Novazione: differenze tra le versioni

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In [[dottrina]] si discute circa la natura della novazione. Due sono le principali teorie:
In [[dottrina]] si discute circa la natura della novazione. Due sono le principali teorie:
* '''Teoria oggettiva''': per i fautori di questa teoria il negozio novatorio oltre all' ''animus'' esigerebbe anche l'obiettiva modificazione del titolo o del contenuto del rapporto.
* '''Teoria oggettiva''': per i fautori di questa teoria il negozio novatorio oltre all' ''animus'' esigerebbe anche l'obiettiva modificazione del titolo o del contenuto del rapporto.
* '''Teoria soggettiva''': ben diversa è l'opinione dei sostenitori della teoria soggettiva. Essi ritengono infatti che la novazione procederebbe esclusivamente dalla volontà delle parti le quali potebbero espressamente dar vita ad una novazione pur in presenza di diversità tra vecchio e nuovo rapporto meramente ''accessoria''. In questa prospettiva l'art. 1231 c.c. varrebbe solo nei casi un cui le parti non avessero chiaramente espresso la loro volntà.
* '''Teoria soggettiva''': ben diversa è l'opinione dei sostenitori della teoria soggettiva. Essi ritengono infatti che la novazione procederebbe esclusivamente dalla volontà delle parti le quali potrebbero espressamente dar vita ad una novazione pur in presenza di una diversità tra vecchio e nuovo rapporto meramente ''accessoria''. In questa prospettiva l'art. 1231 c.c. varrebbe solo nei casi un cui le parti non avessero chiaramente espresso la loro volntà.


==Voci correlate==
==Voci correlate==

Versione delle 03:22, 11 mar 2006

La novazione oggettiva è un contratto mediante il quale le parti estinguono l'obbligazione originaria sostituendo ad essa una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. L'istituto appartiene alla categoria dei modi di estinzione dell'obbligazione, in particolare dei modi non satisfattori in quanto non realizza l'interesse del creditore. Il debito si estingue, ma il creditore non è soddisfatto.

La novazione oggettiva è prevista e disciplinata nel nostro codice civile all'art. 1230.

Natura giuridica

In dottrina si discute circa la natura della novazione. Due sono le principali teorie:

  • Teoria oggettiva: per i fautori di questa teoria il negozio novatorio oltre all' animus esigerebbe anche l'obiettiva modificazione del titolo o del contenuto del rapporto.
  • Teoria soggettiva: ben diversa è l'opinione dei sostenitori della teoria soggettiva. Essi ritengono infatti che la novazione procederebbe esclusivamente dalla volontà delle parti le quali potrebbero espressamente dar vita ad una novazione pur in presenza di una diversità tra vecchio e nuovo rapporto meramente accessoria. In questa prospettiva l'art. 1231 c.c. varrebbe solo nei casi un cui le parti non avessero chiaramente espresso la loro volntà.

Voci correlate

Testi normativi

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