Ente strumentale: differenze tra le versioni

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Un '''ente strumentale''' (o '''ausiliario''' o '''funzionale''') è un [[ente pubblico]] che persegue fini propri di un altro ente pubblico, sovente [[ente territoriale|territoriale]] (''ente principale'' o ''ausiliato''), al quale è legato da vincoli di soggezione. Gli enti pubblici che non appartengono a questa categoria sono detti ''enti autonomi'' e comprendono, tra gli altri, gli enti territoriali.
Un '''ente strumentale''' (o '''ausiliario''' o '''funzionale''') è un [[ente pubblico]] che persegue fini propri di un altro ente pubblico, sovente [[ente territoriale|territoriale]] (''ente principale'' o ''ausiliato''), al quale è legato da vincoli di soggezione. Gli enti pubblici che non appartengono a questa categoria sono detti ''enti autonomi'' e comprendono, tra gli altri, gli enti territoriali.


Alla relazione di ''strumentalità funzionale'' con l'ente principale - il perseguimento di fini propri del medesimo - può affiancarsi una relazione di ''strumentalità strutturale'', quando l'ente principale dispone di penetranti [[potere (diritto)|poteri]] nei confronti dell'ente strumentale: poteri di indirizzo, attraverso i quali stabilisce i fini della sua azione, di direzione, in virtù dei quali gli può impartire [[direttiva|direttive]], di [[controllo (diritto)|controllo]] sugli organi e sugli atti (fino al controllo di merito su certi atti) e di [[nomina]] dei titolari degli organi più importanti. In questi casi l'ente strumentale può essere sostanzialmente considerato come un complesso di [[Organo (diritto)|organi]] e [[ufficio (diritto)|uffici]] dell'ente principale che, per ragioni tecniche, sono stati distaccati e muniti di una limitata [[autonomia]], oltre che della [[personalità giuridica|persona giuridica]]. In altri casi, invece, l'ente strumentale, pur soggetto a controlli e altri poteri dell'ente principale, gode di una maggiore autonomia.
Alla relazione di ''strumentalità funzionale'' con l'ente principale - il perseguimento di fini propri del medesimo - può affiancarsi una relazione di ''strumentalità strutturale'', quando l'ente principale dispone di penetranti [[potere (diritto)|poteri]] nei confronti dell'ente strumentale: poteri di indirizzo, attraverso i quali stabilisce i fini della sua azione, di direzione, in virtù dei quali gli può impartire [[direttiva|direttive]], di [[controllo (diritto)|controllo]] sugli organi e sugli atti (fino al controllo di merito su certi atti) e di [[nomina]] dei titolari degli organi più importanti. In questi casi l'ente strumentale può essere sostanzialmente considerato un complesso di [[Organo (diritto)|organi]] e [[ufficio (diritto)|uffici]] dell'ente principale che, per ragioni tecniche, sono stati distaccati e muniti di una limitata [[autonomia]], oltre che della [[personalità giuridica|persona giuridica]]. In altri casi, invece, l'ente strumentale, pur soggetto a controlli e altri poteri dell'ente principale, gode di una maggiore autonomia.


L'ente strumentale si distingue dall'[[amministrazione autonoma]] perché questa è priva di personalità giuridica. Rientrano, invece, tra gli enti strumentali le [[agenzia (diritto pubblico)|agenzie]], se dotate di personalità giuridica.
L'ente strumentale si distingue dall'[[amministrazione autonoma]] perché questa è priva di personalità giuridica. Rientrano, invece, tra gli enti strumentali le [[agenzia (diritto pubblico)|agenzie]], se dotate di personalità giuridica.

Versione delle 14:06, 29 ott 2012

Un ente strumentale (o ausiliario o funzionale) è un ente pubblico che persegue fini propri di un altro ente pubblico, sovente territoriale (ente principale o ausiliato), al quale è legato da vincoli di soggezione. Gli enti pubblici che non appartengono a questa categoria sono detti enti autonomi e comprendono, tra gli altri, gli enti territoriali.

Alla relazione di strumentalità funzionale con l'ente principale - il perseguimento di fini propri del medesimo - può affiancarsi una relazione di strumentalità strutturale, quando l'ente principale dispone di penetranti poteri nei confronti dell'ente strumentale: poteri di indirizzo, attraverso i quali stabilisce i fini della sua azione, di direzione, in virtù dei quali gli può impartire direttive, di controllo sugli organi e sugli atti (fino al controllo di merito su certi atti) e di nomina dei titolari degli organi più importanti. In questi casi l'ente strumentale può essere sostanzialmente considerato un complesso di organi e uffici dell'ente principale che, per ragioni tecniche, sono stati distaccati e muniti di una limitata autonomia, oltre che della persona giuridica. In altri casi, invece, l'ente strumentale, pur soggetto a controlli e altri poteri dell'ente principale, gode di una maggiore autonomia.

L'ente strumentale si distingue dall'amministrazione autonoma perché questa è priva di personalità giuridica. Rientrano, invece, tra gli enti strumentali le agenzie, se dotate di personalità giuridica.

Nell'ordinamento italiano vi sono numerosi enti strumentali dello stato (ne sono esempi l'ISTAT e le agenzie fiscali, come l'Agenzia delle entrate) che rientrano tra gli enti parastatali. Esistono anche numerosi enti strumentali di enti territoriali locali, soprattutto delle regioni e dei maggiori comuni (si pensi alle aziende speciali).

Bibliografia

  • Martines T., Diritto pubblico, 7ª edizione, Giuffrè Editore, 2009. ISBN 9788814146404
  • Casetta E., Manuale di diritto amministrativo, 12ª edizione, Giuffrè Editore, 2010. ISBN 9788814159763
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