Diritto penale italiano: differenze tra le versioni

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== Descrizione ==
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Il sistema penale italiano è fondato sul doppio binario (due [[sanzione|sanzioni]]): le [[pena|pene]] sono indirizzate a punire il fatto, le misure di sicurezza a prevenire comportamenti illeciti del [[reo]], che si basano su un giudizio di pericolosità sociale della sua personalità. Il concetto di doppio binario è destinato ad essere soppresso dal nostro [[codice (diritto)|codice]]: in molti casi la distinzione tra pena principale e misura di sicurezza non è netta. Già varie commissioni, tra cui quelle Grosso, Pagliaro e Nordio, hanno proposto la soppressione del doppio binario mantenendo in vita le misure di sicurezza solo nei casi di pericolosità sociale di minori.{{citazione necessaria}}
Il sistema penale italiano è fondato sul doppio binario: le [[pena|pene]] sono indirizzate a punire il fatto, le misure di sicurezza a prevenire comportamenti illeciti del [[reo]], che si basano su un giudizio di pericolosità sociale della sua personalità. Il concetto di doppio binario è destinato ad essere soppresso dal nostro [[codice (diritto)|codice]]: in molti casi la distinzione tra pena principale e misura di sicurezza non è netta. Già varie commissioni, tra cui quelle Grosso, Pagliaro e Nordio, hanno proposto la soppressione del doppio binario mantenendo in vita le misure di sicurezza solo nei casi di pericolosità sociale di minori.{{citazione necessaria}}


=== Principi generali ===
=== Principi generali ===
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* [[materialità|Principio di materialità]] non si può ravvisare un reato se la volontà criminale non si manifesta in una condotta esterna
* [[materialità|Principio di materialità]] non si può ravvisare un reato se la volontà criminale non si manifesta in una condotta esterna
* [[offensività|Principio di offensività]] la volontà criminale deve manifestarsi in un comportamento esterno che leda o ponga in pericolo uno o più beni giuridici
* [[offensività|Principio di offensività]] la volontà criminale deve manifestarsi in un comportamento esterno che leda o ponga in pericolo uno o più beni giuridici
* [[colpevolezza|Principio di colpevolezza]] un fatto può essere penalmente attribuito solo se vi sono i presupposti per ritenere sia obiettivamente ed oggettivamente imputabile al suo agente. Questo principio si desume dal disposto dell'art. 27, comma 1 della Costituzione, secondo cui "la responsabilità penale è personale".
* [[colpevolezza|Principio di colpevolezza]] un fatto può essere penalmente attribuito solo se vi sono i presupposti per ritenere sia obiettivamente e soggettivamente imputabile al suo agente. Questo principio si desume dal disposto dell'art. 27, comma 1 della Costituzione, secondo cui "la responsabilità penale è personale".


Oltre a questi è presente anche il concetto di [[frammentarietà]]: il concetto che esprime come l'applicazione del diritto penale avvenga in modo puntiforme, a seguito di una scelta del legislatore che decide quali fatti specifici debbano essere classificati come reati e quindi puniti, lasciando alcune aree dell'agire umano scoperte dal suo intervento.
Oltre a questi è presente anche il concetto di [[frammentarietà]]: il concetto che esprime come l'applicazione del diritto penale avvenga in modo puntiforme, a seguito di una scelta del legislatore che decide quali fatti specifici debbano essere classificati come reati e quindi puniti, lasciando alcune aree dell'agire umano scoperte dal suo intervento.

Versione delle 18:33, 7 ago 2019

Voce principale: Diritto penale.

Il diritto penale italiano è il diritto penale vigente nella Repubblica Italiana.

Storia

Descrizione

Il sistema penale italiano è fondato sul doppio binario: le pene sono indirizzate a punire il fatto, le misure di sicurezza a prevenire comportamenti illeciti del reo, che si basano su un giudizio di pericolosità sociale della sua personalità. Il concetto di doppio binario è destinato ad essere soppresso dal nostro codice: in molti casi la distinzione tra pena principale e misura di sicurezza non è netta. Già varie commissioni, tra cui quelle Grosso, Pagliaro e Nordio, hanno proposto la soppressione del doppio binario mantenendo in vita le misure di sicurezza solo nei casi di pericolosità sociale di minori.[senza fonte]

Principi generali

Il diritto penale è retto da quattro principi fondamentali:

  • Principio di legalità, già accolto dallo Statuto Albertino, ha ricevuto definitiva consacrazione nella Costituzione repubblicana del 1948. È sancito dall'art. 1 del c.p. secondo cui "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite". L'importanza di questo principio è rafforzata dall'art. 25 della Costituzione, che stabilisce: "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". Il principio di legalità esprime l'applicazione di quattro "sotto principi": 1) la riserva di legge della fonte penale; 2) l'irretroattività della norma penale; 3) la sufficiente determinatezza e la tassativa applicazione della norma penale; 4) il divieto di analogia in malam partem di norma non eccezionale (cfr art. 14 Prel.).
  • Principio di materialità non si può ravvisare un reato se la volontà criminale non si manifesta in una condotta esterna
  • Principio di offensività la volontà criminale deve manifestarsi in un comportamento esterno che leda o ponga in pericolo uno o più beni giuridici
  • Principio di colpevolezza un fatto può essere penalmente attribuito solo se vi sono i presupposti per ritenere sia obiettivamente e soggettivamente imputabile al suo agente. Questo principio si desume dal disposto dell'art. 27, comma 1 della Costituzione, secondo cui "la responsabilità penale è personale".

Oltre a questi è presente anche il concetto di frammentarietà: il concetto che esprime come l'applicazione del diritto penale avvenga in modo puntiforme, a seguito di una scelta del legislatore che decide quali fatti specifici debbano essere classificati come reati e quindi puniti, lasciando alcune aree dell'agire umano scoperte dal suo intervento.

Elementi

Questo ramo del diritto pubblico, volto a collegare una sanzione ad un comportamento legalmente previsto come criminoso, è diviso in tre elementi costitutivi: fatto, personalità, conseguenze.

  • Fatto giuridico: rappresenta l'oggettività del diritto penale, senza di esso si avrebbe un diritto penale del sospetto, che andrebbe a commisurare la pena in assenza della conseguenza di un comportamento. La necessità di un elemento oggettivo comporta che non sono ammessi processi alle intenzioni, e, secondo un orientamento prevalente, il fatto è penalmente rilevante se vìola il principio di lesività (Nullum crimen sine iniuria).
  • Personalità: rappresenta il momento illuminante del diritto penale, significa che il soggetto, affinché possa esser punito deve essere imputabile. Non esiste una norma simile, a parte e più limitatamente v. art. 428 c.c., nell'ordinamento civilistico, in diritto penale l'imputabilità rappresenta la soggettività di diritto penale, senza di questa non avrebbe senso infliggere al colpevole la pena, poiché questa (art. 27 Costituzione) ha finalità retributiva e riabilitativa, e di nessun reinserimento sociale potrebbe beneficiare chi non è in grado di comprendere il significato della pena stessa.
  • Conseguenze: sono rappresentate dalle sanzioni che seguono la violazione della norma penale. Anche in diritto civile vi sono conseguenze sanzionatorie della violazione della normativa di riferimento, con l'essenziale differenza, però, che queste hanno solo carattere pecuniario o obbligatorio e consistono in risarcimenti derivanti da responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), non potendo avere carattere privativo della libertà personale.

Limiti all'applicazione

L'ordinamento penale italiano prevede una serie di norme volte a delineare i limiti spaziali e personali dell'applicazione della legge penale.

Limiti spaziali

L'ordinamento italiano recepisce 4 principi basilari, che non sono applicati in maniera esclusiva o tendenzialmente rilevante, ma in modo concorrente e coordinato:

Limiti personali

Si estrinsecano attraverso il principio di obbligatorietà, che sottopone alla legge penale tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovino nel territorio dello stato italiano e, in casi specifici, anche cittadini e stranieri che si trovino all'estero.

Bibliografia

  • Diritto penale, parte generale, Ferrando Mantovani, Padova, Cedam 2011 (7ª edizione)
  • Figure del diritto penale. Lineamenti di un'introduzione al sistema punitivo italiano, Giorgio Licci, Giappichelli, 2008
  • Commentario sistematico al codice penale opera diretta da Mauro Ronco, Zanichelli editore
  • Guida alla parte generale del diritto penale, Bartolomeo Romano, Cedam, Padova, 2009.
  • Guida alla parte speciale del diritto penale, Bartolomeo Romano, 4ª ed. Cedam, Padova, 2009.
  • Manuale di diritto penale: Parte generale, Francesco Antolisei, ult.ed. Giuffrè, 2003.
  • Manuale di diritto penale: Parte generale, Stefano Canestrari, Luigi Cornacchia, Giulio De Simone, Il Mulino, 2008
  • Manuale di Diritto Penale: Parte Generale, Giorgio Marinucci, Emilio Dolcini , Giuffré quinta edizione, 2015
  • Diritto penale: Parte generale, Giovanni Fiandaca, Enzo Musco, Zanichelli, 2007.
  • Corso di diritto penale, Gaetano Contento, Laterza, 2006.
  • Manuale di diritto penale, Ivo Caraccioli, Cedam, 2005.
  • Principi di diritto penale Antonio Pagliaro, Giuffrè, 2007
  • Trattato di diritto penale Antonio Pagliaro, Giuffrè, 2006
  • Diritto Penale: Parte Generale, Carlo Fiore, Stefano Fiore, Utet 2ª Edizione Vol. I e II
  • Questioni Fondamentali della parte Speciale del diritto penale, AA.VV. ( a cura di A. Fiorella ), Giappichelli, 2013
  • Saggi di storia del diritto penale moderno, Dezza E., LED Edizioni Universitarie, Milano, 1993, ISBN 88-7916-019-2
  • Saggi di storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII), Massetto G.P., LED Edizioni Universitarie, Milano, 1994, ISBN 88-7916-041-9
  • Corso di diritto penale - parte generale, Francesco Palazzo, Giappichelli ed., 2008
  • Corso di diritto penale, Ramacci Fabrizio, Giappichelli, 2007
  • Diritto penale, Pulitanò Domenico, Giappichelli, 2007
  • Lineamenti di diritto penale - parte generale, Riz Roland, Cedam, 2006
  • Corso di diritto penale - parte generale voll. I e II, Manna Adelmo, Cedam, 2007 e 2008
  • Diritto penale - parte generale, Salvatore Aleo, Cedam, 2008, 2ª ed., 2010
  • Diritto penale - parte speciale, Salvatore Aleo, Giorgio Pica, 2 voll., Cedam, 2012
  • Diritto penale italiano: sistema e valori, giurisprudenza e ottica europea. Attuale e nuova codificazione, Nicola Bartone, Cedam, 2007
  • Diritto penale, parte generale, Vincenzo Musacchio, KEY Editore, 2017
  • Diritto penale, Tullio Padovani, Giuffré, 2012
  • Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, Livorno, 1764
  • Pietro Verri, Osservazioni sulla tortura, Livorno, 1768

Voci correlate