Autogoverno: differenze tra le versioni
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L''''autogoverno''' (espressione derivata dall'[[istituto giuridico|istituto]] del ''self-government'', tipico dei paesi anglosassoni) è la condizione di quegli [[ente pubblico|enti pubblici]] di tipo corporativo che si amministrano per mezzo di propri [[organo (diritto)|organi]] i cui componenti sono scelti direttamente dal corpo elettorale degli associati.
L'autogoverno è tipico degli [[ente territoriale|enti territoriali]] [[ente locale|locali]], ma lo si puà trovare anche in enti di altro tipo (si pensi, con riferimento all'ordinamento italiano, agli [[ordine professionale|ordini e collegi professionali]]). Oltre a questo significato di autogoverno nel senso amministrativo, l'espressione autogoverno (traduzione di "self-government") viene usata nei trattati di diritto internazionale per indicare la facoltà di un Popolo alla [[Autodeterminazione|l'autodeterminazione]] di proprie Istituzioni sovrane .
Il diritto all'autogoverno delle amministrazioni locali è previsto dalla "Carta delle Autonomie Locali" del [[Consiglio d'Europa]], quindi non è una legge dell'Unione Europea ma è stata ratificata come legge interna da quasi tutti gli stati membri dell'[[OSCE]].
Il pieno autogoverno è riconosciuto anche dall'art.2 della L.cost.n.340 del 1971 (statuto Regione del Veneto) che dice "L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia.". Seppure quest'ultimo è tuttavia inapplicato, una recente [http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=56&c=3&p=56&e=60&t=0&key=1298 interrogazione consiliare alla giunta regionale] ne ha ribadito la validità.
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