rifiuto dell'altro genitore, non vi sia un'efficace politica di sanzionamento e perciò anche nel modello scandinavo capita che parecchi minori perdano contatto coi genitori.

http://www.nelnomedeifigli.it/== Note ==

  1. ^ I dati disponibili in rete sono ormai invecchiati, ma mostravano chiaramente la tendenza di un ritardo di applicazione della nuova legge in alcune aree. Cfr. Papà Separati Lombardia, Dati Istat su Affidamento dei figli minori nelle separazioni e nei divorzi, su papaseparatilombardia.org, 2004. URL consultato il 4 giugno 2010.
  2. ^ Paolo Cendon, Affido condiviso... Legge sulla carta... e nella realtà chi regna? La madre! Questa volta è colpa dei giudici, su personaedanno.it, 5 maggio 2009. URL consultato il 4 giugno 2010.
  3. ^ Paolo Cendon, ibid.
  4. ^ Redazione (a cura di), Genitori separati e figli, boom degli affidi condivisi, in Panorama, 06 agosto 2008. URL consultato il 4 giugno 2010.
  5. ^ Adiantum (a cura di), L'affido condiviso secondo il tribunale dei minori di Roma, su adiantum.it, 18 marzo 2010. URL consultato il 4 giugno 2010.
  6. ^ Oltremari Bonardi, La nuova legge sull'affido condiviso, Milano, C.A.M.
  7. ^ Forum Associazione Donne Giuriste, Relazione del forum Associazione Donne Giuriste sulle Proposte di Legge C.66 Tarditi, C.453 Cento, C.643 Lucchese, C.1268 Trantino, C. 1558 Vitali e Marras, su forumdonnegiuriste.it, 2003. URL consultato il 13 maggio 2010.
  8. ^ Associazione volontarie del Telefono Rosa, Torino, Affido "condiviso"? No, coatto (PDF), su mandragola.com, 2004. URL consultato il 13 maggio 2010.
  9. ^ Associazione Nazionale Forense, Affido condiviso, un nuovo modello di collaborazione genitoriale o l'inizio di nuovi conflitti? (PDF), su anfverona.it, 2005. URL consultato il 13 maggio 2010.
  10. ^ RaiNews24, Affido condiviso. Sì definitivo dal Senato, su rainews24.rai.it, 25 gennaio 2006. URL consultato il 13 maggio 2010.
  11. ^ Paolo Morozzo della Rocca, Alcune osservazioni critiche riguardo alla Legge sull'affidamento condiviso, in MINORIgiustizia, n. 3, 2006.
  12. ^ Chiara Masera, Cenni in tema di affidamento condiviso dei figli (PDF), su spaziomef.it, 2006. URL consultato il 13 maggio 2010.
  13. ^ Maria Cristina Rizzi, L'affido condiviso ed il mantenimento dei figli nel nuovo processo di separazione e divorzio (PDF), su ordineavvocati.av.it, 2007. URL consultato il 13 maggio 2010.
  14. ^ Relazione del forum Associazione Donne Giuriste, link cit.
  15. ^ Affido "condiviso"? No, coatto, link cit.
  16. ^ a b Italia dei valori, sezione Donne Toscana, Affido condiviso dei figli: mai al genitore violento, su idvdonnetoscana.wordpress.com, 2010. URL consultato il 13 maggio 2010.
  17. ^ Papà Separati onlus, ADIANTUM intenterà causa Civile collettiva al Ministero della Giustizia, su lnx.papaseparati.org, 27 gennaio 2010. URL consultato il 13 maggio 2010.
  18. ^ Stefano Serpellini, Più maltrattamenti. «Ma molte denunce sono strumentali» (GIF), in L'Eco di Bergamo, 31 gennaio 2009.
  19. ^ Jacqueline Monica Magi, Le false violenze, su criminologia.it, 2006. URL consultato il 25 maggio 2010.
  20. ^ Fabio Pin, Stalking, legge giusta ma poco incisiva, in Il Secolo XIX, 25 novembre 2009. URL consultato il 25 maggio 2010.
  21. ^ Cfr. per gli Stati Uniti gli studi di Richard Gelles
  22. ^ Carolina Lussana et alii, Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli, su camera.it, 16 febbraio 2009. URL consultato il 13 maggio 2010.
  23. ^ Giuseppe Valentino et alii, Disegno di Legge n° 957, "Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso" (PDF), su senato.it, 29 luglio 2008. URL consultato il 25 maggio 2010.
  24. ^ Sono espressamente richiamati anche i lavori dei Convegni «Affidamento condiviso dei figli e pari opportunità genitoriali» (Palermo, 21-22 maggio 2008) e «Dall'affido condiviso alla separazione mite» (Nisida-Napoli, 12-13 giugno 2008).
  25. ^ Si critica, in particolare, un provvedimento del Tribunale di Locri (ordinanza del 27 luglio 2006) basato su una distanza tra i genitori di soli 12 km, e per contro di un provvedimento di concessione (Tribunale dell'Aquila del 6 marzo 2007) in cui un genitore si trovava in Spagna e l'altro in Abruzzo.
  26. ^ Ssentenza n. 16593 del 29 aprile 2008, depositata il 18 giugno 2008.
  27. ^ Società Civile, In senato si discute l'affido condiviso bis. Bambini e donne oggetto di barbarie legislativa, su societacivile.net, 20 aprile 2010. URL consultato il 25 maggio 2010.
  28. ^ Tra i rilievi espressi vi è l'inopportunità di recepire in un testo legislativo un riferimento ad una pretesa patologia non accettata dalla comunità scientifica, ma tale riferimento può essere tolto, senza inficiare la portata innovativa della proposta di legge.
  29. ^ Associazione nazionale giuristi democratici, Perché l'affido condiviso non va applicato nei casi di violenza familiare, su idvdonnetoscana.wordpress.com, 3 aprile 2010. URL consultato il 25 maggio 2010.
  30. ^ Senato della Repubblica
  31. ^ Vezzetti V. –Contribution in the meeting “Digital media and Children’s rights”, Palais des Nations- Genève.
  32. ^ Cfr. V. Vezzetti, Nel nome dei figli, Buccino Salerno, BookSprint edizioni, 2010, ISBN 978-88-6595-041-8. www.nelnomedeifigli.it
  33. ^ Maria Cristina Rizzi, L'affido condiviso ed il mantenimento dei figli nel nuovo processo di separazione e divorzio, link cit.
  34. ^ Vezzetti, V. (2013), European children and the divorce of their parents.
  35. ^ 32

Bibliografia

  • Marino Maglietta, L'affidamento condiviso dei figli, Milano, Franco Angeli, 2006, ISBN 88-464-7509-7.
  • Bruno De Filippis, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, Padova, CEDAM, 2007, ISBN 978-88-13-26390-4.
  • Giampaolo Frezza, Mantenimento diretto e affidamento condiviso, Milano, Giuffrè, 2008, ISBN 978-88-14-14148-5.
  • Marina Marino, L'affidamento condiviso dei figli, 2ª ed., Milano, Il Sole24Ore, 2010, ISBN 978-88-324-7491-6.
  • Marino Maglietta, L’affidamento condiviso. Come è, come sarà, Angeli, 2010.
  • Affido condiviso: una revisione necessaria per abbattere le resistenze, Editoriale in Guida al Diritto – Famiglia e Minori, (10) 2010, pp. 7–9
  • Vezzetti, V. (2013), European children and the divorce of their parents,

Communication in European Parliament, Strasburgo, 23-10-2013.http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res666721_europeanchildren2.pdf

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Legge 8 febbraio 2006, n. 54, in materia di "Affidamento condiviso"

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