Responsabilità genitoriale: differenze tra le versioni

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* [http://www.assistentisociali.org/famiglia/potesta-genitoriale-_-indice.htm La potestà genitoriale: titolarità, esercizio e limitazioni (AssistentiSociali.org)]
* [http://www.assistentisociali.org/famiglia/potesta-genitoriale-_-indice.htm La potestà genitoriale: titolarità, esercizio e limitazioni (AssistentiSociali.org)]
* [http://www.miolegale.it/norma_estesa/Legge-151-1975-riforma_diritto_di_famiglia (Miolegale.it)]
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Versione delle 11:11, 20 mar 2014

La potestà genitoriale è la potestà attribuita ai genitori di proteggere, educare ed istruire il figlio minorenne e curarne gli interessi. Poiché il minore è privo della capacità di agire, per lui agisce il genitore in qualità di rappresentante e, più precisamente, di rappresentante legale, derivando i suoi poteri direttamente dalla legge.

Un tempo tale potestà era attribuita al solo padre, donde la denominazione di patria potestà; negli ordinamenti contemporanei la potestà genitoriale è andata via via sostituendosi alla patria potestà, sebbene tale evoluzione si sia compiuta in tempi diversi e non abbia ancora toccato la totalità degli ordinamenti.

Diritto italiano

Nel diritto italiano la potestà genitoriale è affidata ad entrambi i genitori (art. 316 del c.c.). Tuttavia in mancanza di essi, vuoi per sopravvenuta morte, vuoi perché decaduti dalla potestà genitoriale (art. 330 c.c.), viene nominato un tutore, che provvede alla cura della persona del minore e ne amministra i beni.

Alla potestà dei genitori sono sottoposti tutti i figli minori non emancipati, siano essi legittimi, legittimati, adottati e naturali.

La potestà genitoriale, così come stabilita dall’art. 155 c.c. «Provvedimenti riguardo ai figli», comprende diritti sia di natura personale sia di tipo patrimoniale che implicano la facoltà ai genitori di:

  • custodire, ovvero destinare il proprio domicilio al minore, da cui non può allontanarsi senza il consenso del tutore;
  • allevare, ovvero fornire il necessario per sopravvivere, per esempio alimenti e vestiario
  • educare, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, ai costumi del luogo dettati dall’esperienza comune;
  • istruire, eccezione questa tra le potestà, che consiste in un “obbligo di risultato” il cui adempimento dipende dalla prestazione di terzi, per esempio il sistema scolastico;
  • amministrare, sul piano ordinario, che comporta la gestione dei rapporti a carattere patrimoniale conservandone la sostanza;
  • usufruire dei beni, che consiste nell’uso e nel godimento di una res senza alterarne la destinazione d’uso;
  • rappresentare, vale dire poter compiere negozi giuridici in sua vece, per es., al compimento degli obblighi scolastici, possono stipulare il contratto lavorativo di apprendistato oppure per es. permette di confrontarsi nel Consiglio di classe e con le autorità sanitarie.

In Italia la potestà genitoriale ha sostituito la patria potestà nel 1975, parificando diritti e doveri della madre verso i figli, a quelli del padre con la legge 151/1975 (riforma del diritto di famiglia).
Conseguenza di "segno opposto", in genere a favore del padre, di tale parità di diritti è le tendenza all'affido condiviso dei figli nelle cause di separazione e divorzio, rispetto a un precedente orientamento dei giudici ad affidare figli e abitazione principale alla figura materna.

La sospensione o il decadimento dalla patria potestà non può comportare una riduzione dei doveri, vale a dire vantaggio economico o di altro tipo per il genitore. In particolare, non cancella gli obblighi di mantenimento.

Il semplice riconoscimento dei figli naturali o adottivi non esclude la decadenza di questo diritto, se concretamente non viene esercitato dal genitore con la partecipazione attiva alla vita del minore, alle esigenze economiche e non.

La cattiva condotta del genitore, in termini di abuso o negligenza nell'esercizio, può legittimare la sospensione o la revoca della potestà. Viceversa, non è giusta causa di decadenza l'inettitudine educativa del genitore, ravvisabile nella cattiva condotta del minore e nella recidiva di fatti penalmente rilevanti, perseguiti o meno. L'art. 319 c.c., abrogato nel 1975, prevedeva la possibilità per il padre, se confermata dal giudice, di condurre in istituti di correzione (cosiddetti "riformatori") i minori che persistevano in cattiva condotta.

Processo penale minorile

Nel processo penale minorile, non è prevista la figura di un rappresentante processuale degli interessi del minore, e pertanto il giudice svolge contemporanemanete il ruolo di organo giudicante e portatore dell'interesse superiore del minore.
Tale doppia funzionalità è bilanciata dai princìpi della camera di consiglio, composta da due magistrati togati e da due onorari, un uomo e una donna, laureati in psicologia o in discipline affini, peculiarità nata allo scopo di garantire che la decisione non fosse frutto esclusivamente del pensiero tecnico-giuridico del magistrato, e maggiormente improntata alla tutela del minore, rispetto al solo obbligo di audizione di periti di parte durante il procedimento.
L'ordinamento italiano prevede l'obbligo del contraddittorio in sede civile, mentre nel procedimento penale minorile il giudice inaudita altera parte può accogliere istanze di sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale, presentate dal pubblico ministero. Non di rado queste decisioni per motivi di urgenza, non dettagliati dalla legge rispetto a singole fattispecie di reato e rimesse alla discrezione del giudice, sono immediatamente esecutive nonostante opposizione.

Voci correlate

Collegamenti esterni

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