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== Nomina ==
== Nomina ==
Il supplente è nominato, nel caso di scuole statali, dall'[[Ufficio scolastico territoriale]] (in precedenza detto ''ambito territoriale'', [[ufficio scolastico provinciale]], ''Centro servizi amministrativi'' e infine [[Provveditore#Provveditorato agli studi|provveditorato agli studi]]) o dal [[dirigente scolastico]]; nel caso di scuole private le modalità di assunzione sono gestite dalla scuola stessa.
Il supplente è nominato, nel caso di scuole statali, dall'[[Ufficio scolastico regionale]] (in precedenza detto ''ambito territoriale'', [[ufficio scolastico provinciale]], ''Centro servizi amministrativi'' e infine [[Provveditore#Provveditorato agli studi|provveditorato agli studi]]) o dal [[dirigente scolastico]]; nel caso di scuole private le modalità di assunzione sono gestite dalla scuola stessa.
Le nomine vengono effettuate in base a delle graduatorie che determinano il diritto alla precedenza della chiamata: agli aspiranti supplenti è assegnato un punteggio determinato in base ai titoli (lauree, dottorati, esami, concorsi, etc.) e al servizio prestato fino a quel momento (supplenze precedenti); un punteggio più alto permette all'aspirante supplente di ottenere una proposta di contratto prima dei docenti con un punteggio più basso.
Le nomine vengono effettuate in base a delle graduatorie che determinano il diritto alla precedenza della chiamata: agli aspiranti supplenti è assegnato un punteggio determinato in base ai titoli (lauree, dottorati, esami, concorsi, etc.) e al servizio prestato fino a quel momento (supplenze precedenti); un punteggio più alto permette all'aspirante supplente di ottenere una proposta di contratto prima dei docenti con un punteggio più basso.

Versione delle 21:11, 1 mag 2014

Il supplente, nell'ordinamento scolastico italiano, è un docente che presta servizio temporaneamente in sostituzione di un docente assente.

La denominazione, però, si estende anche a coloro che non sostituiscono alcun docente, ma semplicemente sono assunti per un determinato periodo (in genere un anno) per coprire necessità contingenti della scuola.

Disciplina normativa

Le normative che regolano la costituzione delle graduatorie, le modalità delle assegnazioni delle supplenze e le tempistiche, sono regolate di anno in anno da appositi decreti ministeriali, regionali o comunali, e gestiti dagli uffici competenti.

Esistono diverse tipi di graduatorie, attraverso le quali si accede a diversi tipi di supplenze: ad esempio supplenze annuali o supplenze brevi. Inoltre i docenti, che sono nominati dalle autorità competenti in materia, sono ovviamente, suddivisi in graduatorie diverse per ciascun ordine di scuola (infanzia, primaria, primo grado, secondo grado) e per ciascun tipo di insegnamento (detto "classe di concorso": ad esempio lettere, matematica, educazione artistica, etc.).

Nomina

Il supplente è nominato, nel caso di scuole statali, dall'Ufficio scolastico regionale (in precedenza detto ambito territoriale, ufficio scolastico provinciale, Centro servizi amministrativi e infine provveditorato agli studi) o dal dirigente scolastico; nel caso di scuole private le modalità di assunzione sono gestite dalla scuola stessa.

Le nomine vengono effettuate in base a delle graduatorie che determinano il diritto alla precedenza della chiamata: agli aspiranti supplenti è assegnato un punteggio determinato in base ai titoli (lauree, dottorati, esami, concorsi, etc.) e al servizio prestato fino a quel momento (supplenze precedenti); un punteggio più alto permette all'aspirante supplente di ottenere una proposta di contratto prima dei docenti con un punteggio più basso.

Voci correlate