Società organismi di attestazione

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Le società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato italiani con forma giuridica di S.p.A., autorizzati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che accertano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ovvero della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, riassunti nel regolamento per il sistema di qualificazione, decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34[1]. Con le modifiche introdotte nel corpo normativo del Codice del Contratti Pubblici ad opera del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (art. 3 comma 1, lett. f) la natura giuridica delle SOA è profondamente mutata. Le stesse hanno infatti assunto funzioni di natura pubblicistica anche in materia di responsabilità contabile. Si aggiunge inoltre che, in caso di false attestazioni rilasciate dalle stesse, si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale.

Attestazione SOA[modifica | modifica wikitesto]

L'attestazione SOA è il documento, rilasciato dalle SOA, che dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109[2], abrogata dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e a sua volta abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ad oggi vigente (e che ha in parte superato il Nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione - Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture DPR 5 ottobre 2010, n. 207).

Di fatto, in luogo dell'iscrizione all'Albo nazionale costruttori (oggi abolito) e in virtù della nuova normativa in ambito di appalti pubblici, l'attestazione SOA è oggi un documento necessario per comprovare la capacità dell'impresa di sostenere ogni appalto pubblico di fornitura e posa in opera con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00 (sia esso in appalto o in subappalto).

Tale certificazione, che ha validità quinquennale (a condizione che ne venga richiesta conferma al terzo anno dal rilascio), viene valutata sulla base di un'analisi degli ultimi cinque anni di attività dell'impresa, precedenti alla richiesta di attestazione.

Il decreto correttivo del Codice degli appalti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 - decreto milleproroghe) prevede la possibilità, a partire dal 17 ottobre 2008 e fino al 31 marzo 2011, di dimostrare i requisiti tecnici considerando i lavori degli ultimi 10 anni e i requisiti economici (fatturato, costo del personale ed attrezzature) scegliendo i migliori 5 anni degli ultimi 10.

L'Attestazione SOA qualifica l'impresa ad eseguire appalti per categorie di opere e classifiche di importi. Le categorie di opere a cui si può richiedere di essere attestati sono 48: 13 di esse sono opere generali (edilizia civile e industriale, strade, fogne e acquedotti, restauri di beni immobili etc.) e 35 di esse sono opere specializzate (restauri di superfici decorate, impianti, scavi, demolizioni, arginature, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, etc.).

Le classifiche di importi a cui si può richiedere di essere attestati (inizialmente 8, riportate in lire nel DPR 25 gennaio 2000, n. 34, e successivamente 10, inserite arrotondate nel DPR 5 ottobre 2010, n. 207 art. 61 comma 4), sono, in euro:

  • I fino a € 258.000
  • II fino a € 516.000
  • III fino a € 1.033.000
  • III-bis fino a € 1.500.000
  • IV fino a € 2.582.000
  • IV-bis fino a € 3.500.000
  • V fino a € 5.165.000
  • VI fino a € 10.329.000
  • VII fino a € 15.494.000
  • VIII per importi oltre € 15.494.000 (convenzionalmente stabilito in € 20.658.000, relativamente al rispetto dei requisiti)

ed abilitano l'impresa a partecipare ad appalti con importi pari alla relativa classifica, accresciuta del 20%.

La classifica di importi sarà commisurata alla capacità economica e tecnica dell'impresa.

Il costo minimo dell'attestazione sarà commisurato al numero di Categorie ottenute ed alle rispettive Classifiche.

Da notare che è in fase di discussione in questi giorni (agosto 2017) una nuova proposta, nella quale le classifiche saranno 10 e avranno importi di poco differenti, tutti arrotondati secondo la logica dell'euro (ad esempio le prime 3 classifiche saranno portate a € 250.000, € 500.000 ed € 1.000.000); tale proposta verrà ufficializzata con un documento, predisposto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, che terrà conto anche delle riflessioni esposte dagli altri stakeholders coinvolti nelle problematiche della qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti pubblici.

Capacità economica[modifica | modifica wikitesto]

Vengono presi in considerazione oggi (2023) i valori riportati nelle ultime 15 annualità, scegliendo un minimo di 5 annualità. La verifica viene fatta sui documenti fiscali depositati, relativi alla: cifra d'affari in lavori (che deve risultare almeno pari al 100% della somma degli importi di attestazione richiesti), attrezzatura specifica e caratteristica dell'attività, sia essa in ammortamento, in locazione finanziaria o a noleggio + eventuali ammortamenti figurativi (il tutto deve risultare almeno pari al 2% della somma degli importi di qualificazione richiesti), costo del personale assunto che deve risultare, in alternativa:

il 15% della somma degli importi di qualificazione richiesti, a condizione che il costo sostenuto per il solo personale operaio sia almeno pari al 40% del costo totale;

il 10% della somma degli importi di qualificazione richiesti, se il costo sostenuto per il solo personale tecnico assunto a tempo indeterminato è almeno pari all'80% del costo totale.

Capacità tecnica[modifica | modifica wikitesto]

L'impresa dovrà fornire certificazioni di idoneità tecnica (ovvero documenti riassuntivi inerenti ai lavori svolti e contabilizzati nei sessanta mesi precedenti alla sottoscrizione dell'impegno con la SOA), secondo i seguenti parametri: per un valore almeno pari al 90% dell'importo della relativa attestazione richiesta con la dimostrazione di singole commesse (lavori di punta) di importi almeno pari a:

  • almeno un lavoro pari al 40% dell'importo richiesto in ogni singola categoria;
  • la somma di 2 pari al 55% dell'importo richiesto in ogni singola categoria;
  • oppure la somma di 3 pari al 65% dell'importo richiesto in ogni singola categoria.

Il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 costituisce per tutti requisito premiante, ma è altresì condizione obbligatoria per l'ottenimento di classifiche d'attestazione superiori a € 516.000,00 (equivalente di 1 miliardo di lire).

Documentazione[modifica | modifica wikitesto]

La documentazione da produrre per la valutazione sarà simile a quella utilizzata per l'iscrizione all'Albo nazionale costruttori, ovvero: visure camerali, certificati del Casellario giudiziale per legali rappresentanti e direttori tecnici, certificato rilasciato dalla Cancelleria Fallimentare, bilanci (o equivalenti documenti fiscali), titoli di studio, referenze bancarie, certificati di idoneità tecnica, documento unico di regolarità contributiva (DURC) oltre ad una serie di dichiarazioni (requisiti personali e aziendali di ordine generale e speciale) rese su facsimili che ogni SOA predispone su autorizzazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Esempio[modifica | modifica wikitesto]

Per un'attestazione nella categoria OG1 (lavori di edilizia civile e industriale), nella I classifica (258 000 euro, che abilita l'impresa all'esecuzione di appalti sino a 309 600 euro), i requisiti minimi inerenti alla capacità economica dell'impresa, relativi agli esercizi considerati (minimo 5), sono i seguenti: fatturato almeno pari a 258 000 euro; attrezzature tecniche in ammortamento, leasing e noleggi per almeno 5 160 euro; costo sostenuto per il personale dipendente almeno pari a 38 700 euro, di cui costo personale relativo ai soli operai pari ad almeno 15 480 euro.

Per una simulazione del calcolo dei requisiti[3] e del corrispettivo economico[4] è possibile utilizzare software di calcolo messi a disposizione da alcune SOA o da alcuni portali tematici. I requisiti minimi inerenti alla capacità tecnica dell'impresa, relativi ai lavori eseguiti nei 15 anni precedenti alla stipula di un contratto con una SOA sono i seguenti: totale lavori eseguiti e certificati per un importo non inferiore a 232 200 euro (il 90% di € 258 000), a condizione che sia verificato anche uno dei successivi parametri: 1 solo lavoro sia di importo almeno pari a 103.200 euro (40%); la somma di 2 lavori sia di importo almeno pari a 141.900 euro (55%); la somma di 3 lavori sia di importo almeno pari a 167.700 euro (65%).

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 Archiviato il 10 marzo 2007 in Internet Archive.
  2. ^ Legge 11 febbraio 1994, n. 109 Archiviato il 4 febbraio 2007 in Internet Archive.
  3. ^ Calcolo Requisiti per Attestazione SOA, su soaquadrifoglio.it. URL consultato il 9 agosto 2009 (archiviato dall'url originale il 16 febbraio 2009).
  4. ^ Costo Attestazione SOA, su AttestazioneSOA.it. URL consultato il 28 febbraio 2022.

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]