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Sito di interesse nazionale

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Un sito di interesse nazionale, o SIN,[1] è un'area contaminata molto estesa, classificata come pericolosa dallo Stato Italiano e che necessita di interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e/o delle acque superficiali e sotterranee per evitare danni ambientali e sanitari.

I siti individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio erano 57 (28 dei quali interessano la fascia costiera) sparsi in tutta Italia, ridotti a 39 con il D.M. 11 gennaio 2013.[2][3]. Le bonifiche dei siti declassificati sono diventate di competenza delle regioni.[4] Al 2023 i siti sono 42, per una superficie totale di circa 170.000 ettari a terra e 78.000 ettari a mare, approssimativamente lo 0,6% del territorio nazionale[5].

I SIN sono stati definiti dal decreto legislativo 22/97 (decreto Ronchi) e nel decreto ministeriale 471/99 e ripresi dal decreto 152/2006 che stabilisce che essi sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini sanitari ed ecologici nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali.

I siti contaminati nazionali sono aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni, delle acque superficiali e sotterranee e nello specifico comprendono:

  • aree industriali dismesse;
  • aree industriali in corso di riconversione;
  • aree industriali in attività;
  • siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto;
  • porti;
  • aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici;
  • ex miniere, cave, discariche non conformi alla legislazione, discariche abusive.

In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e da suoli e falde contaminate.

Mappa dei siti

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I SIN in Italia erano originariamente 57 (perimetrati dal 1998 in poi sulla base di diverse leggi, ultima delle quali il Decreto Legislativo n. 152 del 2006) e includevano oltre 300 comuni. Attualmente visti i nuovi parametri, più stringenti, stabiliti dal D.lgs 152/2006 sono stati ridotti a 43.[6]

Tutte le Regioni italiane hanno almeno un SIN tranne il Molise; infatti 5 dei 43 SIN sono in Lombardia, 5 anche in Piemonte, seguono con 4 la Toscana, la Puglia e la Sicilia, con 3 la Campania e il Friuli-Venezia Giulia, con 2 la Liguria, l'Emilia-Romagna, la Sardegna e la Basilicata e infine con 1 la Valle d'Aosta, l'Umbria, la Calabria, l'Abruzzo, il Lazio, le Marche, il Trentino-Alto Adige e il Veneto.

I siti SIN al 2024 sono:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Friuli Venezia-Giulia

Lazio

  • il bacino del fiume Sacco;

Liguria

Lombardia

Marche

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto-Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto

A tali aree vanno sommate altri siti contaminati di competenza regionale, denominati SIR o siti di interesse regionale, che sono molto più numerosi dei SIN.

Estensione dei SIN

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Attualmente i SIN interessano[8]:

  • 780 km² di aree marine, lagunari e lacustri;
  • 1700 km² di aree terrestri.

Alcuni siti contaminati, una volta che non soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla normativa per essere qualificati come SIN, sono stati derubricati a siti di interesse regionale e la competenza a proseguire la bonifica è stata passata alla Regione; i sin derubricati sono:

Abruzzo

Campania

  • il bacino del fiume Sarno;

Emilia-Romagna

Sardegna

Contaminanti principali

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I contaminanti maggiormente presenti all'interno dei SIN sono:

  • le diossine;
  • gli idrocarburi policiclici aromatici;
  • metalli pesanti;
  • solventi organo clorurati e policlorobifenili.

Procedure amministrative ed operative

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Le procedure di bonifica dei siti contaminati sono disciplinate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV – Titolo V e nel Lazio dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s. m. i.

Diversamente dagli altri siti contaminati, per i SIN tutti gli interventi ed i relativi documenti progettuali, dalle indagini di caratterizzazione alla bonifica, sono valutati ed approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), individuato dalla norma come Amministrazione competente in questo tipo di procedimenti.

La procedura di bonifica si sviluppa nelle seguenti fasi:

  • piano di caratterizzazione delle aree da bonificare;
  • progetto preliminare di bonifica;
  • progetto definitivo di bonifica;

Le suddette fasi vengono approvate dal MASE (sentita la Conferenza di Servizi), e l'approvazione del progetto sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori...... Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. (art. 152 co. 6-7 D.Lgs. n.152/06)

  • esecuzione dei lavori;
  • certificazione finale di conformità.

Piano di caratterizzazione

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Il primo passo del procedimento amministrativo è la redazione del piano di caratterizzazione che deve essere redatto dal proprietario del sito inquinato secondo le indicazioni dell'Allegato 2 alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il Piano di caratterizzazione deve descrivere dettagliatamente il sito e tutte le attività che si sono svolte o che ancora si svolgono; individua le correlazioni tra le attività svolte e tipo, localizzazione ed estensione della possibile contaminazione; descrive le caratteristiche delle componenti ambientali sia all'interno del sito che nell'area da questo influenzata; descrive le condizioni necessarie alla protezione ambientale e alla tutela della salute pubblica; presenta un piano delle indagini per definire tipo, grado ed estensione dell'inquinamento.

Caratterizzazione dei siti contaminati

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La caratterizzazione rappresenta le indagini (sondaggi, piezometri, analisi chimiche etc.) condotte in un sito contaminato o ritenuto potenzialmente tale, il cui scopo principale è quello di definire l'assetto geologico e idrogeologico, verificare la presenza o meno di contaminazione nei suoli e nelle acque e sviluppare un modello concettuale del sito.

Criteri di bonifica

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Per bonifica si intende l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal D.M. 471/99.

Se per motivi tecnici o di insostenibilità economica le attività intraprese non permettono di raggiungere concentrazioni inferiori ai limiti normativi, è possibile andare in deroga, a patto di dimostrare con adeguata Analisi di Rischio che le concentrazioni residue non comportano rischi per la salute e per l'ambiente e di adottare precauzioni permanenti.

In questo caso si parla di bonifica con misure di prescrizione.

I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T. N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

  • Legge 8 luglio 1986 n. 349 - (art. 7): Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  • Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - (art 17 co. 14): Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
  • Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n.471 - (art. 15):Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
  • Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 -(art. 3): Regolamento Recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale;
  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - (art. 252): Norme in materia ambientale;
  • Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - (art. 252 bis): Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
  • Decreto Ministeriale 11 gennaio 2013 (Allegato 1): Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale;

Collegamenti esterni

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  • Inquadramento generale, su bonifichesiticontaminati.mite.gov.it. URL consultato il 25 ottobre 2023 (archiviato dall'url originale il 1º ottobre 2023).