Magistratura italiana: differenze tra le versioni

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===Responsabilità ===
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A seguito dei referendum tenutisi nel 1987, anche sull'onda dello scandalo di [[Enzo Tortora]]<ref>[http://www.libertiamo.it/2012/02/10/enzo-tortora-quel-referendum-sulla-responsabilita-dei-magistrati/ ''Enzo Tortora, quel referendum sulla responsabilità dei magistrati'' da Libertiamo, 10 febbraio 2012]</ref>, il popolo sancì la responsabilità civile dei magistrati. L'anno successivo pertanto il Parlamento provvide a dare seguito alla volontà degli italiani, con la Legge del 13 Aprile 1988 n.117 (c.d. Legge Vassalli).
A seguito dei referendum tenutisi nel 1987, anche sull'onda dello scandalo di [[Enzo Tortora]]<ref>[http://www.libertiamo.it/2012/02/10/enzo-tortora-quel-referendum-sulla-responsabilita-dei-magistrati/ ''Enzo Tortora, quel referendum sulla responsabilità dei magistrati'' da Libertiamo, 10 febbraio 2012]</ref>, il popolo sancì la responsabilità civile dei magistrati. L'anno successivo il Parlamento approvò la Legge del 13 Aprile 1988 n.117 (c.d. Legge Vassalli) in attuazione di quel referendum.


Attualmente i magistrati rispondono penalmente, civilmente e disciplinarmente delle azioni da loro commesse a danno dei cittadini nell'esercizio delle loro funzioni. In particolare, il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati, con la relativa responsabilità disciplinare, sono normati specificatamente dalla Legge Vassalli.
Attualmente i magistrati rispondono civilmente e disciplinarmente delle azioni da loro commesse a danno dei cittadini nell'esercizio delle loro funzioni. In particolare, il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati, con la relativa responsabilità disciplinare, sono normati specificatamente dalla Legge Vassalli.


Essi rispondono civilmente in caso di dolo, colpa grave o diniego di giustizia; in tali casi il cittadino potrà esperire l'azione di risarcimento per il danno subito contro lo Stato, il quale a sua volta eserciterà una rivalsa nei confronti del magistrato (responsabilità indiretta del magistrato). Infatti l'art. 2 della sopracitata legge dice testualmente che "''Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.''". L'azione di rivalsa è normata dall'art. 7, il quale dispone che "''Lo Stato, entro un anno dal risarcimento (...) esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.''"; quest'azione, salvo che nei casi di dolo, non potrà mai superare 1/3 dello stipendio annuale del magistrato al momento della richiesta del risarcimento.
Essi rispondono penalmente qualora commettano reati nell'esercizio delle loro funzioni. In tale caso chi ha subito il danno per il fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto a un risarcimento, sia nei suoi confronti che nei confronti dello Stato, il quale eserciterà poi eventualmente un regresso nei confronti del primo (art. 13).

Essi inoltre rispondono civilmente in caso di <u>dolo</u>, <u>colpa grave</u> o <u>diniego di giustizia</u>; in tali casi il cittadino potrà esperire l'azione di risarcimento per il danno subito contro lo Stato, il quale a sua volta eserciterà una rivalsa nei confronti del magistrato (responsabilità indiretta del magistrato). Infatti l'art. 2 della sopracitata legge dice testualmente che "''Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.''". L'azione di rivalsa è normata dall'art. 7, il quale dispone che "''Lo Stato, entro un anno dal risarcimento (...) esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.''"; quest'azione, salvo che nei casi di dolo, non potrà mai superare 1/3 dello stipendio annuale del magistrato al momento della richiesta del risarcimento.


Essi infine rispondono anche disciplinarmente dei danni cagionati ai cittadini nell'esercizio delle loro funzioni: l'art. 9 della legge Vassalli dispone infatti che "''Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento''".
Essi infine rispondono anche disciplinarmente dei danni cagionati ai cittadini nell'esercizio delle loro funzioni: l'art. 9 della legge Vassalli dispone infatti che "''Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento''".

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La sede della Corte di cassazione a Roma
Seduta del Consiglio superiore della magistratura (1999)

La magistratura italiana è un complesso di organi della Repubblica Italiana depositaria delle potere giudiziario, in particolare di funzioni giurisdizionali o requirenti.

Cenni storici

L'ordinamento giudiziario italiano è stato disciplinato in modo organico dal R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 ("Ordinamento giudiziario"), più volte modificato nel corso del tempo.

Le ultime modifiche sostanziali sono state apportate da stato riformato dalla legge 25 luglio 2005 n. 150 (c.d.Riforma Castelli) e dalla legge 30 luglio 2007 n. 111 (c.d.Riforma Mastella).

Caratteristiche generali

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente[1] da ogni altro potere, secondo quanto sancito dall'art. 104 della Costituzione della Repubblica Italiana. I magistrati ordinari sono titolari della funzione giurisdizionale, che amministrano in nome del popolo.

L'organo di autogoverno della magistratura è il Consiglio superiore della magistratura, organo di rilievo costituzionale, presieduto dal Presidente della Repubblica. A tale organo spettano, ai sensi dell'art. 105 della Costituzione, al fine di garantire l’autonomia e indipendenza della magistratura, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Indipendenza

Il principio di indipendenza, imparzialità e terzietà del giudice è consacrato, oltre che nel ricordato art. 104, nell'art. 101 della Costituzione italiana, che stabilisce: "i giudici sono soggetti soltanto alla legge".

Detta formula evidenzia, in primo luogo, che qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve essere fondato sul dettato legislativo, che il giudice è chiamato a interpretare e applicare. In secondo luogo, l'avverbio "soltanto" rimanda, innanzitutto, al concetto di indipendenza "esterna" del giudice, vale a dire all'indipendenza da qualsiasi interferenza estranea alla legge.

Il giudice è, in altre parole, libero di decidere il caso concreto in piena autonomia di giudizio e coscienza. D'altro canto, l'avverbio in esame vuole richiamare, altresì, l'indipendenza "interna" del giudice, ossia l'assenza di vincoli e condizionamenti derivanti dalle precedenti decisioni della giurisprudenza.

Invero, nei paesi a tradizione romanistica, la previa decisione giurisprudenziale, sebbene possa costituire un autorevole, nonché persuasivo precedente interpretativo di norme esistenti, non è capace di vincolare in senso proprio il giudice che, successivamente, sarà chiamato a decidere in ordine a una questione di diritto analoga. Questi potrà pertanto discostarsi dalla precedente decisione, debitamente motivandone le ragioni.

L'art. 107 della Costituzione italiana stabilisce, inoltre, che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni (funzione giudicante propria del giudice e funzione requirente propria del pubblico ministero). Ciò implica che, con riferimento a quanto detto poc'anzi circa l'indipendenza "interna", la Magistratura sia priva di una organizzazione gerarchica in senso tecnico, essendo il potere giudiziario esercitato in modo "diffuso" da ciascun magistrato nell'ambito della funzione svolta.

Ulteriore corollario dell'indipendenza della magistratura è, altresì, la regola della inamovibilità dei magistrati, i quali non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni, se non a seguito di decisioni assunte dal Consiglio superiore della magistratura. Conseguenza di tale principio è che nessuno può scegliersi il giudice da cui venire giudicato ("nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"), né il giudice può scegliere i soggetti da giudicare.

In ragione di questo articolo, poi, dall'entrata in vigore della Costituzione non possono essere istituiti nuovi giudici straordinari o giudici speciali (come previsto dall'articolo 102).[2]

L'art. 103 prevede comunque giudici speciali, quali i giudici amministrativi, la Corte dei conti e il giudice militare, preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione. Oltre a questi già esistenti, in ogni caso, non sarà possibile istituirne altri.

Responsabilità

A seguito dei referendum tenutisi nel 1987, anche sull'onda dello scandalo di Enzo Tortora[3], il popolo sancì la responsabilità civile dei magistrati. L'anno successivo il Parlamento approvò la Legge del 13 Aprile 1988 n.117 (c.d. Legge Vassalli) in attuazione di quel referendum.

Attualmente i magistrati rispondono civilmente e disciplinarmente delle azioni da loro commesse a danno dei cittadini nell'esercizio delle loro funzioni. In particolare, il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati, con la relativa responsabilità disciplinare, sono normati specificatamente dalla Legge Vassalli.

Essi rispondono civilmente in caso di dolo, colpa grave o diniego di giustizia; in tali casi il cittadino potrà esperire l'azione di risarcimento per il danno subito contro lo Stato, il quale a sua volta eserciterà una rivalsa nei confronti del magistrato (responsabilità indiretta del magistrato). Infatti l'art. 2 della sopracitata legge dice testualmente che "Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.". L'azione di rivalsa è normata dall'art. 7, il quale dispone che "Lo Stato, entro un anno dal risarcimento (...) esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato."; quest'azione, salvo che nei casi di dolo, non potrà mai superare 1/3 dello stipendio annuale del magistrato al momento della richiesta del risarcimento.

Essi infine rispondono anche disciplinarmente dei danni cagionati ai cittadini nell'esercizio delle loro funzioni: l'art. 9 della legge Vassalli dispone infatti che "Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento".

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 novembre 2011, pur non entrando nel merito della responsabilità del magistrato dato che in Italia vige la responsabilità indiretta, ha ritenuto troppo rigorosa la sussistenza della "colpa grave" per i fini risarcitori, evidenziando la necessità di un requisito meno stringente quale la "manifesta violazione del diritto", che è il requisito richiesto dal diritto europeo. In attesa quindi di una riforma della legge 117 del 1988, si potrà far valere la "violazione manifesta del diritto" soltanto nell'applicazione del diritto europeo, e non invece in quello nazionale per il quale continuerà a sussistere la "colpa grave" come requisito minimo.[4]

Personale

Accesso

Lo stesso argomento in dettaglio: Magistrato ordinario in tirocinio.

I magistrati ordinari togati sono nominati per concorso pubblico, sulla base della valutazione delle conoscenze tecniche possedute; i vincitori del concorso acquisiscono la qualifica di "magistrato ordinario in tirocinio" (MOT), che ha sostituito quella precedente di "uditore giudiziario", ai sensi della riforma Mastella del 2007.

Vi sono, a tutt'oggi, tre prove scritte: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo e una prova orale, [5] che praticamente include tutte le possibili materie dell'ordinamento giuridico, donde la complessiva ed estrema difficoltà del concorso. Esistono anche magistrati onorari, come il giudice di pace, il vice procuratore onorario e il giudice onorario di tribunale. Inoltre, l'art. 106 della Costituzione italiana stabilisce che l'ufficio di consigliere di cassazione può anche essere affidato, per meriti insigni, a docenti universitari in materie giuridiche nonché ad avvocati con almeno quindici anni di esercizio che siano iscritti negli albi per le giurisdizioni superiori.

Classificazione

I magistrati si distinguono in:

Formazione e aggiornamento

Villa Castel Pulci (Scandicci), sede della
Scuola superiore della magistratura

Per i magistrati ordinari sono previste le seguenti attività formative:[6]

  • "formazione iniziale" (per i magistrati in tirocinio);
  • "formazione permanente" per i magistrati togati (attuata in sede nazionale e in sede locale)
  • formazione per i dirigenti degli uffici;
  • "formazione permanente" per i magistrati onorari (attuata in sede nazionale e in sede locale);
  • “formazione internazionale”.

La “formazione permanente”, sinora attuata dal CSM (IX Commissione)[7], dall’autunno 2012 passerà gradualmente alla Scuola superiore della magistratura. L’inaugurazione delle attività formative presso l’unica sede di Villa Castel Pulci a Scandicci (Firenze) si è avuta il 15 ottobre 2012.[8]

Ruolo organico

Ruolo organico della magistratura ordinaria
Numero di posti Carica
1 Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo Presidente della Corte di Cassazione)
1 Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di Cassazione)
2 Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione)
1 Presidente del Tribunale superiore delle Acque pubbliche
59 Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità
368 Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità
53 Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti
24 Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti
393 Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado
9.207 Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado e semidirettive di primo grado e di secondo grado
? Magistrati ordinari in tirocinio
10.109 + tirocinanti Totale 10.151 togati (cfr tabella ruoli al 2008)
Ruolo organico della magistratura speciale e onoraria
Numero di posti Carica
7852 magistrati onorari[9] (con 11.874 posti previsti in organico in totale)
493 magistrati amministrativi (legge 186/1982)
603 Corte dei conti (L. 20 dicembre 1961 n. 1345 e legge 26 febbraio 2004, n. 45)

Retribuzione

La retribuzione[10] complessiva del magistrato è la somma delle seguenti voci:

  • stipendio[11] (vedi tabella sotto)
  • indennità aggiuntiva speciale
  • indennità giudiziaria (ex art. 3. legge 19 febbraio 1981, n. 27).

L'ordinamento giudiziario italiano, attualmente, stabilisce che la progressione economica dei magistrati si articola automaticamente per classi crescenti di anzianità, scandite dalle valutazioni periodiche di professionalità. È riconosciuta la possibilità di conseguire una classe retributiva superiore a quella spettante per anzianità, nel caso si ottenga l'attribuzione di funzioni superiori per concorso. La legge[12], ancora vigente, prevede in totale otto classi biennali con aumenti del 6 per cento. All'interno di ciascuna classe sono previsti degli scatti biennali che corrispondono al 2,50% dell’importo dello stipendio, e dove presente, della classe in godimento. I passaggi di classe prevedono il cosiddetto effetto trascinamento, in base al quale gli anni di carriera pregressa non possono essere persi ai fini economici e devono essere trascinati nelle posizioni e qualifiche successive, dal momento che non è possibile riconoscere un’anzianità economica inferiore a quella di servizio effettiva (art. 5 legge n. 425/1984). Per tenere conto dell'effetto erosivo dell'inflazione, la retribuzione viene automaticamente adeguata su base triennale mediante un indice ISTAT che valuta la media degli aumenti stipendiali conseguiti, nel triennio precedente, dalle altre categorie del pubblico impiego, cfr.: tabelle stipendiali al 2007.

Per i magistrati amministrativi il sistema di progressione in carriera, previsto dalla legge[13], si differenzia e si caratterizza non solo per la maggiore rapidità nella progressione ma anche in relazione alla possibilità di un ulteriore accorciamento attraverso il superamento di concorsi interni.

Speciali incentivi economici[14] e di carriera sono stati previsti dal decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143 (convertito con modifiche nella legge 13 novembre 2008, n. 181) per i magistrati destinati alle cosiddette sedi disagiate[15]. Con sedi disagiate si intendono quelle sedi giudiziarie rimaste vacanti all'esito delle ordinarie procedure di trasferimento e con percentuale di posti vacanti superiore alla media nazionale. Tali incentivi economici consistono in:

  • un'indennità mensile: pari allo stipendio tabellare del magistrato ordinario con tre anni di anzianità;
  • un'indennità di prima sistemazione (una tantum): pari a nove volte l'indennità integrativa speciale in godimento.
Per i magistrati ordinari (dalla legge sull'Ordinamento giudiziario) (anno 2006)
Qualifica Stipendio annuo lordo (in )
Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione) (HH09) 305.000
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione) (HH08) 75.746,26
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche) () 73.018,13
Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità (HH07) 66.470,60
Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità (HH06) 56.713,83
Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità (HH05) 50.521,10
Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità (HH04) 44.328,37
Magistrati ordinari (HH03) 31.940,23
Magistrati ordinari in tirocinio (HH01, HH02) 22.766,71

In definitiva una valutazione sommaria delle retribuzioni mensili complessive al 2012 (somma delle tre voci base: stipendio, indennità speciale e indennità giudiziaria, al netto di tutte le ritenute, trattenute, etc.) è il seguente:

Un magistrato in tirocinio percepisce netti circa € 2.400,00.

  • magistrato di tribunale (dopo il tirocinio) percepisce netti circa € 2.900,00.
  • magistrato di tribunale la prima valutazione di professionalità percepisce netti circa € 3.700,00.
  • magistrato di Corte di appello (qualifica che si acquisisce dopo n. 13 anni dalla nomina) percepisce netti circa € 4.500,00.
  • magistrato di Corte di cassazione (qualifica che si acquisisce dopo n. 20 anni dalla nomina) percepisce netti circa € 6.000,00;
  • magistrato di Corte di cassazione con nomina alle funzioni direttive superiori percepisce netti € 6.341,00.

Con DPCM del 2009[16], per magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, gli stipendi in vigore dal primo gennaio 2006, comprensivi dell’indennità integrativa speciale, vengono aumentati per il triennio del 10,13%, e, nel contempo, vengono riassorbiti gli aumenti già corrisposti per il 2007 e il 2009. A queste categorie si riconosce un ulteriore 3,04% di aumento per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (Cfr. tabelle stipendiali al 2010).

Il trattamento economico della magistratura per lungo tempo è stato collegato alle funzioni ricoperte. Ne deriva che il magistrato poteva acquisire un aumento retributivo solamente con l’avanzamento del grado gerarchico, con effettivo esercizio delle funzioni connesse al grado (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12). L'ordinamento è stato progressivamente mutato attraverso l’abolizione della cosiddetta carriera in attuazione dell’art. 107, 3 comma della Costituzione che sancisce il principio secondo cui i magistrati si distinguono tra loro solo per la diversità delle funzioni. Attualmente gli avanzamenti di carriera in magistratura avvengono in base all'anzianità professionale. Gli automatismi di carriera sono stati introdotti da una legge del 1966 e da una successiva del 1973, integralmente elaborata dalla Commissione Giustizia della Camera nella seduta del 25 settembre.

Tale meccanismo "egualitario" per gli avanzamenti è stato oggetto di critiche perché la retribuzione non adotta criteri quali la produttività, il merito e l'aggiornamento professionale.

L'assegnazione delle promozioni e degli incarichi spetta al CSM. L'anzianità professionale è uno dei parametri per tali decisioni, non il prevalente.

Si ritiene che un sistema di nomine slegato dagli automatismi retributivi sia una maggiore garanzia del merito professionale per l'accesso alle cariche più importanti. Nello stesso tempo, introduce una seconda distorsione, una parità retributiva fra persone che hanno la stessa anzianità, delle quali solo una parte ha assunto funzioni e responsabilità maggiori.

D'altro canto il sistema di avanzamenti automatici, adottato pressoché in tutti i paesi, in particolar modo quelli con una magistratura indipendente, permette a un magistrato di poter operare anche negli uffici giudiziari meno appetibili, evitando la fuga dei magistrati dagli uffici più disagiati. Esso, inoltre, garantisce una qualità del lavoro che la competitività tra operatori giudiziari comprometterebbe. Infatti, allo stato attuale diversamente dalle funzioni ordinarie è possibile concorrere per l'avanzamento di carriera per le funzioni apicali, permettendo ai meritevoli l'accesso alle cariche più importanti.

Testi normativi di riferimento

Note

  1. ^ L’autonomia è riferita alla struttura organizzativa della magistratura, e costituisce pertanto una guarantigia dell’intero ordine giudiziario, mentre l’indipendenza attiene a ciascun singolo magistrato. Pertanto il singolo giudice è soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.) e i magistrati ordinari si distinguono fra loro soltanto per le funzioni esercitate, non essendo la magistratura organizzata in base a un criterio gerarchico. Ciascun magistrato, sia giudicante sia requirente, è inoltre tendenzialmente inamovibile , a meno che non presti il proprio consenso ovvero in mancanza solo per i motivi e con le garanzie di difesa previsti dall’Ordinamento giudiziario (circ. CSM 30 novembre 1993, n. 15098, e successive modifiche).
  2. ^ Per giudici straordinari si intendono quelli appositamente istituiti ex post, dopo il verificarsi dei fatti sui quali si deve giudicare; per giudici speciali si intendono i giudici che abbiano una competenza specifica e riservata su determinate materie, così che tali materie risultino sottratte alla giurisdizione ordinaria. Non è un giudice speciale invece la sezione specializzata del Giudice ordinario, istituita in determinate materie (come le sezioni specializzate agrarie, i tribunali regionali per le acque pubbliche, i tribunali per i minorenni), in cui possono sedere in aggiunta ai magistrati anche cittadini particolarmente qualificati, estranei all’ordine giudiziario.
  3. ^ Enzo Tortora, quel referendum sulla responsabilità dei magistrati da Libertiamo, 10 febbraio 2012
  4. ^ La responsabilità dei magistrati di Alessandro Paca, da associazionedeicostituzionalisti.it 9 febbraio 2012.
  5. ^ il bando del 2008 prevedeva che la prova orale riguardasse le seguenti materie: a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b. procedura civile; c. diritto penale; d. procedura penale; e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f. diritto commerciale e fallimentare; g. diritto del lavoro e della previdenza sociale; h. diritto comunitario; i. diritto internazionale pubblico e privato; l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
  6. ^ Sito della Scuola superiore della magistratura
  7. ^ Competenze della IX Commissione sul sito del Consiglio superiore della magistratura
  8. ^ Scuola superiore della magistratura, “Inizio delle attività didattiche”
  9. ^ giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari; giudici onorari aggregati; esperti e giudici popolari
  10. ^ cfr la retibuzione al 2009 e la retribuzione al 2003 in ANM
  11. ^ legge 111/2007
  12. ^ 425/1984
  13. ^ legge 27 aprile 1982 n. 186
  14. ^ indennità sedi disagiate in Magistratura indipendente
  15. ^ elenco sedi disagiate al 1999 in CSM
  16. ^ Retribuzioni più elevate, ne Il Sole 24 ore, 8 luglio 2009


Bibliografia

Voci correlate

Collegamenti esterni