Sito di interesse nazionale
Un sito di interesse nazionale, o SIN,[1] è un'area contaminata molto estesa, classificata come pericolosa dallo Stato Italiano e che necessita di interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e/o delle acque superficiali e sotterranee per evitare danni ambientali e sanitari.
I siti individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio erano 57 (28 dei quali interessano la fascia costiera) sparsi in tutta Italia, ridotti a 39 con il D.M. 11 gennaio 2013.[2][3]. Le bonifiche dei siti declassificati sono diventate di competenza delle regioni.[4] Al 2023 i siti sono 42, per una superficie totale di circa 170.000 ettari a terra e 78.000 ettari a mare, approssimativamente lo 0,6% del territorio nazionale[5].
Definizione
[modifica | modifica wikitesto]I SIN sono stati definiti dal decreto legislativo 22/97 (decreto Ronchi) e nel decreto ministeriale 471/99 e ripresi dal decreto 152/2006 che stabilisce che essi sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini sanitari ed ecologici nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali.
I siti contaminati nazionali sono aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni, delle acque superficiali e sotterranee e nello specifico comprendono:
- aree industriali dismesse;
- aree industriali in corso di riconversione;
- aree industriali in attività;
- siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto;
- porti;
- aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici;
- ex miniere, cave, discariche non conformi alla legislazione, discariche abusive.
In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e da suoli e falde contaminate.
Mappa dei siti
[modifica | modifica wikitesto]I SIN in Italia erano originariamente 57 (perimetrati dal 1998 in poi sulla base di diverse leggi, ultima delle quali il Decreto Legislativo n. 152 del 2006) e includevano oltre 300 comuni. Attualmente visti i nuovi parametri, più stringenti, stabiliti dal D.lgs 152/2006 sono stati ridotti a 43.[6]
Tutte le Regioni italiane hanno almeno un SIN tranne il Molise; infatti 5 dei 43 SIN sono in Lombardia, 5 anche in Piemonte, seguono con 4 la Toscana, la Puglia e la Sicilia, con 3 la Campania e il Friuli-Venezia Giulia, con 2 la Liguria, l'Emilia-Romagna, la Sardegna e la Basilicata e infine con 1 la Valle d'Aosta, l'Umbria, la Calabria, l'Abruzzo, il Lazio, le Marche, il Trentino-Alto Adige e il Veneto.
I siti SIN al 2024 sono:
Abruzzo
- il sito Bussi sul Tirino (PE);
Basilicata
- l'area industriale della Val Basento;
- il sito Tito (PZ);
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
- Officina Grande Riparazione ETR di Bologna;
- il sito Fidenza (PR);
Friuli Venezia-Giulia
- il sito Trieste;
- il sito Laguna di Grado (GO) e Marano (UD);
- l'area dell'ex-Caffaro di Torviscosa (UD);
Lazio
- il bacino del fiume Sacco;
Liguria
- l'area dell'ex-Stoppani di Cogoleto (GE);
- il sito Cengio (SV) e Saliceto (CN) (in comune con la regione Piemonte);
Lombardia
- il sito Brescia - Caffaro [7]
- il sito Mantova-Laghi-Polo chimico;
- il sito Broni (PV);
- il sito Sesto San Giovanni (MI);
- il sito Pioltello-Rodano (MI);
Marche
- il sito Falconara Marittima (AN);
Piemonte
- il sito Serravalle Scrivia (AL);
- il sito Balangero (TO);
- il sito Cengio (SV) e Saliceto (CN) (in comune con la regione Liguria);
- il sito Casale Monferrato (AL);
- il sito Pieve Vergonte (VB);
Puglia
- l'area dell'ex-Fibronit di Bari;
- il sito Manfredonia (FG);
- il sito Brindisi;
- il sito Taranto;
Sardegna
- le aree industriali di Porto Torres (SS);
- l'area del Sulcis-Iglesiente-Guspinese;
Sicilia
- il sito Biancavilla (CT);
- il sito Milazzo (ME);
- il sito Gela (CL);
- il sito Priolo (SR);
Toscana
- il sito Piombino (LI);
- l'area ex SITOCO di Orbetello (GR);
- il sito Livorno;
- il sito Massa e Carrara;
Trentino Alto-Adige
- il sito Trento nord;
Umbria
Valle d'Aosta
- il sito Émarèse (AO);
Veneto
- il sito Venezia (Porto Marghera) (VE);
A tali aree vanno sommate altri siti contaminati di competenza regionale, denominati SIR o siti di interesse regionale, che sono molto più numerosi dei SIN.
Estensione dei SIN
[modifica | modifica wikitesto]Attualmente i SIN interessano[8]:
- 780 km² di aree marine, lagunari e lacustri;
- 1700 km² di aree terrestri.
Ex siti SIN
[modifica | modifica wikitesto]Alcuni siti contaminati, una volta che non soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla normativa per essere qualificati come SIN, sono stati derubricati a siti di interesse regionale e la competenza a proseguire la bonifica è stata passata alla Regione; i sin derubricati sono:
Abruzzo
Campania
- il bacino del fiume Sarno;
Emilia-Romagna
Sardegna
- l’arsenale de La Maddalena;
Contaminanti principali
[modifica | modifica wikitesto]I contaminanti maggiormente presenti all'interno dei SIN sono:
- le diossine;
- gli idrocarburi policiclici aromatici;
- metalli pesanti;
- solventi organo clorurati e policlorobifenili.
Procedure amministrative ed operative
[modifica | modifica wikitesto]Le procedure di bonifica dei siti contaminati sono disciplinate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV – Titolo V e nel Lazio dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s. m. i.
Diversamente dagli altri siti contaminati, per i SIN tutti gli interventi ed i relativi documenti progettuali, dalle indagini di caratterizzazione alla bonifica, sono valutati ed approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), individuato dalla norma come Amministrazione competente in questo tipo di procedimenti.
La procedura di bonifica si sviluppa nelle seguenti fasi:
- piano di caratterizzazione delle aree da bonificare;
- progetto preliminare di bonifica;
- progetto definitivo di bonifica;
Le suddette fasi vengono approvate dal MASE (sentita la Conferenza di Servizi), e l'approvazione del progetto sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori...... Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. (art. 152 co. 6-7 D.Lgs. n.152/06)
- esecuzione dei lavori;
- certificazione finale di conformità.
Piano di caratterizzazione
[modifica | modifica wikitesto]Il primo passo del procedimento amministrativo è la redazione del piano di caratterizzazione che deve essere redatto dal proprietario del sito inquinato secondo le indicazioni dell'Allegato 2 alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il Piano di caratterizzazione deve descrivere dettagliatamente il sito e tutte le attività che si sono svolte o che ancora si svolgono; individua le correlazioni tra le attività svolte e tipo, localizzazione ed estensione della possibile contaminazione; descrive le caratteristiche delle componenti ambientali sia all'interno del sito che nell'area da questo influenzata; descrive le condizioni necessarie alla protezione ambientale e alla tutela della salute pubblica; presenta un piano delle indagini per definire tipo, grado ed estensione dell'inquinamento.
Caratterizzazione dei siti contaminati
[modifica | modifica wikitesto]La caratterizzazione rappresenta le indagini (sondaggi, piezometri, analisi chimiche etc.) condotte in un sito contaminato o ritenuto potenzialmente tale, il cui scopo principale è quello di definire l'assetto geologico e idrogeologico, verificare la presenza o meno di contaminazione nei suoli e nelle acque e sviluppare un modello concettuale del sito.
Criteri di bonifica
[modifica | modifica wikitesto]Per bonifica si intende l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal D.M. 471/99.
Se per motivi tecnici o di insostenibilità economica le attività intraprese non permettono di raggiungere concentrazioni inferiori ai limiti normativi, è possibile andare in deroga, a patto di dimostrare con adeguata Analisi di Rischio che le concentrazioni residue non comportano rischi per la salute e per l'ambiente e di adottare precauzioni permanenti.
In questo caso si parla di bonifica con misure di prescrizione.
I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T. N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Normativa
[modifica | modifica wikitesto]- Legge 8 luglio 1986 n. 349 - (art. 7): Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - (art 17 co. 14): Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
- Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n.471 - (art. 15):Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
- Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 -(art. 3): Regolamento Recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - (art. 252): Norme in materia ambientale;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - (art. 252 bis): Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
- Decreto Ministeriale 11 gennaio 2013 (Allegato 1): Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale;
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Conferenza di Servizi istruttoria per il Sito di Interesse Nazionale (SIN), su minambiente.it.
- ↑ Panoramica dei SIN con stato delle procedure e cartine Archiviato l'8 dicembre 2015 in Internet Archive., a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2014.
- ↑ DM 11 gennaio 2013 Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale., su gazzettaufficiale.it.
- ↑ Torna alle Regioni la competenza di 18 aree da disinquinare, su minambiente.it.
- ↑ mite.gov.it.
- ↑ Ministero dell'Ambiente:documentazione SIN, su minambiente.it.
- ↑ Ministero dell'Ambiente:scheda SIN, su bonifichesiticontaminati.mite.gov.it.
- ↑ Copia archiviata, su bonifichesiticontaminati.mite.gov.it. URL consultato il 25 ottobre 2023 (archiviato dall'url originale il 1º ottobre 2023).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Inquadramento generale, su bonifichesiticontaminati.mite.gov.it. URL consultato il 25 ottobre 2023 (archiviato dall'url originale il 1º ottobre 2023).