Codice penale (Italia): differenze tra le versioni

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*[[Codice di procedura penale italiano]]
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*[[Diritto penale italiano]]
*[[Diritto penale italiano]]
*[[Processo penale italiano]]
*[[Reato]]
*[[Procedimento penale in Italia]]
*[[Referendum abrogativi in Italia del 1978]]
*[[Referendum abrogativi in Italia del 1978]]



Versione delle 11:37, 24 feb 2021

Disambiguazione – Se stai cercando l'altro codice firmato come guardasigilli da Alfredo Rocco, vedi Codice di procedura penale italiano del 1930.
Codice penale
Titolo estesoApprovazione del codice penale
StatoBandiera dell'Italia Bandiera dell'Italia Italia
Tipo leggeregio decreto
LegislaturaXXVIII legislatura del Regno d'Italia
ProponenteAlfredo Rocco
SchieramentoPNF
Promulgazione19 ottobre 1930
A firma diVittorio Emanuele III
Testo
Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, in materia di "Approvazione del codice penale."

Il codice penale italiano (noto come codice Rocco dal nome del suo principale estensore, il guardasigilli del Governo Mussolini Alfredo Rocco) è un corpo di norme in tema di diritto penale.

Insieme alla Costituzione e alle leggi speciali è una delle fonti del diritto penale italiano, ancora oggi in vigore.

Storia

Il primo codice penale dell'Italia unita fu il codice penale sabaudo del 1839 del Regno di Sardegna, esteso nel 1859 al resto della penisola durante la realizzazione dell'unità d'Italia. Tuttavia dal 1861 al 1889 convissero due codici penali distinti perché la Toscana continuò ad usare il proprio codice (che prevedeva l'abolizione della pena di morte dal 1859 dopo che era stata reimmessa nel 1853). L'unificazione normativa avvenne con il Codice Zanardelli, che porta il nome del Ministro di grazia e giustizia Giuseppe Zanardelli e venne promulgato il 30 giugno 1889, per entrare in vigore il 1º gennaio dell'anno seguente.

Durante il governo Mussolini, la promulgazione della legge delega 4 dicembre 1925 n. 2260, consentì al governo di emendare il codice vigente; la nuova legislazione venne emanata il 19 ottobre 1930, realizzata tecnicamente sotto la direzione del Manzini, e con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930, n. 251 (straordinario)[1] entrato in vigore il primo luglio 1931. Il regio decreto di promulgazione riporta in calce le firme del Re d'Italia Vittorio Emanuele III, dell'allora Capo del Governo Benito Mussolini, e del Ministro di grazia e giustizia Alfredo Rocco.

A partire dal secondo dopoguerra numerose sono state le Commissioni di studio che hanno redatto relazioni ed articolati per l'approvazione di un nuovo codice penale e da più parti politiche il codice Rocco è stato ampiamente criticato; inoltre il mondo accademico e gli operatori del diritto si sono più volte espressi per la non procrastinabilità di un codice penale nuovo, moderno pienamente aderente ai principi costituzionali,[2] nonostante le numerose modifiche apportate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dal Parlamento. Dette modifiche sono state molto ampie, ma non sempre apprezzate dalla dottrina.

Le modifiche essenziali

Il codice è stato profondamente modificato, ammodernato ed epurato delle disposizioni più marcatamente anacronistiche e autoritarie, di matrice fascista, che dopo l'instaurazione della repubblica risultarono in contrasto con la Costituzione. Ciò è avvenuto sia attraverso numerose riforme parziali, sia mediante pronunce di illegittimità da parte della Corte costituzionale. Già nel periodo luogotenenziale, comunque, si era provveduto a qualche importante emendamento; ad esempio, fu abolita ogni comminatoria della pena di morte.[3] In seguito sono avvenute anche riforme in materia di reati politici[4], di delitti sessuali, di delitti contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e altri ancora; i reati di vilipendio politico e religioso sono tornati all'impostazione del Codice Zanardelli (con prevalenza della pena pecuniaria) e i delitti di attentato sono ora modellati sul tentativo; sono state eliminate tutte le discriminazioni religiose e di genere inizialmente presenti nel codice; i reati di adulterio, concubinato, associazioni antinazionali e internazionali, propaganda sovversiva, duello e turpiloquio sono stati abrogati. Sono invece stati inseriti reati di terrorismo, di atti persecutori (stalking), contro l'ambiente e contro il sentimento degli animali, per adeguare il nostro ordinamento alle mutate e nuove esigenze sociali.

Una riforma organica del codice penale non è mai stata varata. Dopo la caduta del fascismo, la dottrina penalistica (Pannain, Delogu, Leone) ritenne infatti improponibile il ripristino dell'ottocentesco Codice Zanardelli, e osteggiò anche una riforma ex novo, sostenendo che il rigoroso impianto tecnico del Codice Rocco bastasse tutto sommato a immunizzarlo, negli aspetti di fondo, dalla politicizzazione[5]. Ciò non significa che il codice sia rimasto immutato: nei decenni successivi sono intervenute numerose e importanti riforme (v. supra), ma parziali e scollegate tra loro, in successione disordinata e senza un disegno unitario. Tutto ciò ha portato ad una perdita di compattezza e coerenza logica nel codice penale.

Le riforme intervenute sono state ampie e profonde, tuttavia non sempre nel senso auspicato dalla dottrina maggioritaria. Accanto a riforme di depenalizzazione e ridimensionamento sanzionatorio sono state introdotte riforme in senso più rigorista e repressivo, in particolare contro il terrorismo ma non solo.

I progetti di riforma

A distanza di decenni dall'entrata in vigore della Costituzione, la necessità di un codice nuovo e più moderno, ispirato, oltre che ai principi costituzionali, alle convenzioni internazionali e al tema dei nuovi diritti, è da più parti avvertita,[6] e progetti di riforma complessiva sono stati presentati anche in sede istituzionale (si ricordano le esperienze delle commissioni ministeriali Pagliaro, progetto Riz e Grosso, del 1988 e 2001),[7] senza tuttavia andare in porto. Il codice vigente è largamente mutato rispetto al 1930 ma non sempre nel senso auspicato dalla dottrina.

Struttura

Il codice penale è organizzato in tre libri, a loro volta suddivisi in titoli, capi, sezioni, paragrafi e articoli.

N° titolo Titolo Articoli
Libro I Dei reati in generale 1-240
Titolo I Della legge penale 1-16
Titolo II Delle pene 16-38
Titolo III Del reato 39-84
Titolo IV Del reo e della persona offesa dal reato 85-131
Titolo V Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena 131-bis-149
Titolo VI Dell'estinzione del reato e della pena 149-184
Titolo VII Delle sanzioni civili 185-198
Titolo VIII Delle misure amministrative di sicurezza 199-240
Libro II Dei delitti in particolare 241-649
Titolo I Dei delitti contro la personalità dello Stato 241-313
Titolo II Dei delitti contro la pubblica amministrazione 314-360
Titolo III Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia 361-401
Titolo IV Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti 402-413
Titolo V Dei delitti contro l'ordine pubblico 414-421
Titolo VI Dei delitti contro l'incolumità pubblica 422-452
Titolo VI-bis Dei delitti contro l'ambiente 452-bis-452-terdecies
Titolo VII Dei delitti contro la fede pubblica 453-498
Titolo VIII Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio 499-518
Titolo IX Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume 519-544
Titolo IX-bis Dei delitti contro il sentimento per gli animali 544-bis-544-sexies
Titolo X Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe 545-555
Titolo XI Dei delitti contro la famiglia 556-574-ter
Titolo XII Dei delitti contro la persona 575-623-bis
Titolo XIII Dei delitti contro il patrimonio 624-649
Libro III Delle contravvenzioni in particolare 650-734-bis
Titolo I Delle contravvenzioni di polizia 650-730
Titolo II Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione 731-734
Titolo II-bis Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza 734-bis

Note

  1. ^ Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia N. 251 del 26 ottobre 1930 parte prima «augusto.digitpa.gov.it», consultato in data 27 aprile 2014
  2. ^ Critiche al codice Rocco, anche la sinistra vuole cambiarlo «Corriere.it», 19 giugno 2001
  3. ^ Decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224
  4. ^ I nuovi reati di opinione | Altalex, su Altalex. URL consultato il 6 giugno 2018.
  5. ^ Sarah Musio, L'opposizione della dottrina alla riforma del Codice Rocco, su Altrodiritto.unifi.it. URL consultato il 7 maggio 2014.
  6. ^ Tullio Padovani, Diritto penale, 8ª ed., Milano, Giuffrè, 2006, pp. 5-8, ISBN 88-14-13220-8.
  7. ^ Commissione Grosso - per la riforma del codice penale (1 ottobre 1998) - Relazione 15 luglio 1999, su giustizia.it. URL consultato il 18 settembre 2019.

Voci correlate

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