Negatoria servitutis: differenze tra le versioni

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Versione delle 14:03, 1 mag 2008

L' actio negatoria sevitutis nel diritto italiano è regolata dall'art. 949 cod. civ., "il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa" e può "chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre alla condanna per il risarcimento del danno".

La Cassazione individua due presupposti:

  • che "venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce" [1]
  • che il "pericolo" sia attuale e concreto" [2].

Sempre la cassazione ritiene l'actio cofessoria servitutis imprescrittibile: "l'actio negatoria servitutis è azione imprescrittibile, con la conseguenza che il proprietario del preteso fondo servente può in qualsiasi momento, e fatti salvi gli effetti dell'intervenuta usucapione, chiedere che venga accertata, per mancanza del titolo o del decorso del termine dell'usucapione, l'inesistenza della servitù" [3]

Note

  1. ^ (Cass. Civ. Sez. III, 29 maggio 2001, n. 7277)
  2. ^ (Cass. Civ. Sez. II, 21 gennaio 2000, n. 649)
  3. ^ (Cass. Civ. Sez. II, 26 gennaio 2000, n. 864)

Voci correlate

Bibliografia

Domenico Barbero La *legittimazione ad agire in confessoria e negatoria servitutis - 2 edizione riveduta. - Milano : A. Giuffré, 1950 - 124 p.