Diritto internazionale privato: differenze tra le versioni

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Il '''diritto internazionale privato''' è una branca autonoma dell’[[ordinamento giuridico]] statale. Esso concerne, nella sua accezione più ristretta, l'insieme di regole atte a individuare il diritto sostanziale applicabile alle fattispecie che presentino significative connessioni con diversi sistemi giuridici nazionali. Tale è la funzione delle cosiddette "norme di conflitto", disposizioni strumentali in quanto non finalizzate alla disciplina materiale del rapporto giuridico. In altri termini, le norme di diritto internazionale privato individuano la lex causae in base alla quale regolare rapporti che presentino elementi di estraneità rispetto all'ordinamento statale nel quale è sorta la questione (per esempio: un contratto di affitto di un immobile situato in [[Italia]] di proprietà di un cittadino francese, concluso con un cittadino tedesco, rispetto al quale sorge una questione relativa alla manutenzione straordinaria dello stesso).
Il '''diritto internazionale privato''' è una branca autonoma dell’[[ordinamento giuridico]] statale. Esso concerne, nella sua accezione più ristretta, l'insieme di regole atte a individuare il diritto sostanziale applicabile alle fattispecie che presentino significative connessioni con diversi sistemi giuridici nazionali.


Tale è la funzione svolta in quest'ambito delle cosiddette "norme di conflitto", disposizioni strumentali in quanto non finalizzate alla disciplina materiale del rapporto giuridico: in altri termini, le norme di diritto internazionale privato individuano la lex causae in base alla quale regolare rapporti che presentino elementi di estraneità rispetto all'ordinamento statale nel quale è sorta la questione (per esempio: un contratto di affitto di un immobile situato in [[Italia]] di proprietà di un cittadino francese, concluso con un cittadino tedesco, rispetto al quale sorge una questione relativa alla manutenzione straordinaria dello stesso).

== Cenni storici ==
L'espressione "diritto internazionale privato" venne coniata, per la prima volta, dal [[giurista]] [[statunitense]] [[Joseph Story]] nell'opera "Commentaries on the conflict of laws", edita nel 1834.

== Caratteristiche ==
In un'accezione più estesa, il diritto internazionale privato disciplina anche questioni di "diritto processuale civile internazionale", quali la delimitazione della [[giurisdizione]] del [[giudice]] statale, ed i presupposti dell'efficacia e dell'esecuzione forzata delle [[sentenza|sentenze]] straniere e degli [[atto|atti]] pubblici resi all'estero da autorità straniere.
In un'accezione più estesa, il diritto internazionale privato disciplina anche questioni di "diritto processuale civile internazionale", quali la delimitazione della [[giurisdizione]] del [[giudice]] statale, ed i presupposti dell'efficacia e dell'esecuzione forzata delle [[sentenza|sentenze]] straniere e degli [[atto|atti]] pubblici resi all'estero da autorità straniere.


A differenza del [[diritto internazionale pubblico]], le norme di diritto internazionale privato, nella loro accezione ristretta o estesa, fanno generalmente parte dell'[[ordinamento giuridico]] '''interno''' dei singoli Stati nazionali, in quanto sono emanate dai rispettivi organi legislativi e destinate ad essere vincolanti esclusivamente in essi.
A differenza del [[diritto internazionale pubblico]], le norme di diritto internazionale privato, nella loro accezione ristretta o estesa, fanno generalmente parte dell'[[ordinamento giuridico]] interno dei singoli stati nazionali, in quanto sono emanate dai rispettivi organi legislativi e destinate ad essere vincolanti esclusivamente in essi.


Vanno naturalmente fatti salvi i casi in cui le norme di diritto internazionale privato sono contenute in Convenzioni internazionali cui l'ordinamento interno si adegua tramite il procedimento di adesione e di esecuzione, oppure i casi di disposizioni normative coniate da organismi sovranazionali cui un determinato ordinamento statale appartiene (come ad esempio gli organismi comunitari europei).
Vanno naturalmente fatti salvi i casi in cui le norme di diritto internazionale privato sono contenute in [[trattati internazionali]] cui l'ordinamento interno si adegua tramite il procedimento di adesione e di esecuzione, oppure i casi di disposizioni normative coniate da organismi sovranazionali cui un determinato ordinamento statale appartiene (come ad esempio gli organismi comunitari europei).


In entrambe queste ipotesi, la disciplina di conflitto sarà uniforme tra tutti gli Stati aderenti ad una determinata convenzione di diritto internazionale privato o comunque tenuti all'applicazione di una fonte normativa di origine sovranazionale.
In entrambe queste ipotesi, la disciplina di conflitto sarà uniforme tra tutti gli Stati aderenti ad una determinata convenzione di diritto internazionale privato o comunque tenuti all'applicazione di una fonte normativa di origine sovranazionale.

L'espressione "diritto internazionale privato" venne coniata, per la prima volta, dal [[giurista]] [[statunitense]] [[Joseph Story]] nell'opera "Commentaries on the conflict of laws", edita nel 1834.


== Il diritto internazionale privato nei vari ordinamenti ==
== Il diritto internazionale privato nei vari ordinamenti ==
Ogni ordinamento nazionale ha un proprio sistema di norme di diritto internazionale privato.
Ogni [[ordinamento giuridico]] nazionale ha un proprio sistema di norme di diritto internazionale privato.

=== Italia ===
=== Italia ===
{{Vedi anche|Diritto internazionale privato italiano}}
{{Vedi anche|Diritto internazionale privato italiano}}
Il testo di riferimento del diritto internazionale privato italiano è la legge [[31 maggio]] [[1995]] n. 218, in cui sono contenute le disposizioni, le c.d ''norme di conflitto'', che disciplinano la materia. L'ambito di applicazione di questa norma è tuttavia circoscritto ai soli casi non disciplinati dalle norme derivanti dal diritto dell'[[Unione Europea]]. Di particolare rilevanza sono i regolamenti: [[Regolamento Bruxelles 1|Bruxelles 1]], sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e le decisioni in materia civile e commerciale; [[Regolamento Bruxelles 2 bis|Bruxelles 2 bis]], relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; [[Regolamento Roma 1|Roma 1]], sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; [[Regolamento Roma 2|Roma 2]] sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
Il testo di riferimento del diritto internazionale privato italiano è la legge [[31 maggio]] [[1995]] n. 218, in cui sono contenute le disposizioni, le c.d ''norme di conflitto'', che disciplinano la materia. L'ambito di applicazione di questa norma è tuttavia circoscritto ai soli casi non disciplinati dalle norme derivanti dal diritto dell'[[Unione Europea]].


Di particolare rilevanza sono i regolamenti:
== Bibliografia ==
* [[Regolamento Bruxelles 1]], sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e le decisioni in materia civile e commerciale;
* [[Regolamento Bruxelles 2 bis]], relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;
* [[Regolamento Roma 1]], sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
* [[Regolamento Roma 2]] sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.


== Bibliografia ==
* Ballarino, ''Diritto internazionale privato'', (Padova, Cedam, III ed., 1999)
* Ballarino, ''Diritto internazionale privato'', (Padova, Cedam, III ed., 1999)
* Barel - Armellini, "Diritto internazionale privato, (Manuale breve)", (Milano, Giuffrè, ult. ed. 2008)
* Barel - Armellini, "Diritto internazionale privato, (Manuale breve)", (Milano, Giuffrè, ult. ed. 2008)
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== Voci correlate ==
== Voci correlate ==
* [[Caso Forgo]]
* [[Diritto privato]]
* [[Diritto privato]]
* [[Diritto internazionale]]
* [[Diritto internazionale]]
* [[Diritto internazionale privato italiano]]
* [[Regolamento Roma 1]]
* [[Regolamento Roma 1]]
* [[Regolamento Roma 2]]
* [[Regolamento Roma 2]]
* [[Caso Forgo]]
* [[Trattati internazionali]]
* [[Principio di reciprocità (diritto)]]
* [[Principio di reciprocità (diritto)]]



Versione delle 22:18, 8 mar 2013

Il diritto internazionale privato è una branca autonoma dell’ordinamento giuridico statale. Esso concerne, nella sua accezione più ristretta, l'insieme di regole atte a individuare il diritto sostanziale applicabile alle fattispecie che presentino significative connessioni con diversi sistemi giuridici nazionali.

Tale è la funzione svolta in quest'ambito delle cosiddette "norme di conflitto", disposizioni strumentali in quanto non finalizzate alla disciplina materiale del rapporto giuridico: in altri termini, le norme di diritto internazionale privato individuano la lex causae in base alla quale regolare rapporti che presentino elementi di estraneità rispetto all'ordinamento statale nel quale è sorta la questione (per esempio: un contratto di affitto di un immobile situato in Italia di proprietà di un cittadino francese, concluso con un cittadino tedesco, rispetto al quale sorge una questione relativa alla manutenzione straordinaria dello stesso).

Cenni storici

L'espressione "diritto internazionale privato" venne coniata, per la prima volta, dal giurista statunitense Joseph Story nell'opera "Commentaries on the conflict of laws", edita nel 1834.

Caratteristiche

In un'accezione più estesa, il diritto internazionale privato disciplina anche questioni di "diritto processuale civile internazionale", quali la delimitazione della giurisdizione del giudice statale, ed i presupposti dell'efficacia e dell'esecuzione forzata delle sentenze straniere e degli atti pubblici resi all'estero da autorità straniere.

A differenza del diritto internazionale pubblico, le norme di diritto internazionale privato, nella loro accezione ristretta o estesa, fanno generalmente parte dell'ordinamento giuridico interno dei singoli stati nazionali, in quanto sono emanate dai rispettivi organi legislativi e destinate ad essere vincolanti esclusivamente in essi.

Vanno naturalmente fatti salvi i casi in cui le norme di diritto internazionale privato sono contenute in trattati internazionali cui l'ordinamento interno si adegua tramite il procedimento di adesione e di esecuzione, oppure i casi di disposizioni normative coniate da organismi sovranazionali cui un determinato ordinamento statale appartiene (come ad esempio gli organismi comunitari europei).

In entrambe queste ipotesi, la disciplina di conflitto sarà uniforme tra tutti gli Stati aderenti ad una determinata convenzione di diritto internazionale privato o comunque tenuti all'applicazione di una fonte normativa di origine sovranazionale.

Il diritto internazionale privato nei vari ordinamenti

Ogni ordinamento giuridico nazionale ha un proprio sistema di norme di diritto internazionale privato.

Italia

Lo stesso argomento in dettaglio: Diritto internazionale privato italiano.

Il testo di riferimento del diritto internazionale privato italiano è la legge 31 maggio 1995 n. 218, in cui sono contenute le disposizioni, le c.d norme di conflitto, che disciplinano la materia. L'ambito di applicazione di questa norma è tuttavia circoscritto ai soli casi non disciplinati dalle norme derivanti dal diritto dell'Unione Europea.

Di particolare rilevanza sono i regolamenti:

  • Regolamento Bruxelles 1, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e le decisioni in materia civile e commerciale;
  • Regolamento Bruxelles 2 bis, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;
  • Regolamento Roma 1, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
  • Regolamento Roma 2 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

Bibliografia

  • Ballarino, Diritto internazionale privato, (Padova, Cedam, III ed., 1999)
  • Barel - Armellini, "Diritto internazionale privato, (Manuale breve)", (Milano, Giuffrè, ult. ed. 2008)
  • Bariatti (a cura di), Commentario - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, (L. 31 maggio 1995, n. 218), in Le nuove leggi civili commentate, (1996, n. 5-6)
  • Boschiero, Appunti sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, (Torino, Giappichelli, 1996)
  • Boschiero, Il coordinamento delle norme in materia di vendita internazionale (Padova, Cedam, 1991) - Studi e pubblicazioni della Rivista di diritto internazionale privato e processuale
  • Boschiero, La lex mercatoria nell’era della globalizzazione: considerazioni di diritto internazionale pubblico e privato, in: Sociologia del diritto, ISSN 0390-0851 (WC · ACNP). - 2005:2-3(2005), p. 83-155
  • Mengozzi, Il diritto internazionale privato italiano(Napoli, Editoriale scientifica, 2004)
  • Mosconi, Diritto internazionale privato e processuale, I, Parte generale e contratti, (Torino, Utet, 1996)
  • Salerno,Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001 (Padova, CEDAM, 2003)

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