Infortunio sul lavoro: differenze tra le versioni

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Un '''infortunio sul lavoro''' è un evento dovuto ad una causa violenta ed esterna, che produce lesioni traumatiche ad un individuo durante lo svolgimento della sua attività lavorativa. Ai fini del riconoscimento assicurativo e del relativo indennizzo, inoltre, nei diversi Paesi la definizione può comprendere altri aspetti: per esempio in Italia (ma non solo) l'infortunio sul lavoro è definito tale ed è perciò indennizzabile se da esso siano derivate [[morte]] o [[inabilità]], permanente o temporanea, e se abbia comportato l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. La causa violenta deve essere idonea per intensità e tempo a causare il [[danno]].
Un '''infortunio sul lavoro''' (o '''incidente sul lavoro''') è un evento dovuto ad una causa violenta ed esterna, che produce lesioni traumatiche ad un individuo durante lo svolgimento della sua attività lavorativa. Ai fini del riconoscimento assicurativo e del relativo indennizzo, inoltre, nei diversi Paesi la definizione può comprendere altri aspetti: per esempio in Italia (ma non solo) l'infortunio sul lavoro è definito tale ed è perciò indennizzabile se da esso siano derivate [[morte]] o [[inabilità]], permanente o temporanea, e se abbia comportato l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. La causa violenta deve essere idonea per intensità e tempo a causare il [[danno]].


== Descrizione ==
Sono considerati infortuni sul lavoro anche gli eventi verificatisi "in itinere", ovvero durante il percorso tra l'abitazione ed il luogo di lavoro (o viceversa) oppure durante gli spostamenti da una sede di lavoro ad un'altra (nel caso di rapporti di lavoro multipli) o nei tragitti per usufruire del pasto (nel caso in cui non sia presente una mensa aziendale).
Sono considerati infortuni sul lavoro anche gli eventi verificatisi "in itinere", ovvero durante il percorso tra l'abitazione ed il luogo di lavoro (o viceversa) oppure durante gli spostamenti da una sede di lavoro ad un'altra (nel caso di rapporti di lavoro multipli) o nei tragitti per usufruire del pasto (nel caso in cui non sia presente una mensa aziendale).


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{{vedi anche | Sicurezza sul lavoro|Testo unico sulla sicurezza sul lavoro | Documento di valutazione dei rischi}}
{{vedi anche | Sicurezza sul lavoro|Testo unico sulla sicurezza sul lavoro | Documento di valutazione dei rischi}}


Nell'ambito della gestione della [[sicurezza sul lavoro]] si deve tener presente il rapporto tra [[prevenzione]] e [[salute]]. Sono coinvolti nell'attuazione di interventi preventivi i competenti uffici statali, le imprese e le associazioni di lavoratori. Tali gruppi devono, nelle rispettive aree di competenza, attuare interventi di carattere tecnico, organizzativo, formativo e procedurale per garantire un ambiente di lavoro il più possibile sicuro, sia in caso di incidente, sia nell'ambito della prevenzione dell'incidente stesso.
Nell'ambito della gestione della [[sicurezza sul lavoro]] si deve tener presente il rapporto tra [[prevenzione]] e [[salute]]. Un ruolo importante, nella prevenzione, è svolto dai mancati infortuni (''near miss''), la cui rilevazione è di notevole importanza nella prevenzione, per quanto gli eventi mancati non siano assoggettati a obbligo di registrazione. Le [[best practices|migliori pratiche]] (''best practices'') aziendali, e le norme di legge di molti ordinamenti nazionali prevedono l'obbligo di segnalazione di questi eventi ai fini dell'aggiornamento dell'intero sistema di gestione e di controllo.


Il ''near miss'' può rientrare in una delle seguenti casistiche:
All'interno dell'azienda si svolgono interventi preventivi specifici, anche per la predisposizione di sistemi di sorveglianza sanitaria, [[primo soccorso]], scelta dei [[dispositivi di protezione individuale]] (DPI), individuazione delle mansioni a rischio, valutazione dell'efficacia degli interventi, attraverso il monitoraggio degli indicatori del fenomeno infortunistico.
# incidente mancato (es.: lavoratore in altezza che maneggia strumenti privi di protezione in caso di [[Caduta libera|caduta]], senza, però, che l'evento si verifichi);
# incidente avvenuto che, tuttavia, non ha causato danni ad alcun lavoratore (es: caduta di uno strumento dall'alto, nella situazione lavorativa precedente, senza che l'oggetto in caduta colpisca nessuno);
# infortunio avvenuto, ma con conseguenze lievi, intendendosi, per tali, quei danni che non causano giorni di assenza dal lavoro, a parte, eventualmente, quello in cui l'incidente si è verificato: si tratta di quegli infortuni che, sebbene verificatisi, non sono oggetto dell'obbligo legislativo di registrazione (es.: nella situazione di cui al primo caso, lo strumento cade ma colpisce una persona in condizioni tali da non provocare, o quasi, danni: ad esempio, per un urto di striscio, o per l'esistenza di protezioni individuali indossate che hanno attutito o minimizzato l'urto, ecc.)


I ''near miss'' sono gli eventi che si verificano con maggior frequenza (oltre il 90% degli eventi complessivi). Per questo motivo, nonostante non siano soggetti a registrazione obbligatoria, essi costituiscono importanti indicatori di [[valutazione del rischio]] latente per un infortunio che abbia conseguenze reali. Sono coinvolti nell'attuazione di interventi preventivi i competenti uffici statali, le imprese e le associazioni di lavoratori. Tali gruppi devono, nelle rispettive aree di competenza, attuare interventi di carattere tecnico, organizzativo, formativo e procedurale per garantire un ambiente di lavoro il più possibile sicuro, sia in caso di incidente, sia nell'ambito della prevenzione dell'incidente stesso.
Il problema degli infortuni riguarda ogni ambito di lavoro, dando luogo a costi notevoli oltre che per l'individuo anche per la società e le imprese stesse.


== Nel mondo ==
=== Normativa sulla sicurezza del lavoro in Italia ===
=== Italia ===
La normativa di riferimento in Italia è costituita da:
{{Vedi anche|Valutazione del rischio |Documento di valutazione dei rischi}}
* DPR 1124/65: Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per le malattie professionali;
La normativa di riferimento in Italia è costituita dal [[testo unico sulla sicurezza sul lavoro]] del 2008. La fonte ufficiale dei dati in merito agli infortuni è l'[[INAIL]], che, tra le sue attività istituzionali, si occupa anche di tenere aggiornate le statistiche in merito agli infortuni.
* Dlgs 38/2000: Estensione assicurativa verso l'infortunio in itinere;
Nell'ambito della [[valutazione del rischio]], è importante la raccolta da parte del datore di lavoro di tutte le informazioni sugli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro dell'infortunato di almeno un giorno. Tale annotazioni devono essere contenute in un registro apposito, denominato "registro degli infortuni". Le informazioni registrate devono:
* Artt. 365 e 583 del [[codice penale italiano]] e l'art. 334 del [[Codice di Procedura Penale]];
* Dlgs 81/2008: [[Testo unico sulla sicurezza sul lavoro]], in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


La fonte ufficiale dei dati in merito agli infortuni è l'[[INAIL]], che, tra le sue attività istituzionali, si occupa anche di tenere aggiornate le statistiche in merito agli infortuni.

===Prevenzione===
{{vedi anche|Valutazione del rischio |Documento di valutazione dei rischi}}
Nell'ambito della [[valutazione del rischio]], come previsto dal [[Testo unico sulla sicurezza sul lavoro |D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro)]], e nella predisposizione di misure di prevenzione, è importante la raccolta da parte del datore di lavoro di tutte le informazioni sugli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro dell'infortunato di almeno un giorno. Tale annotazioni devono essere contenute in un registro apposito, denominato "registro degli infortuni". Le informazioni registrate devono:
*essere ordinate cronologicamente
*essere ordinate cronologicamente
*contenere dati anagrafici del lavoratore
*contenere dati anagrafici del lavoratore
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*riportare le date di abbandono e ripresa del lavoro.
*riportare le date di abbandono e ripresa del lavoro.


Sono inoltre previste all'interno dell'azienda interventi preventivi specifici, anche per la predisposizione di sistemi di sorveglianza sanitaria, [[primo soccorso]], scelta dei [[dispositivi di protezione individuale]] (DPI), individuazione delle mansioni a rischio, valutazione dell'efficacia degli interventi, attraverso il monitoraggio degli indicatori del fenomeno infortunistico.
Dunque risulta efficace la predisposizione di schede da compilarsi nel caso di infortunio, allo scopo di migliorare la prevenzione e rendere più completa e accurata la raccolta dei dati.


In caso di infortunio il lavoratore deve essere accompagnato al [[pronto soccorso]] dove gli viene rilasciato il primo [[certificato medico]]. Successivamente, il lavoratore deve inviare tale certificato al datore di lavoro il quale, se la prognosi supera i tre giorni di astensione lavorativa, deve presentare entro due giorni la denuncia di infortunio alla sede [[INAIL]] competente, con allegato il certificato medico. In caso di infortunio mortale, la denuncia deve essere inoltrata entro 24 ore. In caso di infortunio lieve o di [[Franchigia (assicurazione)|franchigia]] ([[prognosi]] inferiore ai tre giorni) il lavoratore deve informare il [[datore di lavoro]] dell'avvenuto infortunio, ma quest'ultimo non è tenuto a inviare la denuncia all'INAIL.
==== Mancato infortunio ====

Un ruolo importante, nella prevenzione, è svolto dai mancati infortuni (''near miss''), la cui rilevazione è di notevole importanza nella prevenzione, per quanto gli eventi mancati non siano assoggettati a obbligo di registrazione [2].

Il mancato infortunio sul lavoro è definito come il manifestarsi non voluto di un evento, correlato al lavoro, che, seppur in grado di provocare danni a persone o a cose, non ha causato alcun infortunio, né malattia. Non va confuso con il rischio potenziale, previsto solo come possibilità indipendentemente dal suo verificarsi.

Il ''near miss'' può rientrare in una delle seguenti casistiche:
# incidente mancato (es.: lavoratore in altezza che maneggia strumenti privi di protezione in caso di [[Caduta libera|caduta]], senza, però, che l'evento si verifichi);
# incidente avvenuto che, tuttavia, non ha causato danni ad alcun lavoratore (es: caduta di uno strumento dall'alto, nella situazione lavorativa precedente, senza che l'oggetto in caduta colpisca nessuno);
# infortunio avvenuto, ma con conseguenze lievi, intendendosi, per tali, quei danni che non causano giorni di assenza dal lavoro, a parte, eventualmente, quello in cui l'incidente si è verificato: si tratta di quegli infortuni che, sebbene verificatisi, non sono oggetto dell'obbligo legislativo di registrazione (es.: nella situazione di cui al primo caso, lo strumento cade ma colpisce una persona in condizioni tali da non provocare, o quasi, danni: ad esempio, per un urto di striscio, o per l'esistenza di protezioni individuali indossate che hanno attutito o minimizzato l'urto, ecc.)

I ''near miss'' sono gli eventi che si verificano con maggior frequenza (oltre il 90% degli eventi complessivi). Per questo motivo, nonostante non siano soggetti a registrazione obbligatoria, essi costituiscono importanti indicatori di [[valutazione del rischio]] latente per un infortunio che abbia conseguenze reali. Per questo motivo, le [[best practices|migliori pratiche]] (''best practices'') aziendali, e le norme di legge di molti ordinamenti nazionali prevedono l'obbligo di segnalazione di questi eventi ai fini dell'aggiornamento dell'intero sistema di gestione e di controllo. Nell'[[ordinamento giuridico]] [[Italia|italiano]], ad esempio, quest'obbligo è sancito dall [[Testo unico sulla sicurezza sul lavoro|Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro]] e dal Decreto 9 agosto 2000, intitolato "Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza".

===Denuncia===
In caso di infortunio il lavoratore deve essere accompagnato al [[pronto soccorso]] dove gli viene rilasciato il primo [[certificato medico]]. Successivamente, il lavoratore deve inviare tale certificato al datore di lavoro il quale, se la prognosi supera i tre giorni di astensione lavorativa, deve presentare entro due giorni la denuncia di infortunio alla sede [[INAIL]] competente, con allegato il certificato medico. In caso di infortunio mortale, la denuncia deve essere inoltrata entro 24 ore.

In caso di infortunio lieve o di [[Franchigia (assicurazione)|franchigia]] ([[prognosi]] inferiore ai tre giorni) il lavoratore deve informare il [[datore di lavoro]] dell'avvenuto infortunio, ma quest'ultimo non è tenuto a inviare la denuncia all'INAIL.


Per prognosi maggiore di 40 giorni c'è l'obbligo di [[referto]]. Tale obbligo prevede l'invio del referto da parte del medico all'[[autorità giudiziaria]], in base agli articoli 365 e 583 del [[codice penale italiano]] e l'articolo 334 del [[Codice di Procedura Penale]]. La denuncia all'[[Azienda sanitaria locale|ASL]] (Azienda Sanitaria Locale) di malattia professionale libera dall'obbligo di referto. In ogni caso, una copia del certificato medico per la malattia professionale, con gli esiti degli accertamenti medici specialistici eseguiti, dev'essere consegnata al lavoratore.
Per prognosi maggiore di 40 giorni c'è l'obbligo di [[referto]]. Tale obbligo prevede l'invio del referto da parte del medico all'[[autorità giudiziaria]], in base agli articoli 365 e 583 del [[codice penale italiano]] e l'articolo 334 del [[Codice di Procedura Penale]]. La denuncia all'[[Azienda sanitaria locale|ASL]] (Azienda Sanitaria Locale) di malattia professionale libera dall'obbligo di referto. In ogni caso, una copia del certificato medico per la malattia professionale, con gli esiti degli accertamenti medici specialistici eseguiti, dev'essere consegnata al lavoratore.


==Note==
==Note==
<references/>
[2] Enrico Grassani, "L'indagine post-infortunio e sui mancati infortuni", Editoriale Delfino, Milano 2019, ISBN 978-88-31221-02-3<references group="[2] Enrico Grassani, L'indagine post infortunio e sui mancati infortuni, Editoriale Delfino, Milano 2019 ISBN 978-88-31221-02-3" responsive="0" />

==Bibliografia==
Enrico Grassani, "L'indagine post-infortunio e sui mancati infortuni", Editoriale Delfino, Milano 2019, ISBN 978-88-31221-02-3<references group="[2] Enrico Grassani, L'indagine post infortunio e sui mancati infortuni, Editoriale Delfino, Milano 2019 ISBN 978-88-31221-02-3" responsive="0" />


== Voci correlate ==
== Voci correlate ==

Versione delle 10:25, 26 set 2019

Un infortunio sul lavoro (o incidente sul lavoro) è un evento dovuto ad una causa violenta ed esterna, che produce lesioni traumatiche ad un individuo durante lo svolgimento della sua attività lavorativa. Ai fini del riconoscimento assicurativo e del relativo indennizzo, inoltre, nei diversi Paesi la definizione può comprendere altri aspetti: per esempio in Italia (ma non solo) l'infortunio sul lavoro è definito tale ed è perciò indennizzabile se da esso siano derivate morte o inabilità, permanente o temporanea, e se abbia comportato l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. La causa violenta deve essere idonea per intensità e tempo a causare il danno.

Descrizione

Sono considerati infortuni sul lavoro anche gli eventi verificatisi "in itinere", ovvero durante il percorso tra l'abitazione ed il luogo di lavoro (o viceversa) oppure durante gli spostamenti da una sede di lavoro ad un'altra (nel caso di rapporti di lavoro multipli) o nei tragitti per usufruire del pasto (nel caso in cui non sia presente una mensa aziendale).

L'infortunio sul lavoro si differenzia dalla malattia lavoro-correlata, o malattia professionale, termine che identifica una patologia provocata da un agente presente nell'ambito lavorativo che abbia contribuito nel corso del tempo, mesi o anni, al manifestarsi della patologia.

Secondo le statistiche INAIL (serie storica dal 2009 al 2013), la prima causa di infortuni mortali sul lavoro è data dagli incidenti stradali, tra cui sono compresi sia gli eventi "in itinere" sia quelli avvenuti strettamente in occasione di lavoro (per esempio, i casi che coinvolgono gli autisti di mezzi di trasporto pubblici e privati). Ne consegue che ogni politica di prevenzione e di lotta contro gli infortuni sul lavoro non può limitarsi agli ambienti di lavoro classici, ma deve riguardare anche la sicurezza stradale[1].

Prevenzione

Nell'ambito della gestione della sicurezza sul lavoro si deve tener presente il rapporto tra prevenzione e salute. Un ruolo importante, nella prevenzione, è svolto dai mancati infortuni (near miss), la cui rilevazione è di notevole importanza nella prevenzione, per quanto gli eventi mancati non siano assoggettati a obbligo di registrazione. Le migliori pratiche (best practices) aziendali, e le norme di legge di molti ordinamenti nazionali prevedono l'obbligo di segnalazione di questi eventi ai fini dell'aggiornamento dell'intero sistema di gestione e di controllo.

Il near miss può rientrare in una delle seguenti casistiche:

  1. incidente mancato (es.: lavoratore in altezza che maneggia strumenti privi di protezione in caso di caduta, senza, però, che l'evento si verifichi);
  2. incidente avvenuto che, tuttavia, non ha causato danni ad alcun lavoratore (es: caduta di uno strumento dall'alto, nella situazione lavorativa precedente, senza che l'oggetto in caduta colpisca nessuno);
  3. infortunio avvenuto, ma con conseguenze lievi, intendendosi, per tali, quei danni che non causano giorni di assenza dal lavoro, a parte, eventualmente, quello in cui l'incidente si è verificato: si tratta di quegli infortuni che, sebbene verificatisi, non sono oggetto dell'obbligo legislativo di registrazione (es.: nella situazione di cui al primo caso, lo strumento cade ma colpisce una persona in condizioni tali da non provocare, o quasi, danni: ad esempio, per un urto di striscio, o per l'esistenza di protezioni individuali indossate che hanno attutito o minimizzato l'urto, ecc.)

I near miss sono gli eventi che si verificano con maggior frequenza (oltre il 90% degli eventi complessivi). Per questo motivo, nonostante non siano soggetti a registrazione obbligatoria, essi costituiscono importanti indicatori di valutazione del rischio latente per un infortunio che abbia conseguenze reali. Sono coinvolti nell'attuazione di interventi preventivi i competenti uffici statali, le imprese e le associazioni di lavoratori. Tali gruppi devono, nelle rispettive aree di competenza, attuare interventi di carattere tecnico, organizzativo, formativo e procedurale per garantire un ambiente di lavoro il più possibile sicuro, sia in caso di incidente, sia nell'ambito della prevenzione dell'incidente stesso.

Nel mondo

Italia

La normativa di riferimento in Italia è costituita dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro del 2008. La fonte ufficiale dei dati in merito agli infortuni è l'INAIL, che, tra le sue attività istituzionali, si occupa anche di tenere aggiornate le statistiche in merito agli infortuni. Nell'ambito della valutazione del rischio, è importante la raccolta da parte del datore di lavoro di tutte le informazioni sugli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro dell'infortunato di almeno un giorno. Tale annotazioni devono essere contenute in un registro apposito, denominato "registro degli infortuni". Le informazioni registrate devono:

  • essere ordinate cronologicamente
  • contenere dati anagrafici del lavoratore
  • descrivere le circostanze dell'incidente
  • riportare le date di abbandono e ripresa del lavoro.

Sono inoltre previste all'interno dell'azienda interventi preventivi specifici, anche per la predisposizione di sistemi di sorveglianza sanitaria, primo soccorso, scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI), individuazione delle mansioni a rischio, valutazione dell'efficacia degli interventi, attraverso il monitoraggio degli indicatori del fenomeno infortunistico.

In caso di infortunio il lavoratore deve essere accompagnato al pronto soccorso dove gli viene rilasciato il primo certificato medico. Successivamente, il lavoratore deve inviare tale certificato al datore di lavoro il quale, se la prognosi supera i tre giorni di astensione lavorativa, deve presentare entro due giorni la denuncia di infortunio alla sede INAIL competente, con allegato il certificato medico. In caso di infortunio mortale, la denuncia deve essere inoltrata entro 24 ore. In caso di infortunio lieve o di franchigia (prognosi inferiore ai tre giorni) il lavoratore deve informare il datore di lavoro dell'avvenuto infortunio, ma quest'ultimo non è tenuto a inviare la denuncia all'INAIL.

Per prognosi maggiore di 40 giorni c'è l'obbligo di referto. Tale obbligo prevede l'invio del referto da parte del medico all'autorità giudiziaria, in base agli articoli 365 e 583 del codice penale italiano e l'articolo 334 del Codice di Procedura Penale. La denuncia all'ASL (Azienda Sanitaria Locale) di malattia professionale libera dall'obbligo di referto. In ogni caso, una copia del certificato medico per la malattia professionale, con gli esiti degli accertamenti medici specialistici eseguiti, dev'essere consegnata al lavoratore.

Note

Bibliografia

Enrico Grassani, "L'indagine post-infortunio e sui mancati infortuni", Editoriale Delfino, Milano 2019, ISBN 978-88-31221-02-3

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

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