Generalità (carattere della norma): differenze tra le versioni

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La '''generalità''' è il carattere della [[Norma (diritto)|norma giuridica]] che non si rivolge ad uno o più [[soggetto giuridico|soggetti]] determinati ma ad una pluralità indeterminata di soggetti. Si pensi ad una norma che punisce l'omicidio, la quale si rivolge ad una pluralità indeterminata di soggetti (tutti coloro che hanno commesso un omicidio), non ad un soggetto determinato (Tizio che ha commesso un omicidio). E' ''generale'' la norma che possiede tale carattere, ''particolare'' (o ''ad personam'') quella che non lo possiede.
La '''generalità''' è il carattere della [[Norma (diritto)|norma giuridica]] che non si rivolge ad uno o più [[soggetto giuridico|soggetti]] determinati ma ad una pluralità indeterminata di soggetti. Si pensi ad una norma che punisce l'omicidio, la quale si rivolge ad una pluralità indeterminata di soggetti (tutti coloro che hanno commesso un omicidio), non ad un soggetto determinato (Tizio che ha commesso un omicidio). E' ''generale'' la norma che possiede tale carattere, ''particolare'' (o ''ad personam'') quella che non lo possiede.


La generalità della norma è collegata all'[[astrattezza]], sebbene possano esistere norme astratte ma non generali e norme generali ma non astratte. Vi possono essere diversi gradi di generalità ed astrattezza: il massimo grado di generalità è raggiunto dalle norme che si rivolgono a "chiunque" (si pensi all'art. 575 del [[Codice penale italiano]], ove si fa riferimento a "chiunque cagiona la morte di un uomo"), il massimo grado di astrattezza da quelle che si riferiscono a "qualunque fatto". Le norme che presentano il massimo grado di generalità e astrattezza sono dette ''di diritto comune'' o ''generale'', in contrapposizione alle norme ''di diritto speciale'' che delimitano la classe dei soggetti cui si rivolgono o dei fatti cui si riferiscono, sottraendoli all'applicazione del diritto comune (si noti che anche queste norme sono generali ed astratte, ma tale carattere è circoscritto entro la classe dei soggetti o fatti da esse delimitata).
La generalità della norma è collegata all'[[astrattezza]], sebbene possano esistere norme astratte ma non generali e norme generali ma non astratte. Vi possono essere diversi gradi di generalità ed astrattezza: il massimo grado di generalità è raggiunto dalle norme che si rivolgono a "chiunque" (si pensi all'art. 575 del [[Codice penale italiano]]: "Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno"), il massimo grado di astrattezza da quelle che si riferiscono a "qualunque fatto". Le norme che presentano il massimo grado di generalità e astrattezza sono dette ''di diritto comune'' o ''generale'', in contrapposizione alle norme ''di diritto speciale'' che delimitano la classe dei soggetti cui si rivolgono o dei fatti cui si riferiscono, sottraendoli all'applicazione del diritto comune (si noti che anche queste norme sono generali ed astratte, ma tale carattere è circoscritto entro la classe dei soggetti o fatti da esse delimitata).


Un tempo si riteneva che la generalità, assieme all'astrattezza, fosse carattere essenziale della norma giuridica. Oggi, invece, una diffusa impostazione teorica, risalente ad [[Hans Kelsen]], ritiene che l'esercizio di un [[potere (diritto)|potere]] si risolva sempre nella produzione di una norma giuridica, sia quando si estrinseca in ''[[atto normativo|atti normativi]]'', quelli che rientrano tra le [[fonte del diritto|fonti del diritto]] ([[costituzione]], [[legge]], [[regolamento]] ecc.), sia quando si estrinseca in altri ''atti precettivi'', quali sono i [[provvedimento|provvedimenti]] [[provvedimento amministrativo| amministrativi]] e [[provvedimento giurisdizionale|giurisdizionali]] ed i [[negozio giuridico|negozi giuridici]] di diritto privato, solo che, nel secondo caso, le norme prodotte non hanno i caratteri di generalità ed astrattezza che presentano invece le norme prodotte dalle fonti del diritto. Va inoltre tenuto presente che il [[potere legislativo]] può emanare [[legge|leggi]] che pongono norme non generali ed astratte: in tal caso siamo di fronte ad una legge meramente formale (la cosiddetta ''[[legge-provvedimento]]'') priva di contenuto normativo.
Un tempo si riteneva che la generalità, assieme all'astrattezza, fosse carattere essenziale della norma giuridica. Oggi, invece, una diffusa impostazione teorica, risalente ad [[Hans Kelsen]], ritiene che l'esercizio di un [[potere (diritto)|potere]] si risolva sempre nella produzione di una norma giuridica, sia quando si estrinseca in ''[[atto normativo|atti normativi]]'', quelli che rientrano tra le [[fonte del diritto|fonti del diritto]] ([[costituzione]], [[legge]], [[regolamento]] ecc.), sia quando si estrinseca in altri ''atti precettivi'', quali sono i [[provvedimento|provvedimenti]] [[provvedimento amministrativo| amministrativi]] e [[provvedimento giurisdizionale|giurisdizionali]] ed i [[negozio giuridico|negozi giuridici]] di diritto privato, solo che, nel secondo caso, le norme prodotte non hanno i caratteri di generalità ed astrattezza che presentano invece le norme prodotte dalle fonti del diritto. Va inoltre tenuto presente che il [[potere legislativo]] può emanare [[legge|leggi]] che pongono norme non generali ed astratte: in tal caso siamo di fronte ad una legge meramente formale (la cosiddetta ''[[legge-provvedimento]]'') priva di contenuto normativo.

Versione delle 16:58, 25 nov 2011

La generalità è il carattere della norma giuridica che non si rivolge ad uno o più soggetti determinati ma ad una pluralità indeterminata di soggetti. Si pensi ad una norma che punisce l'omicidio, la quale si rivolge ad una pluralità indeterminata di soggetti (tutti coloro che hanno commesso un omicidio), non ad un soggetto determinato (Tizio che ha commesso un omicidio). E' generale la norma che possiede tale carattere, particolare (o ad personam) quella che non lo possiede.

La generalità della norma è collegata all'astrattezza, sebbene possano esistere norme astratte ma non generali e norme generali ma non astratte. Vi possono essere diversi gradi di generalità ed astrattezza: il massimo grado di generalità è raggiunto dalle norme che si rivolgono a "chiunque" (si pensi all'art. 575 del Codice penale italiano: "Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno"), il massimo grado di astrattezza da quelle che si riferiscono a "qualunque fatto". Le norme che presentano il massimo grado di generalità e astrattezza sono dette di diritto comune o generale, in contrapposizione alle norme di diritto speciale che delimitano la classe dei soggetti cui si rivolgono o dei fatti cui si riferiscono, sottraendoli all'applicazione del diritto comune (si noti che anche queste norme sono generali ed astratte, ma tale carattere è circoscritto entro la classe dei soggetti o fatti da esse delimitata).

Un tempo si riteneva che la generalità, assieme all'astrattezza, fosse carattere essenziale della norma giuridica. Oggi, invece, una diffusa impostazione teorica, risalente ad Hans Kelsen, ritiene che l'esercizio di un potere si risolva sempre nella produzione di una norma giuridica, sia quando si estrinseca in atti normativi, quelli che rientrano tra le fonti del diritto (costituzione, legge, regolamento ecc.), sia quando si estrinseca in altri atti precettivi, quali sono i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali ed i negozi giuridici di diritto privato, solo che, nel secondo caso, le norme prodotte non hanno i caratteri di generalità ed astrattezza che presentano invece le norme prodotte dalle fonti del diritto. Va inoltre tenuto presente che il potere legislativo può emanare leggi che pongono norme non generali ed astratte: in tal caso siamo di fronte ad una legge meramente formale (la cosiddetta legge-provvedimento) priva di contenuto normativo.

Bibliografia

Voci correlate

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