Ente strumentale: differenze tra le versioni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1: Riga 1:
Un '''ente strumentale''' (o '''ausiliario''' o '''funzionale''') è un [[ente pubblico]] che persegue fini propri di un altro ente pubblico, sovente [[ente territoriale|territoriale]] (''ente principale'' o ''ausiliato''), al quale è legato da vincoli di soggezione.<ref>Alcuni autori distinguono dagli 'enti strumentali gli ''enti ausiliari'', che perseguono fini propri di altro ente pubblico, ma non esclusivi di esso</ref> Gli enti pubblici che non appartengono a questa categoria sono detti ''[[ente autonomo|enti autonomi]]'' e comprendono, tra gli altri, gli enti territoriali.
Un '''ente strumentale''' (o '''ausiliario''' o '''funzionale''') è un [[ente pubblico]] che persegue fini propri di un altro ente pubblico, sovente [[ente territoriale|territoriale]] (''ente principale'' o ''ausiliato''), al quale è legato da vincoli di soggezione.<ref>Alcuni autori distinguono dagli enti strumentali gli ''enti ausiliari'', che perseguono fini propri di altro ente pubblico, ma non esclusivi di esso e godono, quindi, di una maggiore autonomia</ref> Gli enti pubblici che non appartengono a questa categoria sono detti ''[[ente autonomo|enti autonomi]]'' e comprendono, tra gli altri, gli enti territoriali.


Alla relazione di ''strumentalità funzionale'' con l'ente principale - il perseguimento di fini propri del medesimo - può affiancarsi una relazione di ''strumentalità strutturale'', quando l'ente principale dispone di penetranti [[potere (diritto)|poteri]] d'ingerenza nei confronti dell'ente strumentale: poteri di indirizzo, attraverso i quali stabilisce i fini della sua azione, di direzione, in virtù dei quali gli può impartire [[direttiva|direttive]], di [[controllo (diritto)|controllo]] sugli organi e sugli atti (anche di merito, su certi atti) e di [[nomina]] dei titolari degli organi più importanti. In questi casi l'ente strumentale può essere sostanzialmente considerato un complesso di [[Organo (diritto)|organi]] e [[ufficio (diritto)|uffici]] dell'ente principale che, per ragioni tecniche, sono stati distaccati e muniti di una limitata [[autonomia]], oltre che della [[persona giuridica|personalità giuridica]]. In altri casi, invece, l'ente strumentale, pur soggetto a controlli e altri poteri dell'ente principale, gode di una maggiore autonomia.
Alla relazione di ''strumentalità funzionale'' con l'ente principale - il perseguimento di fini propri del medesimo - può affiancarsi una relazione di ''strumentalità strutturale'', quando l'ente principale dispone di penetranti [[potere (diritto)|poteri]] d'ingerenza nei confronti dell'ente strumentale: poteri di indirizzo, attraverso i quali stabilisce i fini della sua azione, di direzione, in virtù dei quali gli può impartire [[direttiva|direttive]], di [[controllo (diritto)|controllo]] sugli organi e sugli atti (anche di merito, su certi atti) e di [[nomina]] dei titolari degli organi più importanti. In questi casi l'ente strumentale può essere sostanzialmente considerato un complesso di [[Organo (diritto)|organi]] e [[ufficio (diritto)|uffici]] dell'ente principale che, per ragioni tecniche, sono stati distaccati e muniti di una limitata [[autonomia]], oltre che della [[persona giuridica|personalità giuridica]]. In altri casi, invece, l'ente strumentale, pur soggetto a controlli e altri poteri dell'ente principale, gode di una maggiore autonomia.

Versione delle 18:57, 19 nov 2012

Un ente strumentale (o ausiliario o funzionale) è un ente pubblico che persegue fini propri di un altro ente pubblico, sovente territoriale (ente principale o ausiliato), al quale è legato da vincoli di soggezione.[1] Gli enti pubblici che non appartengono a questa categoria sono detti enti autonomi e comprendono, tra gli altri, gli enti territoriali.

Alla relazione di strumentalità funzionale con l'ente principale - il perseguimento di fini propri del medesimo - può affiancarsi una relazione di strumentalità strutturale, quando l'ente principale dispone di penetranti poteri d'ingerenza nei confronti dell'ente strumentale: poteri di indirizzo, attraverso i quali stabilisce i fini della sua azione, di direzione, in virtù dei quali gli può impartire direttive, di controllo sugli organi e sugli atti (anche di merito, su certi atti) e di nomina dei titolari degli organi più importanti. In questi casi l'ente strumentale può essere sostanzialmente considerato un complesso di organi e uffici dell'ente principale che, per ragioni tecniche, sono stati distaccati e muniti di una limitata autonomia, oltre che della personalità giuridica. In altri casi, invece, l'ente strumentale, pur soggetto a controlli e altri poteri dell'ente principale, gode di una maggiore autonomia.

Il ricorso ad un ente strumentale per lo svolgimento di un'attività o un complesso di attività è una forma di amministrazione indiretta, in contrapposizione all'amministrazione diretta, nella quale le attività sono svolte dall'ente con propri uffici. Rientrano tra gli enti strumentali anche le agenzie, se dotate di personalità giuridica.

Nell'ordinamento italiano vi sono numerosi enti strumentali dello stato (ne sono esempi l'ISTAT e le agenzie fiscali, come l'Agenzia delle entrate) che rientrano tra gli enti parastatali. Esistono anche numerosi enti strumentali di enti territoriali locali, soprattutto delle regioni e dei maggiori comuni (si pensi alle aziende speciali).

Note

  1. ^ Alcuni autori distinguono dagli enti strumentali gli enti ausiliari, che perseguono fini propri di altro ente pubblico, ma non esclusivi di esso e godono, quindi, di una maggiore autonomia

Bibliografia

  • Martines T., Diritto pubblico, 7ª edizione, Giuffrè Editore, 2009. ISBN 9788814146404
  • Casetta E., Manuale di diritto amministrativo, 12ª edizione, Giuffrè Editore, 2010. ISBN 9788814159763
  Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di Diritto