Fatto giuridico: differenze tra le versioni

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Versione delle 10:57, 3 ago 2011

Nell'ambito del diritto, con il termine fatto giuridico si indica un avvenimento o una situazione prevista dalla fattispecie di una norma. Al verificarsi del fatto giuridico la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico, ossia la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico.

Il fatto giuridico si distingue dal fatto naturalistico perché questo è un accadimento che avviene nella realtà materiale, mentre quello è un accadimento giuridico, appartenente al mondo del diritto. Se un fatto naturalistico è previsto nella fattispecie di una norma, esso diventa giuridicamente rilevante in seno all'ordinamento giuridico ed è qualificabile come fatto giuridico. Ne segue che tutti i fatti giuridici sono altresì fatti naturalistici, mentre non è vero il contrario.

Vi è una grande varietà di fatti naturalistici che possono essere qualificati come fatti giuridici da una norma e tale circostanza rende problematica una trattazione unitaria dell'argomento; d'altra parte, inteso in quest' ampia accezione il concetto di fatto giuridico, è indubitabile che non esistono effetti giuridici che non siano ricollegati ad un fatto. A titolo di esempio, si può dire che fatti giuridici sono tanto il decorso del tempo quanto un negozio giuridico.

Se è vero che gli effetti giuridici sono sempre ricollegabili ad un fatto giuridico non si può però dire che il fatto giuridico sia causa dell'effetto: causa dell'effetto giuridico è sempre e solo la norma, il fatto è solo una condizione perché si produca.

Distinzioni

I fatti giuridici si possono distinguere in:

  • fatti istantanei, se consistono in un avvenimento che si esaurisce nel suo stesso formarsi;
  • fatti permanenti, se consistono in una situazione, ossia uno stato di cose che consegue ad un avvenimento e persiste finché non sopraggiunge un altro avvenimento che lo fa cessare.

I fatti giuridici si possono inoltre distinguere in:

  • meri fatti, se per l'ordinamento è irrilevante la volontà del loro accadimento, a prescindere che sia determinato da un'azione umana o da una forza della natura (ad esempio il decorso di un termine, la morte di una persona, un evento meteorologico ecc.);
  • atti giuridici, se, invece, per l'ordinamento è rilevante la volontà del loro accadimento, determinato da un'azione umana (ad esempio una promessa, un testamento, una sentenza, un contratto, un atto amministrativo, una legge ecc.).

Da quando detto emerge che un comportamento umano può essere preso in considerazione dalla norma come atto giuridico, quando per la produzione degli effetti giuridici la norma stessa richiede la volontarietà della condotta, oppure come mero fatto, quando, invece, gli effetti si producono a prescindere dalla volontarietà della condotta. Può anche accadere che lo stesso comportamento sia preso in considerazione come atto giuridico da una norma e come mero fatto da un'altra.

Voci correlate

Bibliografia

  • Trimarchi P. Istituzioni di diritto privato. Giuffrè, Milano, 2007
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