Permesso di soggiorno: differenze tra le versioni

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Il '''permesso di soggiorno''', nell'ambito del [[diritto amministrativo]] italiano, è un'autorizzazione, rilasciata dalla [[Polizia di Stato]], che deve essere richiesta dai soggetti [[extracomunitario|extracomunitari]] per poter soggiornare nel paese<ref name="PdS">[http://poliziadistato.it/articolo/225-Il_rilascio_del_permesso_di_soggiorno Rilascio del permesso di soggiorno]</ref> per più di otto giorni, ovvero di novanta giorni se in possesso di visto d'ingresso per motivi di turismo. Non è richiesto per i i cittadini di altri stati facenti parte dell' [[Unione Europea]].
Il '''permesso di soggiorno''', nell'ambito del [[diritto amministrativo]] italiano, è un'autorizzazione, rilasciata dalla [[Polizia di Stato]], che deve essere richiesta dai soggetti [[extracomunitario|extracomunitari]] per poter soggiornare nel paese<ref name="PdS">[http://poliziadistato.it/articolo/225-Il_rilascio_del_permesso_di_soggiorno Rilascio del permesso di soggiorno]</ref> per più di otto giorni, ovvero di novanta giorni se in possesso di visto d'ingresso per motivi di turismo. Non è richiesto per i cittadini di altri stati facenti parte dell' [[Unione Europea]].


Esso è disciplinato dal d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011.<ref>pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2011 n. 263</ref>
Esso è disciplinato dal d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011.<ref>pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2011 n. 263</ref>

Versione delle 02:42, 12 ott 2013

Il permesso di soggiorno, nell'ambito del diritto amministrativo italiano, è un'autorizzazione, rilasciata dalla Polizia di Stato, che deve essere richiesta dai soggetti extracomunitari per poter soggiornare nel paese[1] per più di otto giorni, ovvero di novanta giorni se in possesso di visto d'ingresso per motivi di turismo. Non è richiesto per i cittadini di altri stati facenti parte dell' Unione Europea.

Esso è disciplinato dal d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011.[2]

Durata

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni dall'ingresso in Italia dello straniero. La durata del permesso di soggiorno è differente a seconda delle motivazioni del soggiorno.

  • se il permesso viene rilasciato per motivi di lavoro subordinato, la durata è quella del relativo contratto di lavoro (che assume la denominazione di contratto di soggiorno), con un massimo di due anni, rinnovabile sino a che lo straniero conserva quello od un altro lavoro (con un massimo di sei mesi di stato di disoccupazione
  • se il permesso viene rilasciato per motivi di lavoro stagionale, la durata varia dai sei ai nove mesi (a seconda del tipo di lavoro svolto).
  • se viene rilasciato per lo svolgimento di un lavoro autonomo ha durata di un anno;
  • se viene rilasciato per ricongiungimento familiare ha la durata di due anni se il familiare a cui ci si ricongiunge ha un permesso biennale, altrimenti la minore durata del permesso del familiare fonte di sostentamento
  • se viene rilasciato per finalità di studio o formazione può avere durata fino ad un anno.

il permesso di soggiorno può avere anche una durata illimitata (ad esempio nel caso di permesso per elezione di domicilio in Italia, ottenibile dimostrando di avere una fonte di reddito costante e sufficiente per poter vivere confortevolmente in Italia, ad esempio una pensione)

Rinnovo

Il permesso di soggiorno in scadenza deve essere rinnovato, con apposita richiesta, almeno 60 giorni prima della stessa. La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso, ma può essere rinnovato. in ogni caso attualmente (dopo l'entrata in vigore della legge Bossi-Fini- 2002) il permesso ha la durata massima di due anni ed è legata alla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato (tanto che si definisce anche contratto di soggiorno); permessi di un anno o di durata inferiore possono essere rilasciati per lavoro autonomo o imprenditoriale, studio, tirocinio formativo, malattia, gravidanza, disoccupazione, ecc.

Motivi ostativi al rilascio

Se il soggetto richiedente ha dei precedenti penali, per determinati delitti stabiliti dalla legge e ritenuti particolarmente gravi o connessi alla richiesta del permesso stesso (quali ad esempio omicidi, traffico di droga o di esseri umani), esso può non essere rilasciato. Così pure se perde il lavoro od ultima gli studi per cui il permesso era stato rilasciato (salva la possibilità di rilascio di un permesso breve per disoccupazione e ricerca lavoro).

Esenzione

Qualora lo straniero sia in Italia per motivi di turismo, visite o affari, per soggiorni inferiori ai tre mesi è esentato dal richiedere tale documento.[1]

Note

  1. ^ a b Rilascio del permesso di soggiorno
  2. ^ pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2011 n. 263

Voci correlate