Negatoria servitutis: differenze tra le versioni

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Sempre la cassazione ritiene l<nowiki>'</nowiki>''actio negatoria servitutis'' imprescrittibile: "l'actio negatoria servitutis è azione imprescrittibile, con la conseguenza che il proprietario del preteso fondo servente può in qualsiasi momento, e fatti salvi gli effetti dell'intervenuta [[usucapione]], chiedere che venga accertata, per mancanza del titolo o del decorso del [[termine (diritto)|termine]] dell'usucapione, l'inesistenza della servitù"<ref>(Cass. Civ. Sez. II, 26 gennaio 2000, n. 864)</ref>
Sempre la cassazione ritiene l<nowiki>'</nowiki>''actio negatoria servitutis'' imprescrittibile: "l'actio negatoria servitutis è azione imprescrittibile, con la conseguenza che il proprietario del preteso fondo servente può in qualsiasi momento, e fatti salvi gli effetti dell'intervenuta [[usucapione]], chiedere che venga accertata, per mancanza del titolo o del decorso del [[termine (diritto)|termine]] dell'usucapione, l'inesistenza della servitù"<ref>(Cass. Civ. Sez. II, 26 gennaio 2000, n. 864)</ref>


L’interesse ad agire in ''negatoria servitutis'' sussiste anche quando, pur non denunciandosi l’avvenuto esercizio di atti materiali lesivi della proprietà, a fronte di pretese reali affermate dalla controparte, si intenda far chiarezza con l’accertamento dell’infondatezza delle pretese (Cass. Civ. n. 5569/2010). Quindi anche nell’ipotesi della presenza di un provvedimento derivante da un giudizio possessorio.<ref>{{Cita news|autore=(Cass Civ. Sez. II 08 marzo 2010, n. 5569)|titolo=|pubblicazione=|data=}}</ref>
L’interesse ad agire in ''negatoria servitutis'' sussiste anche quando, pur non denunciandosi l’avvenuto esercizio di atti materiali lesivi della proprietà, a fronte di pretese reali affermate dalla controparte, si intenda far chiarezza con l’accertamento dell’infondatezza delle pretese. Quindi anche nell’ipotesi della presenza di un provvedimento derivante da un giudizio possessorio.<ref>{{Cita news|autore=(Cass Civ. Sez. II 08 marzo 2010, n. 5569)|titolo=|pubblicazione=|data=}}</ref>


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Versione delle 13:59, 3 mag 2020

L' actio negatoria servitutis nel diritto civile italiano è regolata dall'art. 949 cod. civ., "il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa" e può "chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre alla condanna per il risarcimento del danno".

La Cassazione individua due presupposti:

  • che "venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce"[1]
  • che il "pericolo" sia attuale e concreto"[2].

Sempre la cassazione ritiene l'actio negatoria servitutis imprescrittibile: "l'actio negatoria servitutis è azione imprescrittibile, con la conseguenza che il proprietario del preteso fondo servente può in qualsiasi momento, e fatti salvi gli effetti dell'intervenuta usucapione, chiedere che venga accertata, per mancanza del titolo o del decorso del termine dell'usucapione, l'inesistenza della servitù"[3]

L’interesse ad agire in negatoria servitutis sussiste anche quando, pur non denunciandosi l’avvenuto esercizio di atti materiali lesivi della proprietà, a fronte di pretese reali affermate dalla controparte, si intenda far chiarezza con l’accertamento dell’infondatezza delle pretese. Quindi anche nell’ipotesi della presenza di un provvedimento derivante da un giudizio possessorio.[4]

Note

  1. ^ (Cass. Civ. Sez. III, 29 maggio 2001, n. 7277)
  2. ^ (Cass. Civ. Sez. II, 21 gennaio 2000, n. 649)
  3. ^ (Cass. Civ. Sez. II, 26 gennaio 2000, n. 864)
  4. ^ (Cass Civ. Sez. II 08 marzo 2010, n. 5569).

Bibliografia

  • Domenico Barbero, La legittimazione ad agire in confessoria e negatoria servitutis, 2ª edizione riveduta, Milano, A. Giuffré, 1950, p. 124, ISBN non esistente.

Voci correlate