Novazione: differenze tra le versioni

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== Natura giuridica ==
== Natura giuridica ==
In [[dottrina]] si acceso un dibattito circa la natura della novazione. Due sono le principali teorie:
In [[dottrina]] si acceso un dibattito circa la natura della novazione. Due sono le principali teorie:
*'''Teoria oggettiva''': per i fautori di questa teoria la novazione non è un [[negozio giuridico]], ma soltanto un effetto giuridico che discende dalla materiale incompatibilità tra la nuova obbligazione e l'obbligazione originaria.
*'''Teoria oggettiva''': per i fautori di questa teoria il negozio novatorio oltre all'''animus'' esigerebbe anche l'obiettiva modificazione del contenuto del rapporto o del titolo.
*'''Teoria soggettiva''': ben diversa è l'opinione dei sostenitori della teoria soggettiva. Essi ritengono infatti che la novazione sia un negozio giuridico, e più in particolare un contratto. Tale opinione discenderebbe dalla stessa lettera della [[legge]] che al co. 2 dell'art. 1230 mette in stabilisce che la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
*'''Teoria soggettiva''': ben diversa è l'opinione dei sostenitori della teoria soggettiva. Essi ritengono infatti che la novazione procederebbe esclusivamente dalla volontà delle parti le quali potebbero espressamente dar vita ad una novazione pur in presenza di diversità tra vecchio e nuovo rapporto meramente ''accessoria''. In questa prospettiva l'art. 1231 c.c. varrebbe solo nei casi un cui le parti non avessero chiaramente espresso la loro volntà.


==Voci correlate==
==Voci correlate==

Versione delle 15:09, 10 mar 2006

La novazione oggettiva è un contratto mediante il quale le parti estinguono l'obbligazione originaria sostituendo ad essa una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. L'istituto appartiene alla categoria dei modi di estinzione dell'obbligazione, in particolare dei modi non satisfattori in quanto non realizza l'interesse del creditore. Il debito si estingue, ma il creditore non è soddisfatto.

La novazione oggettiva è prevista e disciplinata nel nostro codice civile all'art. 1230.

Natura giuridica

In dottrina si acceso un dibattito circa la natura della novazione. Due sono le principali teorie:

  • 'Teoria oggettiva: per i fautori di questa teoria il negozio novatorio oltre allanimus esigerebbe anche l'obiettiva modificazione del contenuto del rapporto o del titolo.
  • Teoria soggettiva: ben diversa è l'opinione dei sostenitori della teoria soggettiva. Essi ritengono infatti che la novazione procederebbe esclusivamente dalla volontà delle parti le quali potebbero espressamente dar vita ad una novazione pur in presenza di diversità tra vecchio e nuovo rapporto meramente accessoria. In questa prospettiva l'art. 1231 c.c. varrebbe solo nei casi un cui le parti non avessero chiaramente espresso la loro volntà.

Voci correlate

Testi normativi

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