Atto notarile: differenze tra le versioni

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[[Immagine:Atto_Notarile_1558_-_Compravendita.JPG|thumb|left|200px|Un atto notarile di compravendita del [[1558]]]]
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Negli ordinamenti di common law e nei paesi nordeuropei alla figura del notaio sono di solito attribuite minori funzioni rispetto a quelle generalmente espletate dai notai dei paesi di Civil Law ;questo tuttavia non incide sulla natura sostanziale della professione, poiché anche il " Notary Public" dei paesi di Common Law - oltre l'attività di autenticazione delle firma ( cosi come conosciuta anche dagli altri ordinamenti di civil law )- è chiamato talvolta anche alla vera e propria redazione dell'atto, e non solo ad attestare la sottoscrizione apposta dalle parti contraenti o disponenti.
Negli ordinamenti di [[common law]] e nei paesi nordeuropei, non esistendo la figura del notaio, non è possibile fare atti giuridici privati in forma di atto pubblico; è possibile la sola ''autenticazione delle firma'' - conosciuta anche dagli altri ordinamenti di civil law - che si limita ad attestarne la provenienza dalla persona che l'ha apposta e che, negli ordinamenti di common law, può essere fatta dal ''[[notary public]]'', figura diversa dal notaio cd. ''latino'' dei paesi di civil law. Non è, quindi, un atto notarile il ''[[deed]]'', atto formale caratteristico degli ordinamenti di common law, nonostante taluni dizionari traducano impropriamente in italiano il termine con 'atto notarile' o 'rogito'.

L'atto formale caratteristico degli ordinamenti di Common Law è chiamato " Deed " : esso produce i medesimi effetti dell'atto publico formato dai notai dei paesi di Civil Law, anche in questi ultimi paesi. A titolo di esempio, una procura notarile redatta da un notaio inglese produrrà i suoi effetti anche fuori dal Regno Unito, indipendentemente dal fatto che il paese ove verrà utilizzata sia di Civil o Common Law.

Vi sono scuole di pensiero che vorrebbero escludere la natura dell'atto pubblico al documento redatto dal notaio di Commow Law: questa impostazione appare non corretta, sia perchè - come appena evidenziato - il "deed" esplica i medesimi effetti dell'atto pubblico, sia perchè ogni distinzione appare oggi superata alla luce della definizione di atto pubblico( Authentic Instrument ) rinvenibile nei Regolamenti CE sulla circolazione e l'efficacia degli atti pubblici in ambito comunitario ( V. Regolamento CE 44/2001,ed in particolare il Regolamento 805/2004 Art.4.3 e Unibank-Flemming C- 260/97).

Tali norme non menzionano alcun genere di differenza tra atti provenienti da paesi di Civil Law e quelli di Common Law, dovendosi la stessa applicare indistintamente ed in maniera uniforme agli atti provenienti dai soggetti deputati ad attestare la pubblica fede nello Stato Membro in cui essi sono stati formati ( inclusi gli Stati di Common Law facenti parte dell'Unione Europea )


==Ordinamento italiano==
==Ordinamento italiano==

Versione delle 15:44, 11 set 2012

Un atto notarile francese di vendita del 1789

L'atto notarile (o rogito o istrumento) è il documento rogato, ossia redatto con le prescritte formalità, da un notaio che fa prova legale dei fatti ed atti giuridici che il notaio stesso attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Caratteri generali

La maggioranza degli ordinamenti civil law, con la notevole eccezione dei paesi nordeuropei (Svezia, Finlandia, Danimarca ecc.), conosce l'atto notarile come particolare specie di atto pubblico. In tali ordinamenti qualsiasi contratto o, più in generale, atto giuridico privato (salvo sia prescritta una forma speciale: si pensi al matrimonio) può essere fatto in forma di atto pubblico con la partecipazione del notaio, forma che, per certi atti, è addirittura imposta dall'ordinamento ai fini della validità o della prova. Il notaio ha non solo competenza generale ma anche esclusiva a rogare atti giuridici privati, essendo l'eventuale competenza di altri soggetti limitata a specifici atti.

Un atto notarile di compravendita del 1558

Negli ordinamenti di common law e nei paesi nordeuropei, non esistendo la figura del notaio, non è possibile fare atti giuridici privati in forma di atto pubblico; è possibile la sola autenticazione delle firma - conosciuta anche dagli altri ordinamenti di civil law - che si limita ad attestarne la provenienza dalla persona che l'ha apposta e che, negli ordinamenti di common law, può essere fatta dal notary public, figura diversa dal notaio cd. latino dei paesi di civil law. Non è, quindi, un atto notarile il deed, atto formale caratteristico degli ordinamenti di common law, nonostante taluni dizionari traducano impropriamente in italiano il termine con 'atto notarile' o 'rogito'.

Ordinamento italiano

Nell'ordinamento italiano l'atto notarile ha efficacia di atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 del Codice civile. È il più diffuso e importante tra gli atti pubblici perché solo il notaio ha competenza generale a ricevere qualsiasi tipo di atto mentre gli altri pubblici ufficiali autorizzati a rogare atti pubblici (ad esempio, l'ufficiale rogante) possono ricevere solo gli atti espressamente indicati dalle norme che conferiscono loro tale potestà.

Formazione

La formazione degli atti notarili è disciplinata dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (cosiddetta legge notarile) la quale prescrive, fra l'altro, che l'atto notarile sia redatto a mano, a macchina o a stampa e che, in ogni caso, il notaio provveda personalmente alla redazione o diriga la stessa, in ogni suo momento, allorché l'abbia demandata a persona di sua fiducia.

La legge prevede che l'atto notarile deve essere ricevuto in presenza delle parti e di almeno due testimoni; tuttavia, le parti, se sanno leggere e scrivere, possono rinunciare di comune accordo alla presenza dei testimoni, salvo si tratti di donazione, testamento o convenzione matrimoniale; della rinuncia deve essere fatta menzione nell'atto. Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti, anche avvalendosi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono coincidere con i testimoni. I testimoni e i fidefacienti devono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica Italiana o stranieri in essa residenti, avere la capacità di agire e non essere interessati nell'atto.

Contenuto

Secondo l'art. 51 della legge 89/1913 l'atto notarile deve recare l'intestazione "REPUBBLICA ITALIANA" e contenere:

  • l'indicazione in lettere per esteso dell'anno, mese, giorno, comune e luogo in cui è ricevuto;
  • il nome, il cognome e la residenza del notaio nonché il distretto notarile nel cui ruolo è iscritto;
  • il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la residenza delle parti e dei loro eventuali rappresentanti, dei testimoni e dei fidefacienti;
  • la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;
  • l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per esteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;
  • la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto;
  • l'indicazione dei titoli e delle scritture inseriti nell'atto;
  • la menzione che dell'atto, delle scritture e dei titoli inserti nel medesimo è stata data dal notaio o da persona di sua fiducia (comunque in presenza del notaio) lettura alle parti, in presenza degli eventuali testimoni (la lettura delle scritture e dei titoli può essere omessa per espressa volontà delle parti, facendone menzione nell'atto);
  • la menzione che l'atto è stato scritto dal notaio o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui è composto e delle pagine scritte;
  • la sottoscrizione col nome e cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'eventuale interprete, dei testimoni e del notaio;
  • per gli atti di ultima volontà, l'ora in cui avviene la sottoscrizione dell'atto;
  • negli atti composti da più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio (eccettuato quello contenente le sottoscrizioni finali), anche col solo cognome, delle parti, dell'eventuale interprete, dei testimoni e del notaio.

Voci correlate

Testi normativi

Bibliografia

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