Promulgazione: differenze tra le versioni

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==Rapporto con la ''moral suasion''==
==Rapporto con la ''moral suasion''==
Sulla base della prassi delle lettere con cui il Presidente della Repubblica talvolta accompagna la propria firma alla legge, la dottrina<ref>De Fiores C., 2002. ''Il rinvio delle leggi tra principio maggioritario e unità nazionale in Rivista di diritto costituzionale''. Giappichelli, Torino; Salerno G.M., 2009. ''Preoccupazioni e sollecitazioni» del Presidente della Repubblica a garanzia della corretta tecnica legislativa'', in Rassegna Parlamentare, III; Romboli R. 2010. ''La legge sugli incentivi (l. n. 73 del 2010): una promulgazione con monito'', in Il Foro italiano n. 6. Zanichelli, Bologna; Ruggeri A., 2002. ''Verso una prassi di leggi promulgate con "motivazione"... contraria?'', in www.forumcostituzionale.it.</ref> ha “costruito” le figure della “promulgazione con monito", della "promulgazione con riserva", della "promulgazione condizionata” e della “promulgazione dissenziente”: tali figure, che sembrano tra loro diversificarsi in base al livello di criticità dei pareri presidenziali, sottintendono un intento cooperativo che ha trovato insufficiente accoglimento durante l'''iter legis'' (mediante la ''moral suasion'') e di cui il Capo dello Stato ritiene opportuno lasciare traccia pubblica al termine della vicenda parlamentare.
Sulla base della prassi delle lettere con cui il Presidente della Repubblica talvolta accompagna la propria firma alla legge, la dottrina<ref>De Fiores C., 2002. ''Il rinvio delle leggi tra principio maggioritario e unità nazionale in Rivista di diritto costituzionale''. Giappichelli, Torino; Salerno G.M., 2009. ''Preoccupazioni e sollecitazioni» del Presidente della Repubblica a garanzia della corretta tecnica legislativa'', in Rassegna Parlamentare, III; Romboli R. 2010. ''La legge sugli incentivi (l. n. 73 del 2010): una promulgazione con monito'', in Il Foro italiano n. 6. Zanichelli, Bologna; Ruggeri A., 2002. ''Verso una prassi di leggi promulgate con "motivazione"... contraria?'', in www.forumcostituzionale.it.</ref> ha “costruito” le figure della “promulgazione con monito", della "promulgazione con riserva", della "promulgazione condizionata” e della “promulgazione dissenziente”: tali figure, che sembrano tra loro diversificarsi in base al livello di criticità dei pareri presidenziali, sottintendono un intento cooperativo che ha trovato insufficiente accoglimento durante l'''iter legis'' (mediante la ''moral suasion'') e di cui il Capo dello Stato ritiene opportuno lasciare traccia pubblica al termine della vicenda parlamentare.

La prassi avrebbe precedenti risalenti a Gronchi e Pertini<ref>Long G., 1981, Long G., 1981. ''Presidenza Pertini, opinione pubblica, stampa'' in ''La Repubblica e il Presidente. Studi parlamentari e di politica costituzionale'', Roma, p. 143: «Contemporaneamente alla presa di posizione sui decreti legge, il presidente della Repubblica inviò al presidente del Consiglio una lettera, con cui osservava che il disegno di legge sulla riforma sanitaria, a lui sottoposto per la promulgazione, non esplicava l’ammontare totale della spesa e di conseguenza non indicava la relativa copertura. Pur promulgando la legge [L. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del [[servizio sanitario nazionale]]], il presidente Pertini sottolineava l’opportunità di una tempestiva nota di variazione al bilancio per il 1979, in discussione davanti alle Camere, per quantificare esattamente la spesa e indicarne la copertura».</ref>, ma si è affermata sotto le presidenze Ciampi, Napolitano e Mattarella.


== Note ==
== Note ==

Versione delle 08:50, 27 apr 2019

La promulgazione è l'atto formale con il quale il capo dello stato dichiara valido ed efficace un atto normativo.

La promulgazione nell'ordinamento italiano

Come indicato al 5° comma dell'art. 87 della Costituzione, la promulgazione delle leggi (eccetto le leggi regionali) viene effettuata dal Presidente della Repubblica con una delle formule previste dall'art. 1 del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092).

Il d.P.R. n. 1092/1985 prevede distinte formule per la promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato (art. 1) e delle leggi costituzionali (art. 2). È prevista, altresì, la formula di emanazione dei decreti normativi del Presidente della Repubblica (art. 3).

Nelle formule di promulgazione si distinguono chiaramente tre fasi: il riconoscimento dell'approvazione parlamentare ("la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato"), la dichiarazione di promulgazione ("il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge") e l'ordine di osservarla ("è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato"). Le formule di promulgazione prevedono inoltre l'ordine di inserire la legge approvata nella raccolta ufficiale degli atti normativi ("La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana").

Compito di questa fase del procedimento legislativo è l'attestazione dell'esistenza di una legge, venuta ad essere con procedimento corretto e necessario, oltre che una funzione intimatoria nei confronti dei soggetti cui la legge stessa è rivolta.

Limiti della promulgazione

La promulgazione è un atto dovuto da parte del Presidente. Incontra però dei limiti:

  • Limite relativo: il Presidente può rinviare alle Camere una legge per una nuova deliberazione, ma deve comunque promulgare alla successiva deliberazione del Parlamento. Si parla in questo caso di "rinvio" o di veto sospensivo, che è lo strumento con il quale il Presidente della Repubblica Italiana partecipa all'atto legislativo decidendo di non promulgare la legge e di rimandarla all'esame delle camere. Se il parlamento approva per la seconda volta la legge in questione il Capo dello Stato è costretto a promulgarla, così come recita l'articolo 74 della costituzione italiana, secondo cui: “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, con messaggio motivato inviato alle Camere può chiedere una seconda deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge deve essere promulgata”[1]
  • Limiti assoluti: non sono previsti espressamente da atti normativi, ma si ricavano dall'ordinamento: innanzitutto il Presidente non deve promulgare atti che non siano leggi (atti diversi o che, pur autoqualificandosi come legge, non ne hanno il minimo requisito formale). L'altro limite assoluto si ricava implicitamente dall'art.90 della Costituzione, secondo il quale il Presidente della Repubblica è responsabile per alto tradimento e attentato alla Costituzione: siccome nessuno può essere obbligato a compiere un reato, il Presidente può rifiutarsi. Si parla pertanto nel primo caso di "rifiuto" di promulgazione, in quanto la legge non può essere rinviata alle Camere, e nel secondo si ha una ipotesi di rinvio (giustificata dal grave motivo) con eventualmente il rifiuto alla successiva deliberazione assembleare.

Il Presidente della Repubblica in sede di rinvio può rilevare difetti sostanziali (la legge è in contrasto con i dettati costituzionali) oppure vizi formali (difetti sul procedimento legislativo) ed in entrambi i casi spetta a lui porre il primo vero sindacato (preventivo) della legge.

Intorno a questo sindacato si appuntano talvolta i tentativi delle opposizioni di coinvolgere il Quirinale in una polemica contro la costituzionalità della legge approvata dalla maggioranza di Governo[2]: ecco perché si ritiene che il giudizio sotteso al potere presidenziale sia permeato di opportunità politica[3] e non significhi, né pregiudichi, censure operate dalla Corte costituzionale una volta adita propriamente.

Termini

Secondo l'art 73 della Costituzione, le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla loro approvazione, a meno che le Camere, entrambe a maggioranza assoluta dei componenti, ne dichiarino l'urgenza fissando nella legge stessa il limite temporale da rispettare.

Problema più rilevante è determinare il cosiddetto dies a quo, ovvero il giorno dal quale decorre il termine. Dopo varie tesi dottrinarie, si è arrivati alla conclusione che il dies a quo coincide con il giorno dell'approvazione definitiva della legge.

Subito dopo la promulgazione, e comunque entro 15 giorni dalla stessa, la legge deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Rapporto con la moral suasion

Sulla base della prassi delle lettere con cui il Presidente della Repubblica talvolta accompagna la propria firma alla legge, la dottrina[4] ha “costruito” le figure della “promulgazione con monito", della "promulgazione con riserva", della "promulgazione condizionata” e della “promulgazione dissenziente”: tali figure, che sembrano tra loro diversificarsi in base al livello di criticità dei pareri presidenziali, sottintendono un intento cooperativo che ha trovato insufficiente accoglimento durante l'iter legis (mediante la moral suasion) e di cui il Capo dello Stato ritiene opportuno lasciare traccia pubblica al termine della vicenda parlamentare.

La prassi avrebbe precedenti risalenti a Gronchi e Pertini[5], ma si è affermata sotto le presidenze Ciampi, Napolitano e Mattarella.

Note

  1. ^ Art. 74 Cost. https://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=74
  2. ^ "Il Presidente della Repubblica rinvia una legge che è palesemente incostituzionale. Se ci sono solo dei dubbi, firma, e lascia il giudizio definitivo alla Corte; questo è sempre accaduto": così si espresse Carlo Azeglio Ciampi, “Il sentimento della Patria”, La Repubblica, 28 ottobre 2010.
  3. ^ In riferimento alla Riforma costituzionale Renzi-Boschi v. Massimo Bordin, Che succede ora alla riforma costituzionale? Il Foglio, 13 agosto 2015
  4. ^ De Fiores C., 2002. Il rinvio delle leggi tra principio maggioritario e unità nazionale in Rivista di diritto costituzionale. Giappichelli, Torino; Salerno G.M., 2009. Preoccupazioni e sollecitazioni» del Presidente della Repubblica a garanzia della corretta tecnica legislativa, in Rassegna Parlamentare, III; Romboli R. 2010. La legge sugli incentivi (l. n. 73 del 2010): una promulgazione con monito, in Il Foro italiano n. 6. Zanichelli, Bologna; Ruggeri A., 2002. Verso una prassi di leggi promulgate con "motivazione"... contraria?, in www.forumcostituzionale.it.
  5. ^ Long G., 1981, Long G., 1981. Presidenza Pertini, opinione pubblica, stampa in La Repubblica e il Presidente. Studi parlamentari e di politica costituzionale, Roma, p. 143: «Contemporaneamente alla presa di posizione sui decreti legge, il presidente della Repubblica inviò al presidente del Consiglio una lettera, con cui osservava che il disegno di legge sulla riforma sanitaria, a lui sottoposto per la promulgazione, non esplicava l’ammontare totale della spesa e di conseguenza non indicava la relativa copertura. Pur promulgando la legge [L. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale], il presidente Pertini sottolineava l’opportunità di una tempestiva nota di variazione al bilancio per il 1979, in discussione davanti alle Camere, per quantificare esattamente la spesa e indicarne la copertura».

Bibliografia

  • I. Pellizzone, Contributo allo studio sul rinvio presidenziale delle leggi, Giuffrè, Milano, 2011.
  • D. Chinni, Decretazione d’urgenza e poteri del Presidente della Repubblica, Editoriale scientifica, Napoli, 2014.

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